Art. 3.
Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512 , puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento.
I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all' articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.
Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.
Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512 , puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento.
I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all' articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.
Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.