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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1083/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/02/2025 ad ore 11:37 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. BAIONI GLORIA. Parte_1
Per l'avv. COPPARI FRANCESCO. Controparte_1
L'avv. Baioni si riporta alla comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Coppari si riporta alla comparsa conclusionale e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice emette sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.45
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAIONI GLORIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BAIONI GLORIA sito in
Civitanova marche via G. Mazzini n. 33
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPARI FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO 49/A 60024 FILOTTRANO presso il difensore avv. COPPARI FRANCESCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione depositato in data 5.1.2024, la società adiva il Controparte_1
Tribunale di Ancona chiedendo che venisse ingiunto alla società il pagamento Parte_1
della somma di € 73.637,74, oltre interessi, a titolo di mancato pagamento delle fatture allegate al ricorso monitorio, emesse per l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica,
riferiva di non avere percepito il saldo del corrispettivo.
In data 16.1.2024 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 73/2024 con cui veniva ingiunto alla il pagamento in favore della ricorrente di €. 73.637.74 oltre accessori e spese Parte_1
del procedimento.
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2024, la società proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, in particolare, eccepiva l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo la società opposta allegato unicamente le fatture senza fornire prova di aver adempiuto alla propria prestazione, sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ragione del fatto che essa opponente aveva dato incarico alla ditta individuale Papa RE e i lavori erano terminati prima della costituzione della odierna opposta;
nel merito, deduceva di avere incaricato la ditta individuale per l'esecuzione di opere di sistemazione e piccola manutenzione della zona esterna fronte mare della struttura , sottoscrivendo tre Pt_2
preventivi dell'importo complessivi di €. 11.6163,00, riferiva che la ditta individuale emetteva fatture per importi superiori, regolarmente pagate da essa opponente, sosteneva di avere,
quindi, corrisposto la somma di €. 36.000,00, assumeva di non dovere alcun' altra somma,
riteneva che la società opposta avesse violato i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, in quanto, dapprima aveva emesso preventivi di valore modesto, per poi pretendere somme di molto superiori, rilevava la non esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 9 L'opponente concludeva formulando le seguenti e testuali conclusioni: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare la carenza dei requisiti
previsti dall'art. 633 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto;
ancora in via preliminare: accertare il difetto di legittimazione attiva in capo alla e per Controparte_1
l'effetto dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, nel
merito: accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della nei confronti della CP_1 CP_1 [...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto: in via subordinata, nel merito Parte_1
accertare e quantificare i lavori effettuati dalla oltre che i vizi nella realizzazione degli Controparte_1
stessi ed i conseguenti danni causati alla e, per l'effetto, ritenere satisfattivo l'importo Parte_1
di €. 36.000,00 già versato per detti lavori, respingendo ogni maggiore pretesa creditoria, con
conseguente revoca del decreto monitorio oggi opposto”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.3.2024, si costituiva l'opposta e Controparte_1
chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reicetis, in via preliminare a) disporre l'anticipazione della data di prima udienza, già fissata
per il 24.10.2024, ad una data poco successiva alla scadenza del termine a comparire, in ulteriore via
preliminare, per i motivi sopra meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione, concedere la provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo n.73/2024 del Tribunale di Ancona;
b) nel merito, per i motivi sopra
meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso proposte e
confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2024 del tribunale di NC .
La difesa dell'opposta contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare, rappresentava che nel procedimento monitorio era stata fornita idonea e adeguata prova del credito vantato mediante produzione delle fatture e della copia autentica delle scritture contabili;
deduceva che sussisteva la legittimazione attiva di essa opposta in quanto la ditta individuale
[...]
aveva conferito la propria azienda nella con la cessione di tutti i debiti CP_1 Controparte_1
e i crediti per atto notaio in data 28.4.2023, inoltre l'opponente aveva Persona_1
pagato ad essa opposta una parte della fattura n. 4/2023, oggetto del ricorso monitorio, senza sollevare alcuna contestazione;
riferiva di avere inviato a mezzo mail la contabilità finale dei pagina 4 di 9 lavori eseguiti, evidenziando che la società opponente aveva accettato sia le opere eseguite che il prezzo come da mail e contatti whatsapp.
All'udienza del 24.10.2024, il difensore di parte opponente, unico presente, chiedeva la rimessione in decisione del giudizio, pertanto, la causa veniva rinviata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c.
All'udienza del 7.2.2024 i difensori delle parti chiedevano la rimessione in decisione dell'odierno procedimento.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, rileva il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Innanzitutto, va rilevato che, per la mediazione, l'art. 5 d. lgs. 28/2010 ha stabilito che la mediazione non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, anche l'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Si richiama la ormai consolidata giurisprudenza sul punto, che dispone “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione è a carico del creditore opposto, conseguendone, in difetto di attivazione, l'improcedibilità definitiva della domanda proposta in sede monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. S.U.
8.1.2021 n. 159).
Precisato quanto sopra, si rileva che la causa in oggetto non rientra tra quelle per le quali l'art. 5 d. lgs. 28/2010, cosi come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, prevede il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della creditrice opposta. Controparte_1
Parimenti infondata è l'eccezione di titolarità del diritto in capo alla società opposta.
Il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali, come nel caso di specie,
costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha pagina 5 di 9 effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, si tratta di una successione a titolo particolare.
L'art. 2559 c.c. dispone espressamente che: “la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore, o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese…”, ebbene in tema di cessione di azienda, i crediti di cui all'art. 2559 c.c. sono quelli che scaturiscono, nei confronti dei terzi, dalla gestione dell'azienda.
Inoltre, la prova della legittimazione sostanziale della si ricava dal Controparte_1
comportamento della debitrice che ha versato una parte degli acconti relativi alla fattura azionata in sede monitoria nelle mani della società opposta, costituendo tale fatto un implicito riconoscimento della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Il predetto quadro non viene contraddetto dalla non inclusione del credito nella relazione di stima della ditta individuale posto che ai fini della valorizzazione sono stati CP_1
utilizzati i valori economici alla data del 31.12.2022, infatti il credito, a quella data, non era ancora sorto, in quanto il rapporto contrattuale con l'opponente non si era ancora concluso.
Ciò posto, giova premettere che la doglianza svolta con riferimento alla efficacia probatoria delle fatture non assume rilievo dirimente ai fini della valutazione demandata nel presente giudizio nella misura in cui, se è vero che le fatture commerciali, in ragione della provenienza unilaterale che caratterizza la loro formazione, costituiscono titolo idoneo a supportare la prova del credito esclusivamente nel procedimento monitorio e non anche nel procedimento di opposizione, occorre considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tali premesse derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è
propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito,
mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi e pagina 6 di 9 impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, tale esame è utile,
eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va evidenziato, inoltre, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. 30.10.2001
n. 13533).
Nel caso di specie, la società ha chiesto il pagamento del corrispettivo di un Controparte_1
contratto di appalto relativo a opere di ingegneria naturalistica svolti su incarico della società
prestazioni indicate nelle fatture azionate in via monitoria. Parte_1
La società opponente non solo non ha negato l'esistenza del rapporto, ma non ha neppure specificamente contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle fatture, lamentando l'applicazione di prezzi non concordati ed eccessivi.
Risulta dagli atti di causa che in data 9.6.2023 la società opposta inviava alla società
opponente una mail con l'indicazione di tutti i lavori effettuati compresi quelli in economia,
con i relativi prezzi, parimenti veniva prodotta la stampa dei messaggi whatsapp intercorsi tra le parti, dall'esame dei quali si evince che parte opponente concordava con tutti i lavori eseguiti e i prezzi applicati, confermando la debenza dell'importo, ad eccezione della realizzazione del sentiero, opera mai preventivata e richiesta.
Al riguardo va chiarito che nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge.
pagina 7 di 9 L'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
L'art. 2719 c.c. dispone, inoltre, che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli sms e per le immagini contenute negli mms, ritenuti elementi di prova,
integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. 11.5.2005 n. 9884),
chiarendo, peraltro, che in caso di disconoscimento della fedeltà del documento all'originale,
rientrerebbe nei poteri del giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Analogo discorso vale per i messaggi whatsapp, in merito la Cass. con sentenza del 18.1.2025
n. 1254 ha affermato: “si rileva che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.”
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta (Cass.
2.9.2016 n. 17526).
Nel caso di specie, l'odierno opponente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità
processuale del documento in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto.
Si ritiene, quindi, che il pregresso atteggiarsi del rapporto tra le parti in punto di pattuizione del prezzo, il contegno stragiudiziale tenuto e la corrispondenza in senso ampio intercorsa tra pagina 8 di 9 le parti costituiscono circostanze tutte che, complessivamente valutate, introducono elementi gravi, precisi e concordanti pe ritenere integrata la prova della pattuizione del corrispettivo nella misura richiesta ad eccezione dell'importo di €. 9.200,00 preteso per lo stradello.
Ebbene, a fronte della contestazione di parte opponente di non avere commissionato i predetti lavori, spettava alla società opposta fornire la prova del conferimento dell'incarico,
prova che non è stata fornita.
Ne consegue che dall'importo preteso in sede monitoria, deve essere detratta la somma di €.
9.200,00 oltre iva al 22%.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la società va condannata al pagamento della somma di €. 62.413,74 oltre interessi Parte_1
moratori d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla domanda al saldo.
Tenuto conto della natura della decisione, le spese processuali vanno compensate nella misura di ½ tra le parti, restando il residuo a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2024 e condanna la società al pagamento in favore della società della somma di Parte_1 Controparte_1
€. 62.413,74 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla domanda al saldo;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite;
-condanna la al pagamento del residuo che liquida in €. 1.700,00 per Parte_1 compenso professionale oltre accessori come per legge.
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1083/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/02/2025 ad ore 11:37 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. BAIONI GLORIA. Parte_1
Per l'avv. COPPARI FRANCESCO. Controparte_1
L'avv. Baioni si riporta alla comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Coppari si riporta alla comparsa conclusionale e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice emette sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.45
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAIONI GLORIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BAIONI GLORIA sito in
Civitanova marche via G. Mazzini n. 33
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPARI FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO 49/A 60024 FILOTTRANO presso il difensore avv. COPPARI FRANCESCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione depositato in data 5.1.2024, la società adiva il Controparte_1
Tribunale di Ancona chiedendo che venisse ingiunto alla società il pagamento Parte_1
della somma di € 73.637,74, oltre interessi, a titolo di mancato pagamento delle fatture allegate al ricorso monitorio, emesse per l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica,
riferiva di non avere percepito il saldo del corrispettivo.
In data 16.1.2024 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 73/2024 con cui veniva ingiunto alla il pagamento in favore della ricorrente di €. 73.637.74 oltre accessori e spese Parte_1
del procedimento.
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2024, la società proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, in particolare, eccepiva l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo la società opposta allegato unicamente le fatture senza fornire prova di aver adempiuto alla propria prestazione, sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ragione del fatto che essa opponente aveva dato incarico alla ditta individuale Papa RE e i lavori erano terminati prima della costituzione della odierna opposta;
nel merito, deduceva di avere incaricato la ditta individuale per l'esecuzione di opere di sistemazione e piccola manutenzione della zona esterna fronte mare della struttura , sottoscrivendo tre Pt_2
preventivi dell'importo complessivi di €. 11.6163,00, riferiva che la ditta individuale emetteva fatture per importi superiori, regolarmente pagate da essa opponente, sosteneva di avere,
quindi, corrisposto la somma di €. 36.000,00, assumeva di non dovere alcun' altra somma,
riteneva che la società opposta avesse violato i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, in quanto, dapprima aveva emesso preventivi di valore modesto, per poi pretendere somme di molto superiori, rilevava la non esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 9 L'opponente concludeva formulando le seguenti e testuali conclusioni: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare la carenza dei requisiti
previsti dall'art. 633 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto;
ancora in via preliminare: accertare il difetto di legittimazione attiva in capo alla e per Controparte_1
l'effetto dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, nel
merito: accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della nei confronti della CP_1 CP_1 [...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto: in via subordinata, nel merito Parte_1
accertare e quantificare i lavori effettuati dalla oltre che i vizi nella realizzazione degli Controparte_1
stessi ed i conseguenti danni causati alla e, per l'effetto, ritenere satisfattivo l'importo Parte_1
di €. 36.000,00 già versato per detti lavori, respingendo ogni maggiore pretesa creditoria, con
conseguente revoca del decreto monitorio oggi opposto”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.3.2024, si costituiva l'opposta e Controparte_1
chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reicetis, in via preliminare a) disporre l'anticipazione della data di prima udienza, già fissata
per il 24.10.2024, ad una data poco successiva alla scadenza del termine a comparire, in ulteriore via
preliminare, per i motivi sopra meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione, concedere la provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo n.73/2024 del Tribunale di Ancona;
b) nel merito, per i motivi sopra
meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso proposte e
confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2024 del tribunale di NC .
La difesa dell'opposta contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare, rappresentava che nel procedimento monitorio era stata fornita idonea e adeguata prova del credito vantato mediante produzione delle fatture e della copia autentica delle scritture contabili;
deduceva che sussisteva la legittimazione attiva di essa opposta in quanto la ditta individuale
[...]
aveva conferito la propria azienda nella con la cessione di tutti i debiti CP_1 Controparte_1
e i crediti per atto notaio in data 28.4.2023, inoltre l'opponente aveva Persona_1
pagato ad essa opposta una parte della fattura n. 4/2023, oggetto del ricorso monitorio, senza sollevare alcuna contestazione;
riferiva di avere inviato a mezzo mail la contabilità finale dei pagina 4 di 9 lavori eseguiti, evidenziando che la società opponente aveva accettato sia le opere eseguite che il prezzo come da mail e contatti whatsapp.
All'udienza del 24.10.2024, il difensore di parte opponente, unico presente, chiedeva la rimessione in decisione del giudizio, pertanto, la causa veniva rinviata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c.
All'udienza del 7.2.2024 i difensori delle parti chiedevano la rimessione in decisione dell'odierno procedimento.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, rileva il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Innanzitutto, va rilevato che, per la mediazione, l'art. 5 d. lgs. 28/2010 ha stabilito che la mediazione non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, anche l'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Si richiama la ormai consolidata giurisprudenza sul punto, che dispone “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione è a carico del creditore opposto, conseguendone, in difetto di attivazione, l'improcedibilità definitiva della domanda proposta in sede monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. S.U.
8.1.2021 n. 159).
Precisato quanto sopra, si rileva che la causa in oggetto non rientra tra quelle per le quali l'art. 5 d. lgs. 28/2010, cosi come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, prevede il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della creditrice opposta. Controparte_1
Parimenti infondata è l'eccezione di titolarità del diritto in capo alla società opposta.
Il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali, come nel caso di specie,
costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha pagina 5 di 9 effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, si tratta di una successione a titolo particolare.
L'art. 2559 c.c. dispone espressamente che: “la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore, o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese…”, ebbene in tema di cessione di azienda, i crediti di cui all'art. 2559 c.c. sono quelli che scaturiscono, nei confronti dei terzi, dalla gestione dell'azienda.
Inoltre, la prova della legittimazione sostanziale della si ricava dal Controparte_1
comportamento della debitrice che ha versato una parte degli acconti relativi alla fattura azionata in sede monitoria nelle mani della società opposta, costituendo tale fatto un implicito riconoscimento della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Il predetto quadro non viene contraddetto dalla non inclusione del credito nella relazione di stima della ditta individuale posto che ai fini della valorizzazione sono stati CP_1
utilizzati i valori economici alla data del 31.12.2022, infatti il credito, a quella data, non era ancora sorto, in quanto il rapporto contrattuale con l'opponente non si era ancora concluso.
Ciò posto, giova premettere che la doglianza svolta con riferimento alla efficacia probatoria delle fatture non assume rilievo dirimente ai fini della valutazione demandata nel presente giudizio nella misura in cui, se è vero che le fatture commerciali, in ragione della provenienza unilaterale che caratterizza la loro formazione, costituiscono titolo idoneo a supportare la prova del credito esclusivamente nel procedimento monitorio e non anche nel procedimento di opposizione, occorre considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tali premesse derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è
propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito,
mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi e pagina 6 di 9 impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, tale esame è utile,
eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va evidenziato, inoltre, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. 30.10.2001
n. 13533).
Nel caso di specie, la società ha chiesto il pagamento del corrispettivo di un Controparte_1
contratto di appalto relativo a opere di ingegneria naturalistica svolti su incarico della società
prestazioni indicate nelle fatture azionate in via monitoria. Parte_1
La società opponente non solo non ha negato l'esistenza del rapporto, ma non ha neppure specificamente contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle fatture, lamentando l'applicazione di prezzi non concordati ed eccessivi.
Risulta dagli atti di causa che in data 9.6.2023 la società opposta inviava alla società
opponente una mail con l'indicazione di tutti i lavori effettuati compresi quelli in economia,
con i relativi prezzi, parimenti veniva prodotta la stampa dei messaggi whatsapp intercorsi tra le parti, dall'esame dei quali si evince che parte opponente concordava con tutti i lavori eseguiti e i prezzi applicati, confermando la debenza dell'importo, ad eccezione della realizzazione del sentiero, opera mai preventivata e richiesta.
Al riguardo va chiarito che nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge.
pagina 7 di 9 L'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
L'art. 2719 c.c. dispone, inoltre, che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli sms e per le immagini contenute negli mms, ritenuti elementi di prova,
integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. 11.5.2005 n. 9884),
chiarendo, peraltro, che in caso di disconoscimento della fedeltà del documento all'originale,
rientrerebbe nei poteri del giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Analogo discorso vale per i messaggi whatsapp, in merito la Cass. con sentenza del 18.1.2025
n. 1254 ha affermato: “si rileva che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.”
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta (Cass.
2.9.2016 n. 17526).
Nel caso di specie, l'odierno opponente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità
processuale del documento in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto.
Si ritiene, quindi, che il pregresso atteggiarsi del rapporto tra le parti in punto di pattuizione del prezzo, il contegno stragiudiziale tenuto e la corrispondenza in senso ampio intercorsa tra pagina 8 di 9 le parti costituiscono circostanze tutte che, complessivamente valutate, introducono elementi gravi, precisi e concordanti pe ritenere integrata la prova della pattuizione del corrispettivo nella misura richiesta ad eccezione dell'importo di €. 9.200,00 preteso per lo stradello.
Ebbene, a fronte della contestazione di parte opponente di non avere commissionato i predetti lavori, spettava alla società opposta fornire la prova del conferimento dell'incarico,
prova che non è stata fornita.
Ne consegue che dall'importo preteso in sede monitoria, deve essere detratta la somma di €.
9.200,00 oltre iva al 22%.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la società va condannata al pagamento della somma di €. 62.413,74 oltre interessi Parte_1
moratori d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla domanda al saldo.
Tenuto conto della natura della decisione, le spese processuali vanno compensate nella misura di ½ tra le parti, restando il residuo a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2024 e condanna la società al pagamento in favore della società della somma di Parte_1 Controparte_1
€. 62.413,74 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla domanda al saldo;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite;
-condanna la al pagamento del residuo che liquida in €. 1.700,00 per Parte_1 compenso professionale oltre accessori come per legge.
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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