Versione
20 luglio 1989
20 luglio 1989
Art. 2. 1. Alla sentenza penale straniera e' dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:
a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai princi'pi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' in corso nello Stato procedimento penale.
a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai princi'pi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' in corso nello Stato procedimento penale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale n. 26683/2002https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell'art. 735 c.p.p., della pena che, in forza …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2021, n. 28701Provvedimento: […] Violazione dell'art. 2 della legge n. 257 del 1989, che, recependo le disposizioni della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la quale consente tale trasferimento solo nel caso in cui il condannato sia cittadino dello Stato di esecuzione della sentenza (art. 3), non può trovare applicazione del caso di specie, non essendo US cittadino italiano. 2.4. […]Leggi di più...
- trasferimento persone condannate·
- riconoscimento sentenza penale straniera·
- doppia punibilità·
- interdizione pubblici uffici·
- art. 10 d.lgs. n. 161/2010·
- art. 116 cod. strada·
- depenalizzazione guida senza patente·
- recidiva illecito amministrativo·
- art. 620 cod. proc. pen.