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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89400 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'accertamento relativo a IMU anno 2019, provvedimento n. 89400 del 5.2.2025, notificato in data 14.02.2025, con cui gli è stato intimato di pagare l'importo di euro 1.011,00 comprensivo di sanzioni e interessi nel termine di 60 gg dalla data di notifica.
È stato rappresentato che i terreni del ricorrente confinano con quelli degli altri fratelli Ricorrente_1 in Denominazione località, ereditati per successione ereditaria dal comune genitore, i quali ricadono in una vasta area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione (come dal certificato di destinazione urbanistica del
Comune di Taranto).
I fratelli Ricorrente_1 hanno sempre pagato l'IMU sui loro terreni sino all'anno 2015.
In data 14.07.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, con sentenza n.750/2023, annullava l'avviso di accertamento n.35265 IMU 2016 a favore di Nominativo_1.
In corso di causa, in data 11 ottobre 2023, il Comune di Taranto comunicava alla pec dello scrivente difensore la rettifica del provvedimento IMU 2017 n.62161 del 28.12.2022 con cui riduceva in favore di
Nominativo4 l'imposta da euro 1.758,00 a euro 42,00 escludendo le particelle ritenute edificabili.
Nel corso del giudizio n.1112/2023 RGR, in data 11.10.2023, il Comune di Taranto comunicava alla pec dello scrivente difensore l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2017 n.62277 a favore di Nominativo_2.
Con sentenza n.383/2024 la CGT di Taranto annullava l'avviso di accertamento IMU 2017 in favore di
Nominativo_3 e con sentenza n.185/2025 annullava l'avviso di accertamento IMU 2018 sempre a favore di Nominativo_3.
Il ricorrente lamenta che sia stata tassata anche dati catastali con una imposta netta di euro 276,10. Tale tassazione è errata e illegittima in quanto nella visura catastale che si deposita, quel fabbricato è classificato nella categoria F/2 cioè unità collabente che essendo un fabbricato fatiscente, non in condizione di produrre un reddito, non va parificato ai fini IMU, anche se accatastato, ad altri fabbricati.
In subordine, il ricorrente eccepisce che l'avviso impugnato ha errato nel determinare il valore commerciale dei terreni, in quanto non tiene conto del fatto che gli stessi ricadono in una zona paludosa ricadente nel P.A.I., classificata dall'Autorità di Bacino area a pericolosità idraulica zona con probabilità di inondazione (come dai certificati di destinazione urbanistica del Comune di Taranto rilasciati ai germani confinanti Nominativo4, Nominativo_3 e Nominativo5).
Lo stesso Comune di Taranto ha prodotto in giudizio (ricorso n.1068/2023 RGR IMU 2018) lo stralcio della destinazione urbanistica da cui risulta che particella catastale ed estensione nel Piano per l'Assetto idrogeologico è a pericolosità inondazione BP al 100% nonchè a pericolosità di inondazione MP per il 66% pari a mq 1821.
Ciò nonostante, il Comune ha indicato un valore identico di euro 13,82 mq per le aree ritenute edificabili e ricadenti nella zona industriale di espansione senza distinguere tra aree gravate da vincolo idrogeologico e quindi inedificabili e quelle potenzialmente edificabili ma destinate a strade, a parcheggi, a verde pubblico o a pertinenza. Il Comune si è costituito in giudizio e ha rappresentato la legittimità del proprio operato, soprattutto alla luce dell'atto di rettifica in melius medio tempore emesso. Quanto all'edificio collabente, ha indicato che tale situazione si riferisce ad altro immobile, diverso da quello o oggetto dell'accertamento impugnato.
Il ricorrente ha presentato memorie per meglio illustrare le sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta il valore attribuito ai propri terreni, che il comune determina sulla scorta della sola destinazione astratta, in quanto inseriti nel comparto edificatorio, senza tuttavia considerare che, trattandosi di zona sottoposta a vincolo P.A.I., l'edificabilità è di fatto fortemente limitata.
Ora, vero è che, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. N. 504/92, come autenticamente interpretato dall'art. 11 quaterdecies, co. 16, D. L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, presupposto impositivo è la sola esistenza del P.R.G.; vale a dire che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione e/o approvazione di strumenti attuativi del medesimo (Cass. S.U. n. 25506/2006).
Ma è anche vero che – magari per la mancata esistenza dei piani attuativi oppure, come nella specie, per la presenza di zone regolamentate da previsioni vincolistiche – il contribuente può provare l'esorbitanza del quantum preteso.
Ebbene, i numerosi precedenti indicati in ricorso, e prodotti in atti, e gli stessi provvedimenti di autoannullamento nei confronti di familiari del ricorrente, relativi a terreni contermini, nonché il provvedimento di rettifica emesso nei confronti del Ricorrente_1 consentono di ritenere provate le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, le quali inducono a ritenere il notevolissimo ridimensionamento della possibilità edificatoria delle aree.
Ne segue che, nulla di nuovo essendo intervenuto o anche solo prospettato dal comune, tale
“azzeramento” deve essere qui condiviso e ribadito, anche perché trattasi di valutazione in fatto recepita dallo stesso ente impositore negli atti di annullamento prodotti, che riguardano lotti dello stesso comparto, conseguendone che l'atto impugnato deve essere annullato in quanto il valore attribuito appare esorbitante e non adeguato all'effettiva utilizzabilità delle aree.
La particolarità e complessità della vicenda – tenuto conto che il Comune era tenuto ad agire in forza delle previsioni del proprio strumento urbanistico - consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89400 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'accertamento relativo a IMU anno 2019, provvedimento n. 89400 del 5.2.2025, notificato in data 14.02.2025, con cui gli è stato intimato di pagare l'importo di euro 1.011,00 comprensivo di sanzioni e interessi nel termine di 60 gg dalla data di notifica.
È stato rappresentato che i terreni del ricorrente confinano con quelli degli altri fratelli Ricorrente_1 in Denominazione località, ereditati per successione ereditaria dal comune genitore, i quali ricadono in una vasta area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione (come dal certificato di destinazione urbanistica del
Comune di Taranto).
I fratelli Ricorrente_1 hanno sempre pagato l'IMU sui loro terreni sino all'anno 2015.
In data 14.07.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, con sentenza n.750/2023, annullava l'avviso di accertamento n.35265 IMU 2016 a favore di Nominativo_1.
In corso di causa, in data 11 ottobre 2023, il Comune di Taranto comunicava alla pec dello scrivente difensore la rettifica del provvedimento IMU 2017 n.62161 del 28.12.2022 con cui riduceva in favore di
Nominativo4 l'imposta da euro 1.758,00 a euro 42,00 escludendo le particelle ritenute edificabili.
Nel corso del giudizio n.1112/2023 RGR, in data 11.10.2023, il Comune di Taranto comunicava alla pec dello scrivente difensore l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2017 n.62277 a favore di Nominativo_2.
Con sentenza n.383/2024 la CGT di Taranto annullava l'avviso di accertamento IMU 2017 in favore di
Nominativo_3 e con sentenza n.185/2025 annullava l'avviso di accertamento IMU 2018 sempre a favore di Nominativo_3.
Il ricorrente lamenta che sia stata tassata anche dati catastali con una imposta netta di euro 276,10. Tale tassazione è errata e illegittima in quanto nella visura catastale che si deposita, quel fabbricato è classificato nella categoria F/2 cioè unità collabente che essendo un fabbricato fatiscente, non in condizione di produrre un reddito, non va parificato ai fini IMU, anche se accatastato, ad altri fabbricati.
In subordine, il ricorrente eccepisce che l'avviso impugnato ha errato nel determinare il valore commerciale dei terreni, in quanto non tiene conto del fatto che gli stessi ricadono in una zona paludosa ricadente nel P.A.I., classificata dall'Autorità di Bacino area a pericolosità idraulica zona con probabilità di inondazione (come dai certificati di destinazione urbanistica del Comune di Taranto rilasciati ai germani confinanti Nominativo4, Nominativo_3 e Nominativo5).
Lo stesso Comune di Taranto ha prodotto in giudizio (ricorso n.1068/2023 RGR IMU 2018) lo stralcio della destinazione urbanistica da cui risulta che particella catastale ed estensione nel Piano per l'Assetto idrogeologico è a pericolosità inondazione BP al 100% nonchè a pericolosità di inondazione MP per il 66% pari a mq 1821.
Ciò nonostante, il Comune ha indicato un valore identico di euro 13,82 mq per le aree ritenute edificabili e ricadenti nella zona industriale di espansione senza distinguere tra aree gravate da vincolo idrogeologico e quindi inedificabili e quelle potenzialmente edificabili ma destinate a strade, a parcheggi, a verde pubblico o a pertinenza. Il Comune si è costituito in giudizio e ha rappresentato la legittimità del proprio operato, soprattutto alla luce dell'atto di rettifica in melius medio tempore emesso. Quanto all'edificio collabente, ha indicato che tale situazione si riferisce ad altro immobile, diverso da quello o oggetto dell'accertamento impugnato.
Il ricorrente ha presentato memorie per meglio illustrare le sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta il valore attribuito ai propri terreni, che il comune determina sulla scorta della sola destinazione astratta, in quanto inseriti nel comparto edificatorio, senza tuttavia considerare che, trattandosi di zona sottoposta a vincolo P.A.I., l'edificabilità è di fatto fortemente limitata.
Ora, vero è che, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. N. 504/92, come autenticamente interpretato dall'art. 11 quaterdecies, co. 16, D. L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, presupposto impositivo è la sola esistenza del P.R.G.; vale a dire che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione e/o approvazione di strumenti attuativi del medesimo (Cass. S.U. n. 25506/2006).
Ma è anche vero che – magari per la mancata esistenza dei piani attuativi oppure, come nella specie, per la presenza di zone regolamentate da previsioni vincolistiche – il contribuente può provare l'esorbitanza del quantum preteso.
Ebbene, i numerosi precedenti indicati in ricorso, e prodotti in atti, e gli stessi provvedimenti di autoannullamento nei confronti di familiari del ricorrente, relativi a terreni contermini, nonché il provvedimento di rettifica emesso nei confronti del Ricorrente_1 consentono di ritenere provate le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, le quali inducono a ritenere il notevolissimo ridimensionamento della possibilità edificatoria delle aree.
Ne segue che, nulla di nuovo essendo intervenuto o anche solo prospettato dal comune, tale
“azzeramento” deve essere qui condiviso e ribadito, anche perché trattasi di valutazione in fatto recepita dallo stesso ente impositore negli atti di annullamento prodotti, che riguardano lotti dello stesso comparto, conseguendone che l'atto impugnato deve essere annullato in quanto il valore attribuito appare esorbitante e non adeguato all'effettiva utilizzabilità delle aree.
La particolarità e complessità della vicenda – tenuto conto che il Comune era tenuto ad agire in forza delle previsioni del proprio strumento urbanistico - consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite.