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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. OV D'ON Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 1143/2025 e 1143-1/2025 del R.G. di questa
Corte di Appello, promossi in questo grado da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maniglia (C.F.: ; pec C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Email_1
Palermo in via G. La Farina n. 13/a appellante contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Aglieri Rinella (C.F. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio sito a Termini Imerese in via Falcone e Borsellino n. 79 appellata con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per l'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello, in riforma del provvedimento impugnato per l'effetto così disporre:
In via preliminare:
1.Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nella parte impugnata;
Nel merito:
2.Ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto, con ogni statuizione, annullare la sentenza impugnata nei limiti del gravame;
In mero subordine:
3.Disporre le modalità di visita così come argomentato al punto 2) del presente gravame;
4.In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario (15%),
c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia La S.V. ILL.MA
In via preliminare:
-Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nella parte impugnata in quanto non si ravvisano né il fumus boni iuris né il periculum in mora, e per l'effetto confermare l'immediata esecutività della sentenza di primo grado;
Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto in quanto le motivazioni addotte sono infondate sia in fatto sia in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 708/2025 dei giorni 20/22.05.2025, il Tribunale di Termini Imerese, su ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da nei confronti della moglie Parte_1 Controparte_1
- ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio concordatario il 29.07.2021;
2 - ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] Per_1
il 29.06.2022) a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre;
- ha autorizzato il trasferimento della residenza della minore da ER a
Empoli, prevedendo che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo le modalità indicate in parte motiva;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla la Parte_1 CP_1
somma complessiva di € 250,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, e ha altresì disposto che le spese straordinarie nell'interesse della minore siano ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- ha infine rimesso le parti innanzi al Giudice Istruttore in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ogni statuizione circa le spese processuali con la definizione integrale del giudizio.
2. Proposto appello dal , con atto depositato il 06.06.2025, nel contradditorio Parte_1 con la , costituita e resistente, e col P.G., il procedimento, svoltosi secondo le CP_1 modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quando disposto con decreto presidenziale del
07.06.2025, è stato rimesso all'udienza del 14 novembre 2025 e assunto in deliberazione in pari data senza assegnazione dei termini poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Coi primi due motivi di gravame, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giudica, l'appellante, dolendosi dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione al cambio di residenza della minore, da
ER ad Empoli, ossia là dove la madre si è trasferita per motivi lavorativi, deduce che tale trasferimento risulterebbe in contrasto con il best interest della piccola nonché con l'art. Per_1
337 ter c.c. che attribuisce alla minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Richiama l'attenzione della Corte, in proposito, sulla circostanza che tale trasferimento, a causa della rilevante distanza geografica e delle connesse difficoltà nel raggiungere la città di Empoli, ostacolerebbe il mantenimento della giusta continuità di rapporto con la minore, né consentirebbe di preservare il rapporto significativo e costante con
3 i nonni, paterni e materni, i quali, peraltro, costituiscono un valido supporto nella gestione quotidiana della minore perché la e la bambina vivevano proprio presso CP_1
l'abitazione dei nonni materni.
5. Si duole, inoltre, del quadro motivazionale posto a sostegno del trasferimento di residenza, fondato sull'esigenza di garantire a una maggiore sicurezza economica: vero Per_1
è, infatti, che la non svolgeva attività lavorativa in Sicilia mentre in Toscana CP_1 avrebbe avuto “la prospettiva” di un'assunzione a tempo indeterminato per 40 ore settimanali,
e tuttavia tanto avrebbe valenza recessiva rispetto al diritto della minore di mantenere un rapporto continuativo con il padre, di certo non garantito tramite un regime di incontri da svolgersi in videochiamata e solo occasionalmente in presenza tenuto conto delle difficoltà logistiche ed economiche che concretamente rischierebbero di frapporsi a detto rapporto genitoriale.
6. Critica, poi, in subordine, la disciplina delle modalità di visita e della ripartizione degli oneri economici prevista in prime cure in caso di trasferimento di presso la città Per_1 toscana, non avendo il Tribunale disposto il pernottamento nella giornata del sabato, nonostante tale facoltà fosse stata prevista nel periodo antecedente al trasferimento.
7. Chiede, altresì, qualora la Corte dovesse confermare detto trasferimento della figlia presso la città di Empoli, che la madre sia quantomeno onerata, a proprie spese, di accompagnare la minore presso la sua città di abituale residenza, per almeno tre giorni al mese, o in alternativa, che l'appellata sia tenuta a rimborsare le spese dal medesimo sostenute per recarsi ad Empoli.
8. Tanto chiarito, occorre ribadire, in punto di diritto, che nell'ambito dei procedimenti previsti dall'art. 337 bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere a una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare (Cass. 1486/2025; Cass. 16274/2025).
9. È altrettanto pacifico in giurisprudenza, per quanto qui di rilievo, che il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde, per ciò solo, l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono
4 oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. 21054/2022).
10. Ora, nel caso in esame, va rilevato, che la pronunzia impugnata, sulla scorta delle superiori coordinate giuridiche, merita di essere parzialmente modificata, in quanto, ad avviso della Corte, se da un lato il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, seppur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione anche economica, non ostacoli il rapporto padre-figlia né pregiudichi il preminente interesse della minore, per altro verso risulta tuttavia opportuno integrare la disciplina delineata nel provvedimento impugnato, ai fini di un miglioramento del rapporto tra il padre e la minore, e tra quest'ultima e i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da meglio garantire il diritto alla bigenitorialità sancito dall' art. 337 ter c.c.
11. Va infatti evidenziato che, la decisione circa il trasferimento della residenza della minore, a cui l'appellante si oppone, è stata responsabilmente adottata dal Tribunale ed è condivisa dalla Corte in osservanza del quadro normativo e giurisprudenziale posto a presidio del suddetto diritto della minore, nonché tenuto conto delle dinamiche genitoriali e dei molteplici interessi oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte del primo giudice, tra cui la tenera età (anni 3) della piccola e la connessa necessità di conservare il legame Per_1 con la madre, la quale, come si evince nella relazione dei Servizi Sociali, ha dimostrato di essere una figura genitoriale matura, responsabile e pienamente accudente.
12. Va poi precisato, come correttamente valorizzato dal Tribunale, che tale cambio di residenza, vista la condizione di non occupazione della madre in Sicilia, risulta senza dubbio diretta a garantire una maggiore sicurezza e stabilità economica ridondante positivamente anche sulla minore.
13. Va tuttavia osservato che, nel caso di specie, il regime di collocamento e visita del
[...]
deve essere parzialmente modificato, pur sempre tenendo conto delle esigenze di Pt_1 stabilità, dell'età della minore e della distanza geografica tra i genitori, segnatamente al fine di preservare il diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori.
5 14. Deve, pertanto, rilevarsi, che, in accoglimento della richiesta dell'appellante e in assenza di ragioni all'uopo ostative, e analogamente a quanto era stato già previsto per il periodo antecedente al trasferimento -allorquando la minore era ancora più piccola-, risulta opportuno introdurre la facoltà di pernottamento presso il padre, precisando, a tal fine, il dovere dei genitori di cooperare responsabilmente nell'interesse superiore della minore medesima.
15. Perché, dunque, possa meglio essere garantito il principio di bigenitorialità, va disposta una parziale variazione alla disciplina delle modalità del diritto di visita del
[...]
, nei seguenti termini: Pt_1
- il padre, per i due weekend al mese, il primo e il terzo in assenza di diverso accordo tra le parti, potrà pernottare con la minore nella giornata del sabato, previo onere di comunicazione alla madre entro le 48 ore precedenti;
- la madre, durante i predetti weekend, potrà sentire, anche tramite videochiamata, la figlia, in un orario concordato tra le parti nel rispetto delle esigenze della minore e degli impegni padre-figlia, che, in caso di disaccordo tra le parti, si individua, nelle ore 18:00 per la giornata del sabato, e nelle ore
10:00 per la domenica, per un tempo che non ecceda i sessanta minuti, anche non continuativi, con l'invito alle parti ad assumere un atteggiamento all'uopo collaborativo.
16. Va, infine, disposto, con riguardo agli oneri economici necessari alla concreta ed effettiva attuazione del previsto regime di visita del padre, nonché tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, che:
- la sia tenuta a contribuire alle spese all'uopo necessarie nella CP_1
misura del 50% nei limiti di euro 150,00 mensili, previo onere di esibizione da parte del della ricevuta di pagamento dei biglietti aerei o di altro Parte_1
mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la città di Empoli dalla propria città di residenza.
17. Ne deriva, in conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, che la sentenza impugnata va parzialmente modificata nel senso testé precisato.
18. In ragione dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il
P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n.
708/2025 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nei giorni 20/22.05.2025, impugnata da nei confronti di con ricorso depositato il Parte_1 Controparte_1
06.06.2025, dispone che il possa esercitare il diritto di visita secondo le modalità Parte_1 indicate in parte motiva.
Conferma per il resto la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15/11/2025.
Il Presidente rel.
OV D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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