TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1870
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, R.D. n.773/1931, T.U.L.P.S.; violazione e falsa applicazione art. 10 bis, L. n.241/90; mancata considerazione dell’apporto partecipativo del privato; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione del principio del giusto contraddittorio; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa

    Il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia legittimamente riscontrato la sussistenza di ragioni idonee a giustificare il giudizio di inaffidabilità, basandosi sull'ordinanza di archiviazione che valorizza la ricostruzione dei fatti fornita dall'altra parte, corroborata da riscontri oggettivi, e sulla reciproca ed accesa litigiosità tra le parti. La remissione della querela non esclude la valutazione del fatto-reato da parte dell'amministrazione ai fini della prevenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1870
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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