Versione
15 agosto 1980
15 agosto 1980
Art. 3.
Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512 , puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento.
I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all' articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.
Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.
Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512 , puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento.
I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all' articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.
Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 1163Provvedimento: […] 4.- La s.r.l. ID Mare, con il ricorso n. 605 del 1993 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, aveva impugnato la suddetta determinazione del Commissariato di Governo, lamentando la violazione degli articoli 1 e 6 della legge 29 gennaio 986, n. 26, dell'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, ed il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e di difetto di motivazione.Leggi di più...
- termine per la presentazione delle domande·
- motivazione della sentenza·
- regolamento per la concessione dei contributi·
- disparità di trattamento·
- incentivi per le nuove iniziative industriali·
- concessione di contributi·
- art. 6 legge 26/1986·
- principio di par condicio·
- eccesso di potere·
- art. 3 legge 373/1980·
- imparzialità della pubblica amministrazione·
- annullamento autotutela