TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 94 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 94 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2
CITO VITO, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non Parte_2 volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Martina Franca il
10/07/2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dall'udienza di comparizione coniugi svolta nell'ambito del presente giudizio, su domanda proposta ex art. 473bis.49 c.p.c., innanzi al
Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto, ove è stata pronunciata sentenza di separazione pubblicata in data 20.03.2025 dal Tribunale di Taranto;
rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/07/2011 da , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a Parte_2
NT (TA) il 28/06/1974, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Martina
Franca dell'anno 2011, n. 20, p. I, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 26.11.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 11/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 94 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2
CITO VITO, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non Parte_2 volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Martina Franca il
10/07/2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dall'udienza di comparizione coniugi svolta nell'ambito del presente giudizio, su domanda proposta ex art. 473bis.49 c.p.c., innanzi al
Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto, ove è stata pronunciata sentenza di separazione pubblicata in data 20.03.2025 dal Tribunale di Taranto;
rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/07/2011 da , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a Parte_2
NT (TA) il 28/06/1974, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Martina
Franca dell'anno 2011, n. 20, p. I, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 26.11.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 11/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente