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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 5031/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Ferdinando D'Aniello (C.F. ), domiciliata C.F._2
come in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Calogero Lanza (C.F. ) e Matteo Giarratana (CF. C.F._3
, domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta (C.F. , domiciliata come C.F._5
in atti;
-INTERVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4.12.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 17.6.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale Controparte_2
di Napoli Nord il 19.12.2020 e corretto con decreto del 28.2.2024, con il quale è stata condannata, in solido con , al pagamento di € 11.250,26, oltre interessi e spese, per Controparte_4
l'inadempimento del contratto di finanziamento n.1353306 stipulato da con e CP_4 CP_5 garantito mediante fideiussione dall'odierna opponente. Il decreto ingiuntivo, successivamente alla correzione dell'errore materiale del 28.2.2024, è stato poi notificato a il 4.5.2024. Parte_1
Con l'odierna opposizione ha contestato: la carenza di legittimazione in capo alla Parte_1
parte opposta, per carenza di prova del contratto di cessione di crediti in suo favore;
il quantum dovuto, atteso che l'allegato n.12 depositato in sede monitoria recherebbe un importo diverso rispetto a quello ingiunto;
la prescrizione del credito.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo in primo luogo la riunione con il procedimento r.g. 3258/2024, e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 3.2.2025 è stata rigettata la richiesta di riunione al fascicolo r.g. 3258/2024, stante la pendenza in fasi diverse dei due giudizi.
Con comparsa del 3.12.2025 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c. affermandosi cessionaria del credito oggetto di causa.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 4.12.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata
(cfr. verbale in atti).
Va inoltre precisato che la costituzione nel processo ad opera di quale Controparte_3
cessionaria del credito vantato dall'opposta, deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 111
c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità
2 di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22424/2009).
Pertanto nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., del successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020).
Nel caso di specie, non essendo stata disposta l'estromissione dell'originaria opposta per assenza del consenso di tutte le parti costituite, il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre premettere che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass.
363/2019), con la conseguenza che le ulteriori questioni preliminari, quali quelle di legittimazione pur sollevate in atti, devono ritenersi assorbite da quanto segue.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, rilevando come sia il contratto di finanziamento che la fideiussione siano state stipulate il 12.7.2007, e la notifica del decreto ingiuntivo sia stato il primo strumento con cui è stato chiesto il pagamento del debito, atteso che le comunicazioni di risoluzione del finanziamento, prodotte in sede monitoria e datate 17.7.2012, non recherebbero prova né della spedizione né della consegna.
L'eccezione è fondata.
È noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, o al più dal momento della decadenza dal beneficio del termine, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo (Cass. 18951/2013, Cass. 2086/2008).
3 Nel caso di specie il finanziamento garantito da prevedeva espressamente la Parte_1 restituzione della somma mutuata “entro mesi 60 dal 1.1.2008 mediante rate trimestrali” (cfr. art. 3 del contratto di finanziamento), sicché il termine di prescrizione decennale deve considerarsi decorrente a partire dal 1.1.2013.
Il decorso della prescrizione però non risulta efficacemente interrotto prima del maturare del decennio.
Non può essere in tal senso valorizzata la comunicazione diretta a datata 12.7.2012 Parte_1
con cui la mutuante ha dichiarato la risoluzione del finanziamento e intimato il pagamento del dovuto. Sul punto è stato affermato che “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre
l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto”
(Cass. 27412/2021). Nel caso di specie non ci sono elementi da cui desumere che la comunicazione del 12.7.2012 sia pervenuta nella sfera di conoscenza di , atteso che non solo non vi Parte_1
è alcuna prova della ricezione dell'atto, ma nemmeno vi è prova del suo invio da parte della creditrice. Tale circostanza vale ad escludere che, come sostenuto da parte opposta, la comunicazione possa ritenersi conosciuta dal destinatario sulla base della presunzione della regolarità del servizio postale, poiché “la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento” (Cass. 28580/2024): mancando nel caso di specie la prova della spedizione dell'atto (oltre che della sua ricezione) deve escludersi qualsiasi presunzione di conoscenza da parte dell'odierno opponente.
Residua, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto: essa però si è perfezionata nei confronti di soltanto il Parte_1
4.5.2024, e quindi quando il decennio, a decorrere dal 1.1.2013, era già irrimediabilmente trascorso.
Per le ragioni sopra profuse l'opposizione deve quindi essere accolta, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni pur proposte dalle parti, e il decreto ingiuntivo revocato.
4 Le spese seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014. Appare invece opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'interventore, costituitosi soltanto a ridosso dell'udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19.12.2020 e corretto con decreto del 28.2.2024;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Ferdinando d'Aniello;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3
Aversa, 09/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 5031/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Ferdinando D'Aniello (C.F. ), domiciliata C.F._2
come in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Calogero Lanza (C.F. ) e Matteo Giarratana (CF. C.F._3
, domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta (C.F. , domiciliata come C.F._5
in atti;
-INTERVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4.12.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 17.6.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale Controparte_2
di Napoli Nord il 19.12.2020 e corretto con decreto del 28.2.2024, con il quale è stata condannata, in solido con , al pagamento di € 11.250,26, oltre interessi e spese, per Controparte_4
l'inadempimento del contratto di finanziamento n.1353306 stipulato da con e CP_4 CP_5 garantito mediante fideiussione dall'odierna opponente. Il decreto ingiuntivo, successivamente alla correzione dell'errore materiale del 28.2.2024, è stato poi notificato a il 4.5.2024. Parte_1
Con l'odierna opposizione ha contestato: la carenza di legittimazione in capo alla Parte_1
parte opposta, per carenza di prova del contratto di cessione di crediti in suo favore;
il quantum dovuto, atteso che l'allegato n.12 depositato in sede monitoria recherebbe un importo diverso rispetto a quello ingiunto;
la prescrizione del credito.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo in primo luogo la riunione con il procedimento r.g. 3258/2024, e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 3.2.2025 è stata rigettata la richiesta di riunione al fascicolo r.g. 3258/2024, stante la pendenza in fasi diverse dei due giudizi.
Con comparsa del 3.12.2025 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c. affermandosi cessionaria del credito oggetto di causa.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 4.12.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata
(cfr. verbale in atti).
Va inoltre precisato che la costituzione nel processo ad opera di quale Controparte_3
cessionaria del credito vantato dall'opposta, deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 111
c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità
2 di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22424/2009).
Pertanto nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., del successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020).
Nel caso di specie, non essendo stata disposta l'estromissione dell'originaria opposta per assenza del consenso di tutte le parti costituite, il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre premettere che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass.
363/2019), con la conseguenza che le ulteriori questioni preliminari, quali quelle di legittimazione pur sollevate in atti, devono ritenersi assorbite da quanto segue.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, rilevando come sia il contratto di finanziamento che la fideiussione siano state stipulate il 12.7.2007, e la notifica del decreto ingiuntivo sia stato il primo strumento con cui è stato chiesto il pagamento del debito, atteso che le comunicazioni di risoluzione del finanziamento, prodotte in sede monitoria e datate 17.7.2012, non recherebbero prova né della spedizione né della consegna.
L'eccezione è fondata.
È noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, o al più dal momento della decadenza dal beneficio del termine, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo (Cass. 18951/2013, Cass. 2086/2008).
3 Nel caso di specie il finanziamento garantito da prevedeva espressamente la Parte_1 restituzione della somma mutuata “entro mesi 60 dal 1.1.2008 mediante rate trimestrali” (cfr. art. 3 del contratto di finanziamento), sicché il termine di prescrizione decennale deve considerarsi decorrente a partire dal 1.1.2013.
Il decorso della prescrizione però non risulta efficacemente interrotto prima del maturare del decennio.
Non può essere in tal senso valorizzata la comunicazione diretta a datata 12.7.2012 Parte_1
con cui la mutuante ha dichiarato la risoluzione del finanziamento e intimato il pagamento del dovuto. Sul punto è stato affermato che “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre
l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto”
(Cass. 27412/2021). Nel caso di specie non ci sono elementi da cui desumere che la comunicazione del 12.7.2012 sia pervenuta nella sfera di conoscenza di , atteso che non solo non vi Parte_1
è alcuna prova della ricezione dell'atto, ma nemmeno vi è prova del suo invio da parte della creditrice. Tale circostanza vale ad escludere che, come sostenuto da parte opposta, la comunicazione possa ritenersi conosciuta dal destinatario sulla base della presunzione della regolarità del servizio postale, poiché “la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento” (Cass. 28580/2024): mancando nel caso di specie la prova della spedizione dell'atto (oltre che della sua ricezione) deve escludersi qualsiasi presunzione di conoscenza da parte dell'odierno opponente.
Residua, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto: essa però si è perfezionata nei confronti di soltanto il Parte_1
4.5.2024, e quindi quando il decennio, a decorrere dal 1.1.2013, era già irrimediabilmente trascorso.
Per le ragioni sopra profuse l'opposizione deve quindi essere accolta, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni pur proposte dalle parti, e il decreto ingiuntivo revocato.
4 Le spese seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014. Appare invece opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'interventore, costituitosi soltanto a ridosso dell'udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19.12.2020 e corretto con decreto del 28.2.2024;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Ferdinando d'Aniello;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3
Aversa, 09/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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