Ordinanza 13 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/12/2019, n. 50503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50503 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RO RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; In/h
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.12.2018 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 8.3.2018 del Tribunale di Arezzo che aveva condannato MA GI alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché, in qualità di legale rappresentante della ditta Ante Laborem, aveva omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2011, ammontanti ad C 21.979,00, fatto accertato in Arezzo il 20.5.2011. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché il reato era stato commesso il 20 maggio 2011 e quindi era prescritto al momento della pronuncia della sentenza d'appello Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 2, comma 1-bis, I. 11 novembre 1983, n. 638. Precisa che il modello DM 10 aveva esclusivamente la funzione di trasmettere all'INPS la dichiarazione sulle retribuzioni maturate nel periodo, presupposto per il calcolo del debito contributivo. Ne derivava che ai fini della sussistenza del reato non bastava il solo invio del modello. Aggiunge che mancava il dolo generico, tenuto conto del fatto che il legislatore aveva inteso sanzionare l'appropriazione da parte dell'imprenditore di un importo non versato al dipendente a titolo di ritenuta previdenziale e non il mancato versamento in sé e per sé. Evidenzia infine che la diffida di pagamento gli era stata notificata quando la società era in liquidazione coatta amministrativa e non poteva attingere alle casse sociali per pagare i contributi richiesti. Con il terzo motivo censura la motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Con successiva memoria insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in motivi riproduttivi di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito. Innanzi tutto, non risulta maturata alcuna prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, perché al termine ordinario devonsi aggiungere i tre mesi di sospensione da computare a partire dal 16 del mese successivo al mese d'imputazione del pagamento. In altri termini, l'omesso versamento delle ritenute per la mensilità di febbraio 2011 si è prescritto in data 16 dicembre 2018, tre giorni dopo la deliberazione della sentenza impugnata. La mancata costituzione di un corretto rapporto processuale preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione nel presente giudizio di cassazione. Del pari inammissibili sono il secondo e terzo motivo. I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato non ha versato all'INPS le ritenute dei lavoratori, obbligo che sorge in conseguenza del pagamento della retribuzione. Né vale in senso scriminante il fatto che la società fosse in liquidazione coatta amministrativa al momento della diffida dell'INPS poiché l'obbligo era sorto prima e l'imputato ha dolosamente omesso l'adempimento. L'argomento relativo all'assenza dell'appropriazione indebita non coglie nel segno poiché questa si realizza già solo per il fatto che sono state corrisposte le retribuzioni ma non sono state versate le ritenute (Cass., Sez. 3, n. 5547 del 07/05/1997, Sassi, Rv. 202388). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 13 sett