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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16553/2019 – 9575/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16553/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] C.F._2
AB MO
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIRARDI ANDREA
in persona del Curatore dott. rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ROBERTO GORIO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 3.7.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del novembre 2019, gli attori in epigrafe riferivano che in data 9.6.2014 avevano sottoscritto con un contratto denominato Gold con la finalità di accertare eventuali Controparte_4 anomalie del contratto di mutuo stipulato il 6.12.2005 con per il risarcimento / restituzione di CP_5 quanto indebitamente versato al mutuante;
riferivano di essere stati indotti a dare corso a trattative stragiudiziali con culminate nella richiesta di mediazione presso e poi CP_6 Controparte_7 con l'instaurazione di un giudizio innanzi al Tribunale di Catania, definito tuttavia con sentenza di rigetto n. 2862/2018 e condanna al pagamento delle spese legali;
riferivano che per l'attività di redazione dell'analisi contabile avevano versato la somma di € 2600,00 e che il contratto era assistito da polizza di copertura tutela legale, finalizzata al rimborso di ogni spesa o costo sostenuti per il caso di soccombenza in giudizio;
richiamando il disposto di cui all'art. 14 del contratto , si dolevano del Pt_3 fatto che, completate le procedure per rendere operativa la polizza, non aveva Controparte_1 voluto liquidare le spese sostenute per l'acquisto della perizia ( € 2600,00 iva inclusa), le spese legali giudizialmente liquidate in favore della controparte ( € 4377,36), le spese di avvocato ( € 7210,45 giuste fatture n. 17 del 3.12.2016 e n. 10 del 19.10.2018), nonché i costi amministrativi della mediazione ( € 60,20).
Chiedevano, pertanto, accertare e dichiarare il proprio diritto , in forza della polizza denominata “tutela legale” derivante dal contratto Gold del 3.6.2014, ad essere rimborsato da dei costi Parte_4 sostenuti per la controversia in materia di anatocismo e usura e condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 14248,01, oltre interessi;
in subordine , chiedevano condannarsi la convenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti relativamente all'azione legale contro con CP_5 vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , eccependo la decadenza dalla copertura assicurativa in forza dell'art. 13 delle CP_8 condizioni generali di polizza, secondo cui era necessario iniziare il procedimento giudiziario entro 24 mesi dalla firma del contratto ed evidenziando che nel caso di specie, l'azione era stata iniziata il Pt_3
27.1.2017 mentre il contratto era stato stipulato il 9.6.2014; richiamando poi le caratteristiche della polizza e deducendo che l'azione era stata promossa con colpa grave, evidenziava che gli attori non avevano prodotto la perizia utilizzata nel giudizio e che nel processo non era stato dato ingresso alla ctu;
rilevava, inoltre, che ai fini del rimborso era necessario fornire la prova degli esborsi sostenuti, assenti nel caso di specie e chiedeva, pertanto, rigettarsi ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Parte attrice chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di CP_9
la domanda veniva respinta con ordinanza del 31.3.2020 per il seguente motivo: “ … rilevato
[...] che non sussistono i presupposti per autorizzare parte attrice alla chiamata del terzo Controparte_10
, poiché pur tenendo conto della prospettazione difensiva di parte convenuta, gli attori hanno agito
[...] in forza della polizza denominata “tutela legale” di cui al contratto Gold del 3.6.2014, allegando
l'inadempimento della sola parte odierna convenuta;
considerato che
, peraltro, in esito alle difese di parte convenuta , alla prima udienza del 19.2.2020, gli attori non hanno precisato la domanda, né hanno allegato un qualche inadempimento di , limitandosi a chiedere di essere Controparte_10 autorizzati a convenirlo in giudizio, senza tuttavia avanzare nei suoi confronti alcuna specifica domanda”. Cont Gli attori proponevano dunque autonoma azione giudiziaria nei confronti di e, previo richiamo del contenuto dell'atto di citazione notificato a allegavano la responsabilità Controparte_1
Cont contrattuale di in forza del contratto del 3.6.2014, evidenziandone l'obbligo di garanzia Pt_3 rispetto ai costi sostenuti nel processo per anomalie del mutuo ipotecario , qualora fosse emerso inadempimento tale da rendere inoperante la polizza “tutela legale” ovvero la decadenza dalla garanzia, evidenziando di non essere stati messi al corrente della necessità di agire entro 24 mesi.
Chiedevano, pertanto, previa riunione dei due procedimenti, accertare e dichiarare, nella non temuta ipotesi di ritenuta inoperatività della polizza tutela legale, la responsabilità di e Controparte_10 condannarla al pagamento in proprio favore della somma di € 14.248,01; in subordine chiedevano accertarsi l'inadempimento di per non aver rimborsato i costi sostenuti per la Parte_4 controversia in materia di anatocismo e usura e condannarla al pagamento in proprio favore della detta somma, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , allegando la correttezza del proprio operato e Controparte_11
l'operatività della polizza ed evidenziando che la soccombenza attorea nel processo era stata determinata dall'adesione del decidente ad un diverso orientamento processuale;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore di quello di Brescia e la nullità delle domande formulate nei propri confronti per violazione dell'art. 164 cpc;
eccepiva ancora il proprio difetto di legittimazione (titolarità) passiva e chiedeva il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori.
Il procedimento, iscritto al Rg n. 9575/202 veniva riunito a quello iscritto al Rg n. 16553/2019 con provvedimento del 8.11.2021.
pagina 3 di 5 Successivamente il processo veniva dichiarato interrotto con provvedimento del 10.10.2024 per intervenuto fallimento di , già . Controparte_12 Controparte_11
Parte attrice riassumeva il giudizio e costituitesi le parti convenute, la causa all'udienza del 3.7.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Vanno dichiarate improcedibili in questo processo le domande attoree formulate nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 LF ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12432/2021 “ CP_2
L'accertamento di un credito nei confronti del è devoluto al procedimento di formazione CP_2 dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del
22/05/2020).”).
Con le note del 28.10.2024, parte attrice ha precisato la domanda nei seguenti termini: “ a precisazione della domanda avanzata dall'odierno attore, che la stessa è stata proposta al fine di utilizzare la sentenza nei confronti della società, qualora la stessa ritorni in bonis, pertanto l'eventuale condanna nei confronti della società fallita deve intendersi esigibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis di quest'ultima”; tuttavia la domanda non è meritevole di accoglimento nei termini di che trattasi, essendo stata proposta nei confronti del della Curatela del Fallimento e, dunque, non nei confronti della fallita al fine di acquisire un titolo da far valere dopo il ritorno in bonis.
pagina 4 di 5 Procedendo al merito, va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare di decadenza sollevata da
. Controparte_1
Risulta documentalmente provato e non contestato che il giudizio sia stato instaurato oltre il termine di due anni dalla sottoscrizione del contratto;
l'eventuale non dimostrata mancata consegna delle condizioni generali di assicurazione, non può essere addebitata all'odierna convenuta;
la domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice ed e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; vanno invece compensate fra parte attrice e Controparte_13
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_13 Controparte_2
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_5 Controparte_1
liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali
[...] come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_13
Così deciso in Catania, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16553/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] C.F._2
AB MO
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIRARDI ANDREA
in persona del Curatore dott. rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ROBERTO GORIO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 3.7.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del novembre 2019, gli attori in epigrafe riferivano che in data 9.6.2014 avevano sottoscritto con un contratto denominato Gold con la finalità di accertare eventuali Controparte_4 anomalie del contratto di mutuo stipulato il 6.12.2005 con per il risarcimento / restituzione di CP_5 quanto indebitamente versato al mutuante;
riferivano di essere stati indotti a dare corso a trattative stragiudiziali con culminate nella richiesta di mediazione presso e poi CP_6 Controparte_7 con l'instaurazione di un giudizio innanzi al Tribunale di Catania, definito tuttavia con sentenza di rigetto n. 2862/2018 e condanna al pagamento delle spese legali;
riferivano che per l'attività di redazione dell'analisi contabile avevano versato la somma di € 2600,00 e che il contratto era assistito da polizza di copertura tutela legale, finalizzata al rimborso di ogni spesa o costo sostenuti per il caso di soccombenza in giudizio;
richiamando il disposto di cui all'art. 14 del contratto , si dolevano del Pt_3 fatto che, completate le procedure per rendere operativa la polizza, non aveva Controparte_1 voluto liquidare le spese sostenute per l'acquisto della perizia ( € 2600,00 iva inclusa), le spese legali giudizialmente liquidate in favore della controparte ( € 4377,36), le spese di avvocato ( € 7210,45 giuste fatture n. 17 del 3.12.2016 e n. 10 del 19.10.2018), nonché i costi amministrativi della mediazione ( € 60,20).
Chiedevano, pertanto, accertare e dichiarare il proprio diritto , in forza della polizza denominata “tutela legale” derivante dal contratto Gold del 3.6.2014, ad essere rimborsato da dei costi Parte_4 sostenuti per la controversia in materia di anatocismo e usura e condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 14248,01, oltre interessi;
in subordine , chiedevano condannarsi la convenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti relativamente all'azione legale contro con CP_5 vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , eccependo la decadenza dalla copertura assicurativa in forza dell'art. 13 delle CP_8 condizioni generali di polizza, secondo cui era necessario iniziare il procedimento giudiziario entro 24 mesi dalla firma del contratto ed evidenziando che nel caso di specie, l'azione era stata iniziata il Pt_3
27.1.2017 mentre il contratto era stato stipulato il 9.6.2014; richiamando poi le caratteristiche della polizza e deducendo che l'azione era stata promossa con colpa grave, evidenziava che gli attori non avevano prodotto la perizia utilizzata nel giudizio e che nel processo non era stato dato ingresso alla ctu;
rilevava, inoltre, che ai fini del rimborso era necessario fornire la prova degli esborsi sostenuti, assenti nel caso di specie e chiedeva, pertanto, rigettarsi ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Parte attrice chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di CP_9
la domanda veniva respinta con ordinanza del 31.3.2020 per il seguente motivo: “ … rilevato
[...] che non sussistono i presupposti per autorizzare parte attrice alla chiamata del terzo Controparte_10
, poiché pur tenendo conto della prospettazione difensiva di parte convenuta, gli attori hanno agito
[...] in forza della polizza denominata “tutela legale” di cui al contratto Gold del 3.6.2014, allegando
l'inadempimento della sola parte odierna convenuta;
considerato che
, peraltro, in esito alle difese di parte convenuta , alla prima udienza del 19.2.2020, gli attori non hanno precisato la domanda, né hanno allegato un qualche inadempimento di , limitandosi a chiedere di essere Controparte_10 autorizzati a convenirlo in giudizio, senza tuttavia avanzare nei suoi confronti alcuna specifica domanda”. Cont Gli attori proponevano dunque autonoma azione giudiziaria nei confronti di e, previo richiamo del contenuto dell'atto di citazione notificato a allegavano la responsabilità Controparte_1
Cont contrattuale di in forza del contratto del 3.6.2014, evidenziandone l'obbligo di garanzia Pt_3 rispetto ai costi sostenuti nel processo per anomalie del mutuo ipotecario , qualora fosse emerso inadempimento tale da rendere inoperante la polizza “tutela legale” ovvero la decadenza dalla garanzia, evidenziando di non essere stati messi al corrente della necessità di agire entro 24 mesi.
Chiedevano, pertanto, previa riunione dei due procedimenti, accertare e dichiarare, nella non temuta ipotesi di ritenuta inoperatività della polizza tutela legale, la responsabilità di e Controparte_10 condannarla al pagamento in proprio favore della somma di € 14.248,01; in subordine chiedevano accertarsi l'inadempimento di per non aver rimborsato i costi sostenuti per la Parte_4 controversia in materia di anatocismo e usura e condannarla al pagamento in proprio favore della detta somma, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , allegando la correttezza del proprio operato e Controparte_11
l'operatività della polizza ed evidenziando che la soccombenza attorea nel processo era stata determinata dall'adesione del decidente ad un diverso orientamento processuale;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore di quello di Brescia e la nullità delle domande formulate nei propri confronti per violazione dell'art. 164 cpc;
eccepiva ancora il proprio difetto di legittimazione (titolarità) passiva e chiedeva il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori.
Il procedimento, iscritto al Rg n. 9575/202 veniva riunito a quello iscritto al Rg n. 16553/2019 con provvedimento del 8.11.2021.
pagina 3 di 5 Successivamente il processo veniva dichiarato interrotto con provvedimento del 10.10.2024 per intervenuto fallimento di , già . Controparte_12 Controparte_11
Parte attrice riassumeva il giudizio e costituitesi le parti convenute, la causa all'udienza del 3.7.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Vanno dichiarate improcedibili in questo processo le domande attoree formulate nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 LF ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12432/2021 “ CP_2
L'accertamento di un credito nei confronti del è devoluto al procedimento di formazione CP_2 dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del
22/05/2020).”).
Con le note del 28.10.2024, parte attrice ha precisato la domanda nei seguenti termini: “ a precisazione della domanda avanzata dall'odierno attore, che la stessa è stata proposta al fine di utilizzare la sentenza nei confronti della società, qualora la stessa ritorni in bonis, pertanto l'eventuale condanna nei confronti della società fallita deve intendersi esigibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis di quest'ultima”; tuttavia la domanda non è meritevole di accoglimento nei termini di che trattasi, essendo stata proposta nei confronti del della Curatela del Fallimento e, dunque, non nei confronti della fallita al fine di acquisire un titolo da far valere dopo il ritorno in bonis.
pagina 4 di 5 Procedendo al merito, va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare di decadenza sollevata da
. Controparte_1
Risulta documentalmente provato e non contestato che il giudizio sia stato instaurato oltre il termine di due anni dalla sottoscrizione del contratto;
l'eventuale non dimostrata mancata consegna delle condizioni generali di assicurazione, non può essere addebitata all'odierna convenuta;
la domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice ed e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; vanno invece compensate fra parte attrice e Controparte_13
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_13 Controparte_2
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_5 Controparte_1
liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali
[...] come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_13
Così deciso in Catania, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
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