Sentenza 22 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01216/2026REG.PROV.COLL.
N. 05175/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2023, proposto da IL SC S.a.s. di -OMISSIS- & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellina in Chianti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 01506/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellina in Chianti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere AR DD e uditi per le parti gli avvocati Marianna Cocca, in sostituzione dell’avvocato Roberto Prozzo, e Leonardo Piochi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è la determinazione del Comune di Castellina in Chianti n. 420 del 31 luglio 2017, avente ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare di proprietà di IL SC s.a.s.
2. L’atto di acquisizione veniva adottato dal Comune a seguito della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 5 del 3 aprile 2013, la cui legittimità era stata confermata, a seguito di ricorso della società, dalla sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 508 del 30 marzo 2015 e, successivamente, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4058 del 24 giugno 2020.
3. Con ricorso di primo grado la società chiedeva l’annullamento del provvedimento di acquisizione sulla base di cinque motivi di gravame, relativi a:
1) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
2) eccesso di potere per omessa indicazione nel provvedimento della pendenza del giudizio di appello r.g. n. 9848/2015 avverso la sentenza del T.a.r. n. 508/2015;
3) mancata comunicazione di avvio del procedimento;
4) violazione degli artt. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 196 l.r. 65/2014;
5) impossibilità di demolizione parziale ed incongruità del termine assegnato.
4. Con sentenza n. 1506 del 22 dicembre 2022 il Ta.r. per la Toscana, sezione terza, respingeva il ricorso rilevando che:
1) l’impugnata determinazione n. 420/2017 è stata adottata sulla base del diniego di sanatoria prot. n. 6955/2012, della conseguente ordinanza di demolizione n. 5/2013 e del verbale di inottemperanza prot. n. 8174 del 17 ottobre 2013, tutti puntualmente richiamati nell’atto;
2) il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva è un atto dovuto e vincolato, sicché non può assumere rilievo l’impugnazione, da parte della ricorrente, della sentenza che ha dichiarato la legittimità dell’ingiunzione a demolire;
3) la natura vincolata dell’atto di acquisizione esclude la necessità di instaurazione di un contraddittorio procedimentale e la previa comunicazione di avvio del procedimento;
4) è ininfluente – nel senso che non può valere ad evitare la sanzione acquisitiva – la circostanza che i lavori di demolizione siano stati semplicemente iniziati ma non portati a termine integralmente prima del concesso termine di scadenza;
5) le difficoltà di esecuzione dell’ordinanza di demolizione devono essere fatte valere in fase esecutiva e non inficiano la legittimità dell’atto di acquisizione che può essere contestato solo per vizi propri.
5. La ricorrente ha interposto appello con cui - premessa l’erroneità della sentenza laddove afferma la natura dovuta e vincolata dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale, pretermettendo la natura involontaria dell’inottemperanza - articola due motivi di gravame avverso i capi con cui sono stati respinti i motivi di ricorso primo e terzo (primo motivo di appello) e quarto e quinto (secondo motivo di appello).
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Castellina in Chianti.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
8. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, l’appellante ripropone i motivi di ricorso respinti dal T.a.r. con riguardo a:
a) il difetto di motivazione del provvedimento che non ha tenuto conto né delle difficoltà di esecuzione, stante la necessità di demolizione dell’intero fabbricato, né della circostanza che i lavori erano stati iniziati prima della scadenza del termine ed erano stati proseguiti nei giorni immediatamente successivi, essendo comunque ultimati già prima dell’accertamento di inottemperanza;
b) la mancata considerazione che, dopo la scadenza del termine per ottemperare ma prima dell’accertamento dell’inottemperanza, i lavori di demolizione dell’intero edificio erano stati eseguiti;
c) l’oggettiva impossibilità di demolizione del manufatto in cemento armato, comunque subordinata all’approvazione di un nuovo progetto strutturale ed al rilascio di un nuovo titolo edilizio, con conseguente non imputabilità dell’inottemperanza;
d) illegittimità del provvedimento di acquisizione adottato a distanza di anni, quando i lavori di demolizione erano stati già eseguiti.
11. Le censure sono infondate.
12. Giova, preliminarmente, richiamare i principi elaborati dall’ Adunanza plenaria n. 16 del 11 ottobre 2023 in ordine alle conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e all’esatto momento in cui si verifica l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile non demolito.
13. La citata sentenza ha, in particolare, statuito che:
a) decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall’Amministrazione su istanza di questi ultimi), si attiva una seconda fase (successiva alla prima fase, già sfociata nell’ordinanza di demolizione) con un sopralluogo sull’immobile, che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino;
b) nel caso di accertamento negativo, l’Amministrazione rileva che vi è stata l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto nell’ordinanza di demolizione; alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità;
c) con la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato si apre una terza fase che concerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari; con tale notifica, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 (ossia 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione), salva la proroga eventualmente disposta;
d) l’obbligo del privato di demolire il proprio manufatto viene meno dopo la scadenza del termine indicato nell’ordinanza di demolizione (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo;
d) l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità della mancata ottemperanza da parte del destinatario dell’ordine di demolizione, sul quale comunque grava l’onere di provare la sussistenza di tale non imputabilità (ad esempio, per una malattia completamente invalidante).
14. L’applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa conducono alla reiezione di tutte le doglianze formulate dall’appellante.
15. Dagli atti di causa risulta che in data 1° luglio 2013 IL SC ha chiesto una proroga del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione, motivando la richiesta con l’intenzione di procedere alla demolizione dell’intero fabbricato.
16. Con nota 4 luglio 2014 il Comune concedeva una proroga di 60 giorni del termine per ottemperare a decorrere dal 14 luglio 2013, data di scadenza dei 90 giorni indicati nell’ordinanza di demolizione.
17. Con il verbale di accertamento dell’inottemperanza del 17 ottobre 2013 la polizia municipale accertava - all’esito dei sopralluoghi del 13, 14, 16 e 25 settembre 2013 - che la società non aveva ottemperato all’ordinanza entro il termine ultimo, come prorogato, del 12 settembre 2013 né aveva demolito l’intero fabbricato, come invece dichiarato nella richiesta di proroga. Risultava, inoltre, che la società aveva iniziato la demolizione solo il giorno 13 settembre 2013, come evidenziato dalla documentazione fotografica acquisita nel corso del sopralluogo eseguito in pari data.
18. L’istruttoria ha, quindi, confermato che, alla data della scadenza del termine (prorogato) per l’ottemperanza, il manufatto non era ancora stato demolito.
19. La circostanza non è contestata e, anzi, è ammessa dallo stesso appellante il quale evidenzia che “ i lavori, iniziati prima della scadenza del termine, riguardanti l’intero fabbricato, erano proseguiti nei giorni immediatamente successivi, ed erano stati comunque ultimati già prima dell’accertamento di inottemperanza ” (pag. 10 dell’appello).
20. A prescindere dal fatto che, come emerge dal verbale del 17 ottobre 2013, alla data di accertamento dell’inottemperanza (sopralluogo del 13 settembre 2013) la demolizione era ben lontana dall’essere completata, assume comunque rilievo dirimente l’intervenuta acquisizione ex lege del manufatto alla scadenza del termine per ottemperare.
21. L’asserito completamento della demolizione in epoca prossima ed immediatamente successiva alla scadenza del termine per ottemperare risulta, peraltro, sfornita di supporto probatorio, oltre che smentita dalla documentazione in atti (cfr., oltre al verbale di polizia municipale del 17 ottobre 2013, la documentazione fotografica allegata alla relazione prot. 7593 del 26 settembre 2013).
22. Tale circostanza non assurge, in ogni caso, a fattore impeditivo di un effetto acquisitivo che si è già prodotto.
23. L’atto di acquisizione al patrimonio comunale del 31 luglio 2017, di natura doverosa e vincolata, è, quindi, adeguatamente motivato con il richiamo all’ordinanza di demolizione non ottemperata entro il termine di legge (a tale ordinanza è anche allegata una nota tecnica di determinazione dell’area ulteriore da acquisire) nonché al verbale di accertamento dell’inottemperanza, come correttamente evidenziato dal T.a.r.
24. La natura vincolata dell’atto di acquisizione esclude l’asserito rilievo invalidante della mancata comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. VII, n. 9430 del 1° dicembre 2025), procedimento di cui, peraltro, l’appellante era già stato edotto con l’avviso, contenuto nell’ordinanza di demolizione, che, in caso di inottemperanza entro il termine, il fabbricato e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale.
25. Quanto alle dedotte difficoltà di esecuzione dell’intervento di ripristino, si osserva che, per un verso, la società aveva già ottenuto una proroga di 60 giorni proprio in ragione delle affermate difficoltà e che, per altro verso, esse non dimostrano quell’assoluta impossibilità di demolire, sempre necessaria per escludere l’imputabilità dell’inottemperanza, secondo i principi sanciti dalla citata Adunanza plenaria n. 16/2023.
26. Va, in ultimo, rilevata l’inammissibilità della censura contenuta a pag. 2 della memoria del 28 novembre 2025 (e ribadita a pag. 1 della memoria di replica del 22 dicembre 2025), relativa all’omessa applicazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 poiché non formulata né con ricorso in primo grado né con ricorso in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.
27. In conclusione l’appello deve essere respinto.
28. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione, a favore del Comune di Castellina in Chianti, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
AR DD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DD | DI SA |
IL SEGRETARIO