Art. 49.
Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , sono elevati di due anni.
Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , sono elevati di due anni.