CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25447 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA ER, nato a [...] il [...] .78 avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito, in difesa dell'imputato, l'avvocato Giovanni Pizzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25447 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva irrogato a ER PA la pena complessiva di due anni e otto mesi di reclusione e seimila euro di multa, avendolo riconosciuto colpevole dei reati, uniti in continuazione, di: minaccia aggrava ai danni di GI IO;
- detenzione illegale di arma comune da sparo;
ricettazione e alterazione della medesima;
resistenza a pubblico ufficiale;
- lesione personale ai danni del personale di polizia giudiziaria operante;
- detenzione abusiva di munizioni. La prova di penale responsabilità era ricavata dalle deposizioni delle persone offese e dei testimoni oculari presenti al fatto, in parte acquisii:e ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen.; e, quanto alle violazioni concernenti le armi, altresì dalla natura del fucile sequestrato, dalle condizioni in cui si presentava e dall'assenza di documentazione che consentisse di risalire all'origine dell'arma. 2. ER PA, ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia supposti travisamenti della prova dichiarativa riguardante i reati di minaccia, resistenza e lesione personale. I travisamenti riguarderebbero le testimonianze della persona offesa IO, della moglie dell'imputato (TI VA) e dei militari dell'Arma dei Carabinieri autori dell'arresto. Nel motivo sono riprodotti, per stralcio, i passaggi delle deposizioni da cui dovrebbe desumersi il travisamento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, rispetto ai reati in materia di armi e munizioni, la contraddittorietà della decisione rispetto agli esiti della consulenza balistica del pubblico ministero, la quale escluderebbe che l'alterazione dell'arma fosse avvenuta a ridosso del suo ritrovamento. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. La mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali rileva a titolo di travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omessa valutazione di elementi invece risultanti, o nella falsificazione dell'estrinseco, accomunate dalla necessità che il dato probatorio in questione abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), che può essere validamente denunciato solo se il vizio è fatto risaltare in maniera specifica ed inequivoca, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura dell'atto probatorio in considerazione, in modo da renderne possibile la lettura, né monca, né parcellizzata, senza alcuna necessità di indiscriminata ricerca da parte della Corte di cassazione all'interno del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017-01). I motivi primo e secondo del ricorso non si conformano a tale modello. Nel denunciare pretesi travisamenti istruttori, che avrebbero alterato l'esatta ricostruzione delle vicende criminose, il ricorrente non soddisfa l'onere di puntuale evidenziazione degli atti probatori che sarebbero stati oggetto di falsata percezione e rappresentazione, tramite la loro integrale riproduzione in ricorso, l'allegazione in copia, o, quanto meno, l'individuazione precisa di essi nel fascicolo trasmesso dal giudice di merito. Il mancato assolvimento dell'onere pregiudica lo scrutinio ulteriore delle questioni sollevate. 3. Quanto al terzo motivo, esso si risolve in una confutazione generica degli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio. Nel caso, verificatosi nella specie, di una pena irrogata in misura prossima al minimo edittale (sia in relazione al reato base, che agli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen.), il giudice non era del resto tenuto ad un'argomentazione specifica e dettagliata, potendo egli ottemperare all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. adoperando, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che richiamassero l'equità e la congruità della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01; Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per ì profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte 3 cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito, in difesa dell'imputato, l'avvocato Giovanni Pizzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25447 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva irrogato a ER PA la pena complessiva di due anni e otto mesi di reclusione e seimila euro di multa, avendolo riconosciuto colpevole dei reati, uniti in continuazione, di: minaccia aggrava ai danni di GI IO;
- detenzione illegale di arma comune da sparo;
ricettazione e alterazione della medesima;
resistenza a pubblico ufficiale;
- lesione personale ai danni del personale di polizia giudiziaria operante;
- detenzione abusiva di munizioni. La prova di penale responsabilità era ricavata dalle deposizioni delle persone offese e dei testimoni oculari presenti al fatto, in parte acquisii:e ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen.; e, quanto alle violazioni concernenti le armi, altresì dalla natura del fucile sequestrato, dalle condizioni in cui si presentava e dall'assenza di documentazione che consentisse di risalire all'origine dell'arma. 2. ER PA, ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia supposti travisamenti della prova dichiarativa riguardante i reati di minaccia, resistenza e lesione personale. I travisamenti riguarderebbero le testimonianze della persona offesa IO, della moglie dell'imputato (TI VA) e dei militari dell'Arma dei Carabinieri autori dell'arresto. Nel motivo sono riprodotti, per stralcio, i passaggi delle deposizioni da cui dovrebbe desumersi il travisamento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, rispetto ai reati in materia di armi e munizioni, la contraddittorietà della decisione rispetto agli esiti della consulenza balistica del pubblico ministero, la quale escluderebbe che l'alterazione dell'arma fosse avvenuta a ridosso del suo ritrovamento. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. La mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali rileva a titolo di travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omessa valutazione di elementi invece risultanti, o nella falsificazione dell'estrinseco, accomunate dalla necessità che il dato probatorio in questione abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), che può essere validamente denunciato solo se il vizio è fatto risaltare in maniera specifica ed inequivoca, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura dell'atto probatorio in considerazione, in modo da renderne possibile la lettura, né monca, né parcellizzata, senza alcuna necessità di indiscriminata ricerca da parte della Corte di cassazione all'interno del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017-01). I motivi primo e secondo del ricorso non si conformano a tale modello. Nel denunciare pretesi travisamenti istruttori, che avrebbero alterato l'esatta ricostruzione delle vicende criminose, il ricorrente non soddisfa l'onere di puntuale evidenziazione degli atti probatori che sarebbero stati oggetto di falsata percezione e rappresentazione, tramite la loro integrale riproduzione in ricorso, l'allegazione in copia, o, quanto meno, l'individuazione precisa di essi nel fascicolo trasmesso dal giudice di merito. Il mancato assolvimento dell'onere pregiudica lo scrutinio ulteriore delle questioni sollevate. 3. Quanto al terzo motivo, esso si risolve in una confutazione generica degli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio. Nel caso, verificatosi nella specie, di una pena irrogata in misura prossima al minimo edittale (sia in relazione al reato base, che agli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen.), il giudice non era del resto tenuto ad un'argomentazione specifica e dettagliata, potendo egli ottemperare all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. adoperando, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che richiamassero l'equità e la congruità della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01; Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per ì profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte 3 cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024