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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/12/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3702/2020 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa NN Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Gianluca Pizzuti, giusta procura in calce all'opposizione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_2
Amministrazione, Dott. , con sede legale in Molfetta (BA), Controparte_3 alla Via Adriano Olivetti n. 10, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti prof. Massimo Mellaro e Lara Dentici, ed 3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Allegria, in
Modica (RG), Corso Umberto I° n. 185, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1315/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in favore della con cui le era stato intimato il pagamento della somma di CP_2 euro 6.503,06, chiedendo “in via preliminare: 1) dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Larino – luogo ove ha la sede legale la società opponente e luogo in cui deve essere effettuata la prestazione – e, per l'effetto, annullare e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 1315/2020 del 28/09/2020, n. 2851/2020 RG, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Nel merito: 2) pronunciare la risoluzione del contratto incorso tra la e la Parte_1 CP_2 per inadempimento contrattuale dell'opposta, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1315/2020 del 28/09/2020, n. 2851/2020 RG, perché ingiusto ed illegittimo e comunque nullo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale così come formulata, condannare la società a pagare alla Controparte_2 [...] la somma di € 4.500,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 Parte_1 dai singoli pagamenti al saldo effettivo, così come richiesti, per titoli e motivazioni esposte in narrativa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite..”. 4
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva “respinta ogni CP_2 contraria eccezione, deduzione, difesa e richiesta formulata: in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza del Tribunale di Ragusa per i motivi tutti argomentati;
in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in assenza di prova scritta o di pronta soluzione a fondamento della spiegata opposizione;
nel merito: - rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento siccome infondata;
- rigettare la domanda riconvenzionale;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo nel suo complessivo importo;
condannare comunque controparte al pagamento della somma di € 6.503,06 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta alla Controparte_2 all'esito del giudizio;
- con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la quale chiedeva “in via preliminare: Controparte_2 rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza del Tribunale di Ragusa per i motivi tutti argomentati;
in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in assenza di prova scritta o di pronta soluzione a fondamento della spiegata opposizione;
nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento siccome infondata;
rigettare la domanda riconvenzionale;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo nel suo complessivo importo;
condannare comunque controparte al pagamento della somma di € 6.503,06, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta alla all'esito del Controparte_2 giudizio;
con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Nelle more del giudizio de quo si costituiva la Controparte_1
(GIÀ , la quale si riportava e
[...] Controparte_2 faceva propri gli atti depositati in giudizio nell'interesse dell'odierna opposta, e tutte le anteriori deduzioni, allegazioni e produzioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in precedenza. 5
Ciò premesso, occorre affermare in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, essendo competente, a detta della stessa, il tribunale di Larino, stante la rilevata pattuizione intervenuta tra le parti, in seno al contratto del 19.05.2018, circa la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa, da intendersi quale foro convenzionale esclusivo, in ordine ad ogni controversia riguardante l'interpretazione o esecuzione del contratto, con esclusione, pertanto, di ogni altro foro facoltativo concorrente.
Nel merito, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie acquisite in atti si evince che la società opposta ha regolarmente fornito a il software oggetto di Parte_1 causa, inviando al cliente, in data 01.06.2018, ovvero pochi giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo, il link contenente le credenziali di accesso necessarie ad effettuare il download per l'installazione del programma, nonché verificando essa stessa l'avvenuto completamento della procedura di installazione.
Il teste , nella sua qualità di coordinatore del servizio di Testimone_1 assistenza e supporto tecnico da remoto della società opposta, all'udienza del 14.03.2024, ha confermato che ha regolarmente Parte_1 utilizzato il software, contattando ripetutamente il servizio di assistenza remota di tra il 29.05.2018 e l'11.09.2019. Ha anche precisato che il problema di utilizzo del programma dell'ottobre del 2018, quale risultante dalla scheda di intervento, si riferiva ad una problematica di funzionamento della rete del cliente.
Quanto al servizio prestato da per la migrazione dei dati sul nuovo programma gestionale, la documentazione versata in atti conferma come la Società opposta si sia effettivamente attivata, al fine di assicurare il corretto trasferimento dei dati.
Il teste coordinatore del “reparto migrazione dati e Testimone_2 sviluppo” di , ha dichiarato che, nel periodo dal 29.05.2018 all'11.09.2019, la ha ricevuto dal reparto competente di Parte_1 6
un'assistenza continuativa in ordine alla migrazione dei dati, riferendo di aver prelevato i dati in questione in data 05.06.2018, e di averli rilasciati in via provvisoria a il 29.06.2018, al fine di consentirle di
Parte_1 verificarli preventivamente, prima del loro rilascio nella versione definitiva. Successivamente alla data del 29.06.2018, tuttavia, la ha
Parte_1 omesso di fornire il riscontro richiesto dalla società opposta, impedendo così a quest'ultima di procedere al rilascio definitivo dei dati. In data 18.07.2019, su richiesta della , ha eseguito un ulteriore prelievo dei dati
Parte_1 provvisori, completando la procedura in data 22.07.2019, ma, anche in tale occasione, la non ha fornito il feedback richiesto. Il teste,
Parte_1 infine, ha confermato di aver effettuato i necessari aggiornamenti relativi ai dati in questione.
Le dichiarazioni rese sul punto dai testi di parte opponente appaiono, al contrario, contraddittorie e prive di riscontro documentale, avendo la Sig.ra collocato l'importazione dei dati intorno al febbraio 2019, mentre il Per_1
Sig. nel settembre 2018. Pt_2
Relativamente alla formazione del personale di , per l'utilizzo Parte_1 del programma, il teste ha confermato di aver eseguito, nelle date Tes_3 del 09.10.2018 e del 22.10.2018, le sessioni di formazione previste dal contratto del 19.05.2018, per una durata complessiva di otto ore, suddivise in due incontri da quattro ore ciascuno.
I testi di controparte hanno confermato anch'essi l'avvenuta effettuazione dell'attività di formazione.
La prova testimoniale costituisce dunque un riscontro evidente dell'avvenuta installazione, oltre che del corretto funzionamento, del software, ben prima dello svolgimento delle sessioni dell'ottobre 2018, atteso che, in difetto di un sistema pienamente operativo, non sarebbe stato in alcun modo possibile svolgere la formazione del personale (teste
“So solo che è stato installato il software. Il programma Tes_3 funzionava, altrimenti non potevo fare formazione”).
Le dichiarazioni dei testi di parte opponente, come già detto, appaiono in parte generiche, oltre ad essere confutate dalle risultanze documentali in atti, con particolare riferimento alle prodotte schede di intervento, le quali attestano l'avvenuto utilizzo del software. 7
A ciò deve aggiungersi la mancata contestazione dell'opponente di quanto addotto dall'opposta in ordine alla proposizione di più piani di rientro, con pagamento rateale, da parte dell'opponente medesimo, in riferimento alle fatture sottese al decreto opposto - con conseguente riconoscimento implicito delle prestazioni ivi indicate -, e alla loro accettazione da parte dell'opposta.
Nessuna prova, infine, è stata fornita dalla parte interessata in merito ad un presunto accordo intervenuto tra le parti a Rimini, avuto riguardo alle dichiarazioni vaghe e generiche rese dai testi, sentiti sul punto.
Nessuna rilevanza può essere riconosciuta neppure alla lamentata effettuazione di sessioni di formazione per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto, essendo comunque stata svolta la predetta attività, seppure come già detto per un quantitativo di ore inferiore, come riferito concordemente da tutti i testi, essendo stato comunque richiesto l'importo di cui alle fatture proprio in riferimento all'espletamento del citato servizio per quel certo numero di ore.
Nessuna allegazione, né a fortiori prova, poi, è stata fornita dalla parte interessata in merito ad un'effettiva incidenza del suddetto contestato inadempimento sul sinallagma contrattuale, ovvero sulla gravità del lamentato inadempimento.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, e il decreto ingiuntivo impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
8
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28.09.2020
(R.G.n. 2851/2020), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, (GIÀ Controparte_1 [...]
, da liquidarsi in euro 3.000,00 a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa NN Scollo