Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6196 del 2025, proposto da
LI IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1176/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, pubblicata in data 22/05/2025, notificata ai fini esecutivi munita di attestazione di conformità ex art. 474 e ss. cpc e art. 196 octies disp. att. cpc in data 28/05/2025, divenuta definitiva giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Torre Annunziata in data 11/11/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15 novembre 2025 e depositato nel medesimo giorno, IE LI ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1176/2025, pubblicata il 22 maggio 2025.
Il predetto titolo giudiziale, accogliendo la domanda della ricorrente, ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per il servizio prestato a tempo determinato e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di € 1.678,10, oltre accessori di legge.
La parte ricorrente espone che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata ritualmente notificata all'Amministrazione resistente in data 28 maggio 2025. Successivamente, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla competente cancelleria in data 11 novembre 2025, la pronuncia è passata in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione nei termini di legge.
Lamenta, quindi, il perdurante e totale inadempimento del Ministero, il quale, nonostante i solleciti e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, non ha provveduto a corrispondere le somme dovute.
Pertanto, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio ai sensi degli artt. 112 e ss. del Codice del processo amministrativo, chiedendo che venga ordinata l'ottemperanza al giudicato, con la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, e con la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 20 novembre 2025 con un atto di mera forma, senza svolgere alcuna difesa nel merito né contestare l'allegato inadempimento.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2.- In via del tutto preliminare, il Collegio rileva la ricevibilità del ricorso, essendo stato notificato e depositato in data 15 novembre 2025, nel pieno rispetto dei termini processuali previsti dalla legge.
Il ricorso è, altresì, ammissibile. Sussistono, infatti, tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo, che consente di agire dinanzi al giudice amministrativo per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha correttamente agito per l'esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro, depositando in giudizio copia autentica del titolo esecutivo e della relativa certificazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.. Risulta, inoltre, ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. Tale norma, la cui osservanza costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che le stesse "completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo". Essendo la notifica del titolo avvenuta in data 28 maggio 2025 e il presente ricorso introdotto il 15 novembre 2025, tale termine risulta pienamente rispettato.
3.- Nel merito, il ricorso è palesemente fondato e deve essere accolto. L'inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1176/2025 del Tribunale di Torre Annunziata è un fatto pacifico e non contestato in giudizio. L'Amministrazione resistente, pur essendosi formalmente costituita, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, né ha addotto alcuna giustificazione per la propria inerzia. L'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali costituisce un principio cardine dello Stato di diritto, volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). L'inerzia serbata dall'Amministrazione viola tale obbligo e rende necessario l'intervento di questo Giudice per assicurare l'attuazione coattiva del comando giudiziale.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe. A tal fine, si ordina all'Amministrazione di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di € 1.678,10, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come statuito nel titolo giudiziale.
In accoglimento della specifica istanza formulata dalla parte ricorrente, e in previsione della possibile persistenza dell'inadempimento, deve essere nominato sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un commissario ad acta che agisca in via sostitutiva. Tale figura viene individuata, in conformità alla prassi di questo Tribunale in fattispecie analoghe, nel Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 21 c.p.a., dovrà compiere, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla formale richiesta che la parte interessata gli rivolgerà dopo l'inutile spirare del termine concesso all'Amministrazione, tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato. A tal fine, il commissario è investito dei più ampi poteri, dovendo provvedere all'allocazione della somma in bilancio, all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Si rammenta, conformemente a consolidata giurisprudenza, che l'eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie, incluse le opportune variazioni di bilancio, per reperire la provvista necessaria a rendere possibile il pagamento.
5.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, stante l'accertato inadempimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, avv. Michele Cascone, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1176/2025, e per l'effetto ordina di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.678,10, oltre accessori di legge come da titolo, nonché delle spese del giudizio di cognizione liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
2. nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da apposita istanza della parte interessata, provvederà a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della predetta sentenza, secondo le modalità indicate in motivazione;
3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Michele Cascone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AB FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FE | AR ZZ |
IL SEGRETARIO