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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
DO PP, RE
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29520259006836351000 IVA-ALIQUOTE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente: quelle di cui ad atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 29 maggio 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica eseguita il 26 maggio 2025 a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 e, con sede in PR EO (Messina), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificatale il 18 aprile
2025.
La società lamentava innanzitutto l'illegittimità dell'atto perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione quale atto presupposto ma in effetti mai notificata. In ogni caso, risalendo al 19 gennaio 2016 la notifica della cartella, eccepiva la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Il 9 ottobre 2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che deduceva la regolarità del procedimento di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine all'udienza odierna, senza ulteriori attività, la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento impugnata si riferisce ad una cartella di cui è indicata la data di notifica (19 gennaio 2016), emessa per l'IVA dovuta dalla odierna ricorrente per l'anno 2012, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di € 33.048,24.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica a mezzo PEC della cartella in questione, sicché è smentita la circostanza su cui poggia il primo motivo di ricorso.
Con il secondo la società ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa relativamente a sanzioni ed interessi.
A tal proposto, premesso che l'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e che, a sua volta,
l'art. 2948, primo comma, n. 4, c. c. prevede, altrettanto espressamente, che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, la Corte rileva che, come è stato più volte ribadito, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c. c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal citato art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (v. Cass. SU n. 25790 del 2009; Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c. c. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass.
n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi). Pertanto, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c. c. (Cass. 8 marzo
2022, n. 7486). Quanto agli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, essi si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c. c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095; da ultimo, nello stesso senso, v. l'ampia motivazione di Cass. 29 maggio
2025, n. 14415).
Ne consegue che, limitatamente a sanzioni ed interessi, l'intimazione impugnata deve essere annullata, dovendo la relativa pretesa essere rideterminata, escludendo le sanzioni e gli interessi maturati in epoca precedente al 18 aprile 2020.
Alla luce dell'esito complessivo ricorrono giustificati motivi di compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
P. Q. M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, annulla l'intimazione impugnata limitatamente a sanzioni ed interessi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Messina, 27 gennaio 2026 Il giudice estensore (dott. Nominativo_1) Il presidente (dott. Carmelo ADILE)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
DO PP, RE
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29520259006836351000 IVA-ALIQUOTE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente: quelle di cui ad atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 29 maggio 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica eseguita il 26 maggio 2025 a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 e, con sede in PR EO (Messina), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificatale il 18 aprile
2025.
La società lamentava innanzitutto l'illegittimità dell'atto perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione quale atto presupposto ma in effetti mai notificata. In ogni caso, risalendo al 19 gennaio 2016 la notifica della cartella, eccepiva la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Il 9 ottobre 2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che deduceva la regolarità del procedimento di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine all'udienza odierna, senza ulteriori attività, la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento impugnata si riferisce ad una cartella di cui è indicata la data di notifica (19 gennaio 2016), emessa per l'IVA dovuta dalla odierna ricorrente per l'anno 2012, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di € 33.048,24.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica a mezzo PEC della cartella in questione, sicché è smentita la circostanza su cui poggia il primo motivo di ricorso.
Con il secondo la società ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa relativamente a sanzioni ed interessi.
A tal proposto, premesso che l'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e che, a sua volta,
l'art. 2948, primo comma, n. 4, c. c. prevede, altrettanto espressamente, che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, la Corte rileva che, come è stato più volte ribadito, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c. c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal citato art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (v. Cass. SU n. 25790 del 2009; Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c. c. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass.
n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi). Pertanto, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c. c. (Cass. 8 marzo
2022, n. 7486). Quanto agli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, essi si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c. c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095; da ultimo, nello stesso senso, v. l'ampia motivazione di Cass. 29 maggio
2025, n. 14415).
Ne consegue che, limitatamente a sanzioni ed interessi, l'intimazione impugnata deve essere annullata, dovendo la relativa pretesa essere rideterminata, escludendo le sanzioni e gli interessi maturati in epoca precedente al 18 aprile 2020.
Alla luce dell'esito complessivo ricorrono giustificati motivi di compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
P. Q. M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, annulla l'intimazione impugnata limitatamente a sanzioni ed interessi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Messina, 27 gennaio 2026 Il giudice estensore (dott. Nominativo_1) Il presidente (dott. Carmelo ADILE)