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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 44632 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi – ricorrente, Parte_1 opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e la domanda attorea;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa;
c) pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 16/5/2024 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare a) in condizione di handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/92;
b) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 12/2/2024, da verbali di accertamento amministrativo sanitario del 10/5/2024. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 26/11/2024 in senso positivo CP_1 dalla domanda per l'handicap grave;
e negativo per l'indennità di accompagnamento;
ed era contestata con atto pervenuto il 27/11/2024.
Con ricorso pervenuto il 5/12/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi solo il diritto all'indennità di accompagnamento. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificato il diritto perseguito;
l'improponibilità dello stesso per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari;
~ 2 ~
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito.
La causa, istruita per documenti è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domanda/opposizione attoree non appaiono fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. La prestazione perseguita è chiaramente indicata in ricorso.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice, stabilito per il
30/11/2024 il termine per il deposito della perizia, stabilì per le eventuali contestazioni il termine di 30 giorni dopo, ossia il 30/12/2024; che la perizia venne depositata il 26/11/2024 e contestata nei termini il 27/11/2024. Il ricorso in opposizione risulta presentato nel termine di legge, il 5/12/2024.
5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
6. E tanto si ritiene di dover fare nella specie. ~ 3 ~
7. La CTU di prime cure appare invero del tutto esaurientemente motivata, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate, e la sua attendibilità non appare punto scossa dalle contestazioni svolte in ricorso;
ed invero: a) il fatto che la perizia sia in contrasto con una Valutazione Multifunzionale
Geriatrica risultante esaminata dal CTU sebbene non risultante versata agli atti di causa (cosa che peraltro non consente nemmeno di individuare chi l'avrebbe fatta) non può essere ritenuto in sé indicativo di errore valutativo. Nei processi previdenziali sanitari si esperisce CTU proprio perché le condizioni sanitarie vanno verificate da un perito imparziale nel contraddittorio tra le parti. Peraltro
i dati MMSE, ADL e IADL sono dati estrapolati da questionari/somministrazione di test che come tali non possono fare aggio sulla concreta indagine clinica. Questa ha (in estrema sintesi) constatato che la ricorrente presenta limitazioni contenute nelle funzioni motorie (limitazione dei movimenti del collo di 1/3; limitazione di circa la metà del rachide dorsale;
motilità completa degli arti superiori;
limitazione di circa ¼ dei movimenti delle anche;
limitazione di 15 gradi della motilità delle ginocchia;
deficit della memoria lieve;
deambulazione e passaggi posturali lenti e cauti, ma senza evidenti incertezze nè necessità di appoggio). Alla luce di tali evidenze, il giudicante non ha motivo di dubitare del giudizio secondo il quale il complesso patologico del quale la ricorrente è affetta non le rende impossibile la deambulazione né il compimento degli atti quotidiani della vita;
né determina concreto ed incombente rischio di caduta;
né necessità di assistenza continua in ragione del non grave deficit delle funzioni cognitive;
per il solo fatto che un diverso giudizio sia stato reso “privatamente” da un altro medico prima del processo e fuori di un processo;
b) la ricorrente non ha interesse a dolersi del fatto che il CTU l'abbia riconosciuta invalida nella misura del 100% senza procedere ad una valutazione tabellare.
Peraltro la ricorrente è ed era ultrasessantasettenne sicchè tale giudizio è del tutto ultroneo al fine;
c) l'assunto secondo il quale il CTU avrebbe dovuto partire dai dati IADL, ADL
e MMSE e poi porli in relazione con le altre gravi affezioni certificate non ha merito e neppure senso. Gli indici ADL, IADL e MMSE sono indicatori della capacità di svolgere le varie attività della vita di base, della capacità relazionale e della funzionalità cognitiva, e quindi indicatori della validità complessiva delle attività della vita quotidiana nel suo complesso che, in quanto compiuti su base anamnestica, devono trovare riscontro nell'indagine clinica alla luce delle patologie riscontrate, e non essere posti in relazione con essi.
10. Le spese restano irripetibili, essendosi la ricorrente autocertificata esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003, e non essendo il ricorso proposto con colpa grave.
11. Le spese di CTU non risultano ancora liquidate da giudice della prima fase, al quale la liquidazione compete, e vanno poste a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe. ~ 4 ~
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 44632 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi – ricorrente, Parte_1 opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e la domanda attorea;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa;
c) pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 16/5/2024 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare a) in condizione di handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/92;
b) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 12/2/2024, da verbali di accertamento amministrativo sanitario del 10/5/2024. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 26/11/2024 in senso positivo CP_1 dalla domanda per l'handicap grave;
e negativo per l'indennità di accompagnamento;
ed era contestata con atto pervenuto il 27/11/2024.
Con ricorso pervenuto il 5/12/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi solo il diritto all'indennità di accompagnamento. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificato il diritto perseguito;
l'improponibilità dello stesso per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari;
~ 2 ~
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito.
La causa, istruita per documenti è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domanda/opposizione attoree non appaiono fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. La prestazione perseguita è chiaramente indicata in ricorso.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice, stabilito per il
30/11/2024 il termine per il deposito della perizia, stabilì per le eventuali contestazioni il termine di 30 giorni dopo, ossia il 30/12/2024; che la perizia venne depositata il 26/11/2024 e contestata nei termini il 27/11/2024. Il ricorso in opposizione risulta presentato nel termine di legge, il 5/12/2024.
5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
6. E tanto si ritiene di dover fare nella specie. ~ 3 ~
7. La CTU di prime cure appare invero del tutto esaurientemente motivata, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate, e la sua attendibilità non appare punto scossa dalle contestazioni svolte in ricorso;
ed invero: a) il fatto che la perizia sia in contrasto con una Valutazione Multifunzionale
Geriatrica risultante esaminata dal CTU sebbene non risultante versata agli atti di causa (cosa che peraltro non consente nemmeno di individuare chi l'avrebbe fatta) non può essere ritenuto in sé indicativo di errore valutativo. Nei processi previdenziali sanitari si esperisce CTU proprio perché le condizioni sanitarie vanno verificate da un perito imparziale nel contraddittorio tra le parti. Peraltro
i dati MMSE, ADL e IADL sono dati estrapolati da questionari/somministrazione di test che come tali non possono fare aggio sulla concreta indagine clinica. Questa ha (in estrema sintesi) constatato che la ricorrente presenta limitazioni contenute nelle funzioni motorie (limitazione dei movimenti del collo di 1/3; limitazione di circa la metà del rachide dorsale;
motilità completa degli arti superiori;
limitazione di circa ¼ dei movimenti delle anche;
limitazione di 15 gradi della motilità delle ginocchia;
deficit della memoria lieve;
deambulazione e passaggi posturali lenti e cauti, ma senza evidenti incertezze nè necessità di appoggio). Alla luce di tali evidenze, il giudicante non ha motivo di dubitare del giudizio secondo il quale il complesso patologico del quale la ricorrente è affetta non le rende impossibile la deambulazione né il compimento degli atti quotidiani della vita;
né determina concreto ed incombente rischio di caduta;
né necessità di assistenza continua in ragione del non grave deficit delle funzioni cognitive;
per il solo fatto che un diverso giudizio sia stato reso “privatamente” da un altro medico prima del processo e fuori di un processo;
b) la ricorrente non ha interesse a dolersi del fatto che il CTU l'abbia riconosciuta invalida nella misura del 100% senza procedere ad una valutazione tabellare.
Peraltro la ricorrente è ed era ultrasessantasettenne sicchè tale giudizio è del tutto ultroneo al fine;
c) l'assunto secondo il quale il CTU avrebbe dovuto partire dai dati IADL, ADL
e MMSE e poi porli in relazione con le altre gravi affezioni certificate non ha merito e neppure senso. Gli indici ADL, IADL e MMSE sono indicatori della capacità di svolgere le varie attività della vita di base, della capacità relazionale e della funzionalità cognitiva, e quindi indicatori della validità complessiva delle attività della vita quotidiana nel suo complesso che, in quanto compiuti su base anamnestica, devono trovare riscontro nell'indagine clinica alla luce delle patologie riscontrate, e non essere posti in relazione con essi.
10. Le spese restano irripetibili, essendosi la ricorrente autocertificata esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003, e non essendo il ricorso proposto con colpa grave.
11. Le spese di CTU non risultano ancora liquidate da giudice della prima fase, al quale la liquidazione compete, e vanno poste a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe. ~ 4 ~
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)