Art. 2. 1. Alla sentenza penale straniera e' dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:
a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai princi'pi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' in corso nello Stato procedimento penale.
a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai princi'pi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' in corso nello Stato procedimento penale.