Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carola Ragni e Boris Boffelli, con domicilio eletto presso lo studio Boris Boffelli in Milano, via Podgora 13;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 2.03.2024, da parte della Legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di -OMISSIS-, per conto della Questura di -OMISSIS-, recante diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo avente Prot. nr. -OMISSIS-., rilasciata il 18.07.2016;
- di ogni atto presupposto e consequenziale, tra cui, ove occorrer possa, del preavviso di diniego del 6.07.2023, notificato il 17.07.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il sig. -OMISSIS-, già titolare di licenza per porto d’armi (fucile) per esercitare il tiro a volo e il tiro a segno ad uso sportivo sin dal 1997, nel luglio del 2022 presentava dinnanzi al Commissariato della P.S. di -OMISSIS- una nuova domanda di rinnovo di porto d’armi, corredata di tutta la documentazione richiesta ex lege.
2. Con comunicazione del 6.07.2023, notificata il 17.07.2023, la Questura di -OMISSIS- informava il -OMISSIS- ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 della proposta di rigetto dell’istanza, atteso che “ in data 19.07.2019 è stato denunciato per lesioni personali a seguito della denuncia di un privato cittadino ”, e lo invitava a presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni.
3. In data 25.07.2023, l’interessato presentava le proprie osservazioni, precisando che la denuncia sopra richiamata si riferiva ad un episodio accaduto in data 9.06.2019 ed evidenziando, altresì, che:
- per i medesimi fatti anche l’istante aveva sporto denuncia – querela in data 05.08.2019, avendo riportato gravi lesioni personali, tra cui “ frattura glena-scapolare in esiti lussazione ” a seguito dell’aggressione fisica subita ad opera del sig. -OMISSIS-, a seguito delle quali aveva poi subito un intervento chirurgico;
- in tale occasione, egli si era limitato a difendersi dall’aggressione subita, verificatasi a seguito di una discussione sorta con riguardo alla gestione degli spazi antistanti alle rispettive attività commerciali confinanti;
- il procedimento penale radicato a seguito della denuncia-querela presentata dal sig. -OMISSIS- dinnanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS- (R.G.N.R. n. -OMISSIS-, R.G.G.D.P. n.-OMISSIS-) si concludeva con sentenza di non luogo a procedere, stante l’intervenuta remissione della querela;
- anche il procedimento penale, che vedeva il -OMISSIS- come parte offesa, veniva archiviato dal Tribunale di -OMISSIS-;
- alla luce di tale quadro fattuale, il preannunciato diniego del rinnovo del porto d’armi da parte della Questura sarebbe parso in concreto illegittimo, in quanto fondato su un singolo e risalente episodio, riportato in una denuncia querela successivamente rimessa e senza tener conto della complessiva condotta dell’istante.
L’Amministrazione, dal canto suo, acquisiva copia della richiesta di archiviazione e della relativa ordinanza di archiviazione pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento originato dalla denuncia/querela sporta dal sig. -OMISSIS- di cui al R.G.N.R. n. -OMISSIS- – R.G. GIP n. -OMISSIS-.
4. Nonostante le suddette osservazioni, con decreto del 23.02.2024, notificato in data 02.03.2024, la Questura di -OMISSIS- respingeva l’istanza di rinnovo del porto d’armi di fucile per uso tiro a volo, in quanto “ gli elementi negativi emersi a carico dell’interessato costituiscono indici sintomatici di non sicura affidabilità, tali da giustificare un ragionevole giudizio prognostico negativo ”.
5. Ritenute lese le proprie ragioni, con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° maggio 2025, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del suddetto diniego, affidandosi a un unico motivo così rubricato “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 43, R.D. n.773/1931, T.U.L.P.S.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 BIS, L. N.241/90. MANCATA CONSIDERAZIONE DELL’APPORTO PARTECIPATIVO DEL PRIVATO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO CONTRADDITTORIO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
6. Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale infondatezza dell’impugnativa.
7. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 15 aprile 2026, all’esito della discussione tra le parti, la controversia è stata trattenuta per la decisione.
8. Ciò posto, con l’unico mezzo di gravame il sig. -OMISSIS- eccepisce l’illegittimità del provvedimento in quanto affetto da un chiaro difetto dell’impianto motivazionale, in quanto:
- sarebbe mancata un’adeguata istruttoria e motivazione dalla quale possa emergere la presenza di precedenti da cui si possa desumere la pericolosità del ricorrente;
- non emergerebbe dalla motivazione del provvedimento impugnato alcuna specifica valutazione e istruttoria sulla complessiva personalità del ricorrente dalla quale far discendere un giudizio di inaffidabilità e di assenza di buona condotta, impeditivo alla permanenza del titolo di polizia che autorizza la detenzione dell’arma;
- risulterebbe omessa, inoltre, una formulazione della prognosi di pericolosità che sarebbe possibile trarre dai fatti oggetto di denuncia, tenuto conto della mancata esplicitazione, nella valutazione della dinamica in danno del -OMISSIS-, dell’eventuale utilizzo di armi e dell’unicità dell’episodio, inserito in una situazione di momentanea conflittualità, legata a disaccordi su spazi afferenti le rispettive attività commerciali, oggetto di contesa; il tutto basandosi su quanto riportato, nel frangente dell’accaduto, agli organi di polizia da due dipendenti del datore del bar limitrofo di proprietà del -OMISSIS-, come incidentalmente riportato nel provvedimento di archiviazione, che non sono stati più ascoltati e la cui testimonianza comunque, sotto il profilo soggettivo, risente della natura del rapporto di lavoro subordinato rispetto al -OMISSIS-;
- mancherebbe una comparazione delle condotte, atteso che le reciproche querele tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- sono state oggetto di remissione, cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali, senza contare la maggiore gravità delle lesioni subite dal -OMISSIS-;
- mancherebbe, infine, una qualsivoglia valutazione circa le tempistiche dell’accaduto in relazione alla richiesta di rinnovo del porto d’armi, nonostante fossero ormai trascorsi tre anni tra la querela e la richiesta di rinnovo.
9. Sennonché, seppur pregevolmente esposte, dette articolate doglianze sono destituite di fondamento.
10. Il Collegio ricorda, in via preliminare, che la finalità perseguita dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza è prevenire la commissione di reati nonché di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici. Pertanto, per l'adozione di un divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del TULPS o di un diniego di rinnovo di licenza ad esempio di porto di fucile come nel caso odierno non è richiesto un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto da valutare nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà (giurisprudenza pacifica: v., “ex plurimis”, Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11264). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il giudizio alla base di tali provvedimenti di divieto o di diniego non è un giudizio di pericolosità sociale, ma è un giudizio solo prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, giudizio che, peraltro, può considerarsi più stringente del primo, atteso che il divieto, o il diniego, può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
La giurisprudenza amministrativa ha poi di frequente ripreso i principi espressi dalla Corte costituzionale in questa materia (cfr. in particolare Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440 e 20 marzo 2019, n. 109), ed è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisca oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., “ex multis”, Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; 7 giugno 2018, n. 3435; T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, nn. 493 e 478 del 2025).
La medesima giurisprudenza ha poi più volte ribadito il principio per cui i provvedimenti concernenti le armi si ispirano ad una finalità preventiva e non sanzionatoria; pertanto, al fine di giustificare l'adozione dei provvedimenti medesimi, tanto di revoca e/o rifiuto quanto di divieto di detenzione, non è richiesto un comprovato abuso, ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell'autorità di polizia, attraverso un giudizio prognostico, circa la possibilità di un non appropriato utilizzo delle armi.
Per le medesime ragioni non è neppure richiesta la presenza di condanne penali o misure di sicurezza e le misure di revoca o diniego dell'autorizzazione alla detenzione di armi possono essere legittimamente adottate anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 379; sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759). Ai fini del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non è necessario un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi. Basta che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, in virtù di un apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente (Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2022, n. 2759).
Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi o nega i rinnovi della licenza, ai quali, infatti, viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ancora, Cons. Stato, Sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Del resto, nell'ordinamento giuridico attuale l'autorizzazione a detenere armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume il contenuto di un permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dagli articoli 699 c.p. e 4 comma 1 della L. n. 110 del 1975. Tale permesso rimuove quindi solo in via di eccezione tale divieto e solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della medesima Autorità prevenire.
Solo l'Autorità di pubblica sicurezza può, pertanto, attraverso un giudizio largamente discrezionale e che non richiede una particolare motivazione, a differenza di quanto sollevato dal ricorrente, individuare le ragioni impeditive al rilascio del permesso concessorio in commento, le quali sono da ricollegarsi all'esercizio di un giudizio di non affidabilità del soggetto coinvolto
Più nel dettaglio, in merito ai provvedimenti relativi alla detenzione e al porto di armi di cui agli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S.:
- “ nel nostro ordinamento viga la regola generale rappresentata dal divieto sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1 della legge n. 110/1975 essendo vista con sfavore l’utilizzazione delle armi da parte di privati cittadini ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690); segnatamente, il porto d’armi “ presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell'autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 690/2016 cit.);
- la motivazione dell’autorizzazione di polizia deve poggiare su “ un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con particolare riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078; id. 19 dicembre 2022, n. 11045); “ il giudizio che compie l’autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; id. 25 marzo 2019, n. 1972; id. 20 novembre 2018, n. 6558; id. 7 giugno 2018, n. 3435).
11. Calando i suddetti canoni ermeneutici al caso in esame, ad avviso del Collegio, in forza di un’approfondita istruttoria l’Amministrazione resistente ha legittimamente riscontrato la sussistenza di ragioni idonee a giustificare il giudizio di inaffidabilità.
11.1. Come emerge dagli atti di causa, e specialmente dall’ordinanza di archiviazione disposta dal G.I.P. di -OMISSIS- di cui al R.G.N.R. n. -OMISSIS- dell’08.03.2021, la querela sporta dal ricorrente si fonda esclusivamente sulle sue dichiarazioni, mentre l’indagato di quel procedimento, il sig. -OMISSIS-, fornisce una ricostruzione dei fatti differente.
Nell’immediatezza dei fatti quest’ultimo riferisce, infatti, ai militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- di essere stato aggredito fisicamente dal sig. -OMISSIS-, il quale, entrando nel suo esercizio commerciale e con tono minaccioso e proferendo frasi ingiuriose, gli ha sferrato “ subito un pugno al volto ” e ha RA “ una bottiglia di vetro, mimando il gesto di colpirlo ”.
Nella valutazione delle “ dicotomiche ricostruzioni de fatti ” offerte dal -OMISSIS- e dal -OMISSIS-, nell’ordinanza di archiviazione il G.I.P. di -OMISSIS- valorizza come la ricostruzione dei fatti fornita dal -OMISSIS- “ appare quantomeno verosimile perché corroborata da riscontri oggettivi (i Carabinieri di -OMISSIS- hanno dato atto di piccole macchie di sangue sulla camicia del -OMISSIS- e di segni sul volto che indicano, chiaramente, come anche quest’ultimo sia stato colpito dal -OMISSIS-, durante la colluttazione) e delle dichiarazioni di due dipendenti del bar (...) che hanno confermato la colluttazione tra l’odierno indagato e la persona offesa -OMISSIS- ”.
Il G.I.P., inoltre, aggiunge che l’opposta versione ricostruttiva della colluttazione fornita dal ricorrente non risulta essere corroborata da alcun riscontro testimoniale, neppure quello della moglie di questi che non avrebbe assistito ai fatti, sicché “ non è in alcun modo possibile sostenere validamente l’accusa in un futuro giudizio in ordine al delitto di cui all’art. 582 c.p. non essendovi alcun elemento estrinseco e obiettivo di riscontro” .
11.2. Tale articolato compendio decisorio è stato a sua volta fatto proprio dall’Amministrazione nel provvedimento gravato e posto alla base del giudizio di inaffidabilità in rapporto alla posizione del ricorrente.
Specificamente, nelle sezioni “Lette” e “Ritenuto” del decreto gravato la Questura dà atto del contenuto decisorio dell’ordinanza di archiviazione sopra analizzata e da questa fa discendere il giudizio per cui:
- “ indipendentemente (…) dagli esiti giudiziari della vicenda, rispetto ai quali, peraltro questa Amministrazione, per costante giurisprudenza, può giungere a prescindere in considerazione delle valutazioni spiccatamente preventivo/cautelari ad essa rimesse in materia di armi, trova implicitamente conferma che il sig. -OMISSIS-, nell’ambito di conflittuali rapporti con la controparte, ha posto in essere una condotta violenta, consistita nel colpire l’altra parte con un pugno o uno schiaffo al volto, afferrandolo per la testa e minacciandolo con una bottiglia ” (sezione “Lette”);
- “ gli elementi negativi emersi a carico dell’interessato costituiscono indici sintomatici di non sicura affidabilità, tali da giustificare un ragionevole giudizio prognostico negativo ” (sezione “Ritenuto”).
12. Da quanto precede, dunque, ad avviso del Collegio, il giudizio di inaffidabilità esposto dalla Questura di -OMISSIS- nel provvedimento gravato resiste ai paventati profili di illegittimità per eccesso di potere:
- ben potendo tale giudizio essere sostenuto dall’esito dell’accertamento posto dal G.I.P. nell’ordinanza di archiviazione;
- ed essendo pacifica, anche alla luce di quanto emerso dal contenuto del ricorso, la sussistenza di una reciproca ed accesa litigiosità tra il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, tale da giungere alle vie di fatto con la produzione persino di lesioni personali.
In definitiva, per quanto sopra esposto, il giudizio di inaffidabilità non risulta essere affetto ad alcuna irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o ancora travisamento dei fatti, sicché il motivo va respinto.
13. Non pare superfluo aggiungere che neppure possono ritenersi dotate di particolare rilevanza le argomentazioni difensive di parte ricorrente avuto riguardo alla circostanza della remissione della querela con riguardo al reato contestato di lesioni personali atteso che, per costante giurisprudenza, l'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità a essa spettante in questa materia, mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 116 del 2015, su fattispecie per alcuni versi analoga a quella odierna, dove si precisa che il ritiro di denunce effettuate in precedenza, evento peraltro frequente nei casi di conflittualità tra persone legate da rapporto di coniugio o di parentela, non toglie rilievo a situazioni conflittuali prese in considerazione, ad esempio, agli effetti dell’adozione del divieto di cui all’art. 39 del TULPS; v. poi T.A.R. per la Lombardia, Milano, sez. I, 10 aprile 2024, n. 1062; v. inoltre T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, nn. 493/2025 e 568/2024).
E invero, mentre il processo penale è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, diverse sono le finalità dell'attività di controllo esercitata dall'Amministrazione sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso: cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 8393/2023, dove si evidenzia che la remissione di querela da parte della persona offesa “ non vale ad escludere l’avvenuta commissione del fatto in quanto tale, poiché influisce solo sulla procedibilità del reato, lasciando inalterata la necessità di una sua autonoma valutazione da parte dell’autorità amministrativa ai fini dell’esame della personalità del soggetto detentore di armi, giacché in caso contrario si sottrarrebbe all’Amministrazione ogni autonomo potere di accertamento su fatti rilevanti ai fini di un esauriente esame sull’affidabilità del soggetto e ciò unicamente per ragioni di carattere processuale e, come tali, del tutto distinte rispetto alle finalità amministrative di pubblica sicurezza, atteso che il processo penale è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, mentre diverse sono le finalità dell’attività di controllo esercitata dall’Amministrazione sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso ”.
14. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato in quanto destituito di fondamento.
15. Ragioni di equità sostanziale, nondimeno, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche citate in motivazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RC CE, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | RC CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.