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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6793/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Saverio Laterza
-RICORRENTE-
e
, nato ad [...], il [...], ammesso al beneficio del CP_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giovanna Calia
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Bari CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 19 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * *
A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Convenzione di divorzio” del 15 gennaio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, la ricorrente, , Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
la medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori CP_1 richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo. Con la “Convenzione di divorzio”, sottoscritta in data 15.01.2025 e depositata telematicamente il 30.01.2025, si costituiva in giudizio anche il resistente, , il CP_1 quale, con il ministero dell'Avv. Giovanna Calia, previa espressa adesione all'avversaria domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti.
Talché, i coniugi, in corso di causa, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal quale è nata la figlia (28.07.2006). Persona_1 Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alla “Convenzione di divorzio” sottoscritta in Altamura, il 15.01.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente il giorno 30 gennaio 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Molfetta (BA), in data 30 ottobre 2004, tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
6793/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data Parte_1
13.06.2024, nei confronti di , così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Molfetta (BA), in data 30.10.2004, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 292 - Parte II, Serie A, Anno 2004);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Convenzione di divorzio” sottoscritta in Altamura, il 15.01.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente in data 30 gennaio 2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6793/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Saverio Laterza
-RICORRENTE-
e
, nato ad [...], il [...], ammesso al beneficio del CP_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giovanna Calia
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Bari CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 19 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
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A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Convenzione di divorzio” del 15 gennaio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, la ricorrente, , Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
la medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori CP_1 richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo. Con la “Convenzione di divorzio”, sottoscritta in data 15.01.2025 e depositata telematicamente il 30.01.2025, si costituiva in giudizio anche il resistente, , il CP_1 quale, con il ministero dell'Avv. Giovanna Calia, previa espressa adesione all'avversaria domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti.
Talché, i coniugi, in corso di causa, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal quale è nata la figlia (28.07.2006). Persona_1 Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alla “Convenzione di divorzio” sottoscritta in Altamura, il 15.01.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente il giorno 30 gennaio 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Molfetta (BA), in data 30 ottobre 2004, tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
6793/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data Parte_1
13.06.2024, nei confronti di , così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Molfetta (BA), in data 30.10.2004, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 292 - Parte II, Serie A, Anno 2004);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Convenzione di divorzio” sottoscritta in Altamura, il 15.01.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente in data 30 gennaio 2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato