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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. TA NZ Presidente
Dr. LO BA Giudice rel. Dr. AR Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7484/2025, vertente TRA
(NAPOLI (NA), 01/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
LUCCHI CLAUDIO;
-ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 28/05/1983), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
NF ALESSIO;
-resistente
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di e Controparte 1 Parte 1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/10/2019 nel Comune di Marigliano (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019, atto n. 81, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e provvederanno ciascu- no al proprio mantenimento.
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Roma, via Boccea 635/M
Scala A interno 4, viene assegnata alla Sig.ra AR EN LI nell'interesse dei figli minori che ivi avranno collocazione prevalente.
3. I ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale continueranno a grava- re sui coniugi per la quota del 50% ciascuno ed in tale percentuale verranno dagli stessi pagati.
4. Ciascuno dei coniugi rimarrà nel possesso e proprietà dei rispettivi veicoli e motoci-
cli.
5. L'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli verrà percepito da ciascuno dei co-
niugi nella misura del 50%. PIANO GENITORIALE PER I LI EN
6. Affidamento dei figli
I figli AB e RE, restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trove- ranno al momento della decisione stessa, impegnandosi in ogni caso entrambi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica, seguendone le naturali inclina- zioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. Collocamento prevalente dei figli I figli AB ed RE restano collocati in via prevalente presso la dimora della ma-
dre nella casa coniugale di via Boccea 635/M.
8. Permanenze dei figli con il padre I figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati a partire dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con riaccompagno degli stessi a scuola, nonché compatibilmente con i turni di lavoro del padre: a) nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, gli stessi trascorreranno con lui il giorno del martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 con cena presso il padre ed il giorno di giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con il loro riaccompagno a scuola. b) nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre gli stessi sta- ranno con lui il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, con cena presso il pa-
dre e con loro riaccompagno a casa dalla madre. c) Qualora i minori fossero malati, ferma restando la disponibilità di entrambi i genitori ad alternarsi nell'assistenza ai figli sino alla guarigione, si stabilisce che qualora i genito- ri, per rispettivi inderogabili impegni lavorativi, non potessero tuttavia attendere alla cura dei figli, verrà dagli stessi incaricata una baby sitter di comune fiducia che verrà da loro
C1) Qualora ad essere malato dovesse essere uno dei genitori e fosse necessario, per im- retribuita ciascuno per il 50%. prorogabili impegni lavorativi dell'altro genitore, incaricare una baby sitter per i figli, la stessa verrà retribuita interamente dal genitore che avrebbe dovuto loro attendere, sempre che, come detto, l'altro genitore non possa farsene carico.
I figli trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da con- Ferie estive cordare con la madre entro il 10 aprile di ogni anno. In concomitanza con la chiusura del centro estivo frequentato dai bambini (II e III settimana di agosto), i genitori terranno con sé i figli a settimane alterne. Festività di Natale e Fine e Inizio anno ed Epifania I figli trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori il periodo dal 21 dicem- bre al 28 dicembre o dal 28 dicembre al 6 gennaio. I genitori potranno, di comune accor-
do, modificare i periodi di permanenza.
Festività pasquali
I figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore., o dalla chiusura della scuola sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua, o dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua, sino alla riapertura della scuola.
Compleanni dei figli
I genitori collaboreranno tra loro per poter trascorrere tutti insieme il giorno del com- pleanno dei figli.
Compleanno dei genitori
I genitori potranno trascorrere ciascuno il giorno del proprio compleanno con i figli.
Ponti festivi
I genitori concorderanno tra loro, in base alle rispettive esigenze di lavoro, la fruizione al- ternata dei giorni di ponte tra festività.
***
a) Tenuto conto dell'attuale età dei figli, rispettivamente quattro anni e mezzo AB e due anni e mezzo RE, i genitori si impegnano reciprocamente a prestare l'un l'altro la massima collaborazione affinché i figli possano serenamente trascorrere i periodi di cui sopra con il padre e pertanto si impegnano sin d'ora a collaborare in tal senso tenendo conto delle reazioni, soprattutto del figlio più piccolo RE, nell'allontanamento dalla madre.
b) Il conto in comune tra i coniugi acceso presso la BNL, n.5926, resterà in vita ed i co- niugi vi depositeranno la rispettiva quota parte delle rate di mutuo e l'importo per la retta dell'asilo. Sul detto conto continuerà inoltre a pervenire, sino a che l'INPS non provvede- rà a corrisponderlo al 50% direttamente a ciascuno dei genitori, l'intero assegno unico per i figli.
I coniugi potranno prelevare a loro discrezione la quota parte a ciascuno spettante dell'assegno unico e, sempre pro quota, quanto rimborsato per i costi sostenuti per l'asilo nido.
9. Contributo al mantenimento dei figli.
Il Sig. Ascione verserà alla Sig.ra LI, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di €.450,00 (€.225,00 per ogni figlio), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno sulla base degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
10. Le spese straordinarie extra assegno nell'interesse dei figli, da concordarsi e do- cumentarsi, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quan-
to stabilito dal Protocollo d'intesa per le spese straordinarie nelle separazioni e divorzi tra Tribunale di Roma e Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando: Parte 1 (NAPOLI dichiara la separazione personale dei coniugi (NAPOLI (NA), 28/05/1983), che (NA), 01/05/1978) e Controparte 1 hanno contratto matrimonio in data 16/10/2019 nel Comune di Marigliano (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019, atto n. 81, p. 2, s. A), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
LO BA TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. TA NZ Presidente
Dr. LO BA Giudice rel. Dr. AR Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7484/2025, vertente TRA
(NAPOLI (NA), 01/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
LUCCHI CLAUDIO;
-ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 28/05/1983), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
NF ALESSIO;
-resistente
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di e Controparte 1 Parte 1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/10/2019 nel Comune di Marigliano (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019, atto n. 81, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e provvederanno ciascu- no al proprio mantenimento.
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Roma, via Boccea 635/M
Scala A interno 4, viene assegnata alla Sig.ra AR EN LI nell'interesse dei figli minori che ivi avranno collocazione prevalente.
3. I ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale continueranno a grava- re sui coniugi per la quota del 50% ciascuno ed in tale percentuale verranno dagli stessi pagati.
4. Ciascuno dei coniugi rimarrà nel possesso e proprietà dei rispettivi veicoli e motoci-
cli.
5. L'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli verrà percepito da ciascuno dei co-
niugi nella misura del 50%. PIANO GENITORIALE PER I LI EN
6. Affidamento dei figli
I figli AB e RE, restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trove- ranno al momento della decisione stessa, impegnandosi in ogni caso entrambi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica, seguendone le naturali inclina- zioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. Collocamento prevalente dei figli I figli AB ed RE restano collocati in via prevalente presso la dimora della ma-
dre nella casa coniugale di via Boccea 635/M.
8. Permanenze dei figli con il padre I figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati a partire dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con riaccompagno degli stessi a scuola, nonché compatibilmente con i turni di lavoro del padre: a) nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, gli stessi trascorreranno con lui il giorno del martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 con cena presso il padre ed il giorno di giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con il loro riaccompagno a scuola. b) nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre gli stessi sta- ranno con lui il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, con cena presso il pa-
dre e con loro riaccompagno a casa dalla madre. c) Qualora i minori fossero malati, ferma restando la disponibilità di entrambi i genitori ad alternarsi nell'assistenza ai figli sino alla guarigione, si stabilisce che qualora i genito- ri, per rispettivi inderogabili impegni lavorativi, non potessero tuttavia attendere alla cura dei figli, verrà dagli stessi incaricata una baby sitter di comune fiducia che verrà da loro
C1) Qualora ad essere malato dovesse essere uno dei genitori e fosse necessario, per im- retribuita ciascuno per il 50%. prorogabili impegni lavorativi dell'altro genitore, incaricare una baby sitter per i figli, la stessa verrà retribuita interamente dal genitore che avrebbe dovuto loro attendere, sempre che, come detto, l'altro genitore non possa farsene carico.
I figli trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da con- Ferie estive cordare con la madre entro il 10 aprile di ogni anno. In concomitanza con la chiusura del centro estivo frequentato dai bambini (II e III settimana di agosto), i genitori terranno con sé i figli a settimane alterne. Festività di Natale e Fine e Inizio anno ed Epifania I figli trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori il periodo dal 21 dicem- bre al 28 dicembre o dal 28 dicembre al 6 gennaio. I genitori potranno, di comune accor-
do, modificare i periodi di permanenza.
Festività pasquali
I figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore., o dalla chiusura della scuola sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua, o dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua, sino alla riapertura della scuola.
Compleanni dei figli
I genitori collaboreranno tra loro per poter trascorrere tutti insieme il giorno del com- pleanno dei figli.
Compleanno dei genitori
I genitori potranno trascorrere ciascuno il giorno del proprio compleanno con i figli.
Ponti festivi
I genitori concorderanno tra loro, in base alle rispettive esigenze di lavoro, la fruizione al- ternata dei giorni di ponte tra festività.
***
a) Tenuto conto dell'attuale età dei figli, rispettivamente quattro anni e mezzo AB e due anni e mezzo RE, i genitori si impegnano reciprocamente a prestare l'un l'altro la massima collaborazione affinché i figli possano serenamente trascorrere i periodi di cui sopra con il padre e pertanto si impegnano sin d'ora a collaborare in tal senso tenendo conto delle reazioni, soprattutto del figlio più piccolo RE, nell'allontanamento dalla madre.
b) Il conto in comune tra i coniugi acceso presso la BNL, n.5926, resterà in vita ed i co- niugi vi depositeranno la rispettiva quota parte delle rate di mutuo e l'importo per la retta dell'asilo. Sul detto conto continuerà inoltre a pervenire, sino a che l'INPS non provvede- rà a corrisponderlo al 50% direttamente a ciascuno dei genitori, l'intero assegno unico per i figli.
I coniugi potranno prelevare a loro discrezione la quota parte a ciascuno spettante dell'assegno unico e, sempre pro quota, quanto rimborsato per i costi sostenuti per l'asilo nido.
9. Contributo al mantenimento dei figli.
Il Sig. Ascione verserà alla Sig.ra LI, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di €.450,00 (€.225,00 per ogni figlio), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno sulla base degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
10. Le spese straordinarie extra assegno nell'interesse dei figli, da concordarsi e do- cumentarsi, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quan-
to stabilito dal Protocollo d'intesa per le spese straordinarie nelle separazioni e divorzi tra Tribunale di Roma e Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando: Parte 1 (NAPOLI dichiara la separazione personale dei coniugi (NAPOLI (NA), 28/05/1983), che (NA), 01/05/1978) e Controparte 1 hanno contratto matrimonio in data 16/10/2019 nel Comune di Marigliano (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019, atto n. 81, p. 2, s. A), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
LO BA TA NZ