Sentenza 7 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2017, proposto da DA RA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Fantini e Francesco Angelini, con domicilio eletto presso lo studio legale UC & Partners in Roma, via Principessa Clotilde 7 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvalberto.fantini@pecavvocatifrosinone.it;
contro
Comune di Gaeta (LT), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Annamaria Rak dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio 10 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvocatorak@cnfpec.it;
per
A) l’annullamento:
1) della nota municipale prot. n. 63433 del 17 novembre 2016, recante richiesta di integrazione documentale per la definizione dell’istanza di sanatoria edilizia allibrata al prot. n. 8862, prat. n. 489/S, del 22 marzo 1986;
2) della nota municipale prot. n. 46922 del 18 agosto 2015, recante richiesta di integrazione documentale per la definizione della suddetta istanza del 22 marzo 1986 e dell’istanza di rideterminazione ex art. 39, comma 10- bis , l. 23 dicembre 1994 n. 724, assunta al prot. n. 9545 del 10 marzo 1995;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
B) l’accertamento del silenzio-assenso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;
Vista la dichiarazione del Comune di Gaeta del 3 febbraio 2026, con la quale si dà atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 34, comma 5 e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. VA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso, notificato il 25 gennaio 2017 e depositato il 10 febbraio 2017;
Vista la memoria depositata il 3 febbraio 2026 con la quale il Comune di Formia ha dato atto di aver riconosciuto l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla pratica di condono di cui è causa, versando in atti la relativa nota prot. n. 4678 del 2 febbraio 2026;
Considerato che all’udienza straordinaria del giorno 27 febbraio 2026 il procuratore di parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, per l’effetto, la materia del contendere sia venuta meno, dato che l’amministrazione ha spontaneamente riconosciuto le ragioni della ricorrente, la quale aveva anche domandato l’accertamento dell’avvenuta formazione per silentium del provvedimento di sanatoria richiesto;
Ritenuto di compensare le spese di giudizio, come da concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT IA BU, Presidente
VA OR, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA OR | RT IA BU |
IL SEGRETARIO