Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 482
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica a mezzo PEC della cartella, smentendo la circostanza addotta dal ricorrente.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    La Corte rileva che, in assenza di un giudicato, il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni è quinquennale (art. 20, d.lgs. 472/1997) e quello per gli interessi è anch'esso quinquennale (art. 2948 c.c.). Pertanto, l'intimazione va annullata limitatamente a sanzioni e interessi maturati prima di cinque anni dalla notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 482
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 482
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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