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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 928/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.2.2025, promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall' Avv. Avv. Salva-tore Centonze;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
In data 17.10.2019 , cittadino senegalese da molti anni CP_1 soggiornante in Italia, richiedeva presso la Prefettura di Lecce il
Nulla Osta al ricongiungimento familiare per la moglie ed i due figli minori.
Ottenuti i predetti nulla osta, gli stessi venivano inviati telematicamente alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana in Senegal ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del Visto d'ingresso.
Senonché tale visto non veniva rilasciato, entro i termini prescritti, in quanto la Rappresentanza Diplomatica – Consolare del Senegal comunicava di non avere la visibilità dei nulla osta della Prefettura alla stessa trasmessi telematicamente.
Sicché con ricorso depositato in data 23/11/2022, CP_1 ha richiesto al Tribunale di Lecce l'accertamento del suo diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare.
Il tribunale ha accolto tale domanda, autorizzando l'ingresso in
Italia per motivi familiari di , e Per_1 Persona_2 Per_3
anche in assenza di visto di ingresso.
[...]
In particolare, il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti per il rilascio del visto sulla base della documentazione prodotta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo d'appello il censura la sentenza Parte_1 appellata che ha autorizzato l'ingresso in Italia dei famigliari
2 dell'appellato senza il visto d'ingresso, in contrasto con il disposto normativo di cui all'Art. 4 comma 1 del D. Lgs. del 25 luglio 1998, n.
286.
Così facendo, secondo l'appellante, il Tribunale di Lecce avrebbe agito “esorbitando dalle sue funzioni, scavalcando le competenze delle
Rappresentanze Diplomatiche Consolari, uniche titolari del potere di rilascio del visto, che evidentemente rientra nelle prerogative della sovranità statale e non può essere oggetto di supplenza da parte dell'Autorità Giurisdizionale”.
Il motivo è infondato.
Invero, non vi è dubbio che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di rilascio del visto nei termini prescritti, costituisca un ingiustificato inadempimento dell'obbligo gravante sulla stessa di provvedere espressamente all'istanza presentata.
Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha continuato nel suo stato di inerzia malgrado i documentati solleciti del ricorrente, appare illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale all'articolo
8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. 202/2013).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti risulta che al tempo della domanda sussistevano i requisiti per il rilascio dei visti ai fini del ricongiungimento familiare con la moglie ed i due figli, all'epoca entrambi minori.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, la mancata ricezione dei nulla osta non precludeva una pronuncia dell'autorità consolare sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall'art. 6 comma 5 d.p.r. 394/1999, il quale prevede che
3 "le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d'ingresso [...]".
Ciò detto, l'art.30 del D.lgs. 286/98 prevede che contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione innanzi al giudice ordinario, rinviando alla disciplina dell'art. 20 D.lgs.
n.150/2011; tale norma prevede espressamente al comma 3 che la pronuncia che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Sicché correttamente il Tribunale ha accolto la domanda proposta.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Stante la novità della questione può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate.
Lecce, 5.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 928/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.2.2025, promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall' Avv. Avv. Salva-tore Centonze;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
In data 17.10.2019 , cittadino senegalese da molti anni CP_1 soggiornante in Italia, richiedeva presso la Prefettura di Lecce il
Nulla Osta al ricongiungimento familiare per la moglie ed i due figli minori.
Ottenuti i predetti nulla osta, gli stessi venivano inviati telematicamente alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana in Senegal ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del Visto d'ingresso.
Senonché tale visto non veniva rilasciato, entro i termini prescritti, in quanto la Rappresentanza Diplomatica – Consolare del Senegal comunicava di non avere la visibilità dei nulla osta della Prefettura alla stessa trasmessi telematicamente.
Sicché con ricorso depositato in data 23/11/2022, CP_1 ha richiesto al Tribunale di Lecce l'accertamento del suo diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare.
Il tribunale ha accolto tale domanda, autorizzando l'ingresso in
Italia per motivi familiari di , e Per_1 Persona_2 Per_3
anche in assenza di visto di ingresso.
[...]
In particolare, il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti per il rilascio del visto sulla base della documentazione prodotta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo d'appello il censura la sentenza Parte_1 appellata che ha autorizzato l'ingresso in Italia dei famigliari
2 dell'appellato senza il visto d'ingresso, in contrasto con il disposto normativo di cui all'Art. 4 comma 1 del D. Lgs. del 25 luglio 1998, n.
286.
Così facendo, secondo l'appellante, il Tribunale di Lecce avrebbe agito “esorbitando dalle sue funzioni, scavalcando le competenze delle
Rappresentanze Diplomatiche Consolari, uniche titolari del potere di rilascio del visto, che evidentemente rientra nelle prerogative della sovranità statale e non può essere oggetto di supplenza da parte dell'Autorità Giurisdizionale”.
Il motivo è infondato.
Invero, non vi è dubbio che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di rilascio del visto nei termini prescritti, costituisca un ingiustificato inadempimento dell'obbligo gravante sulla stessa di provvedere espressamente all'istanza presentata.
Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha continuato nel suo stato di inerzia malgrado i documentati solleciti del ricorrente, appare illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale all'articolo
8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. 202/2013).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti risulta che al tempo della domanda sussistevano i requisiti per il rilascio dei visti ai fini del ricongiungimento familiare con la moglie ed i due figli, all'epoca entrambi minori.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, la mancata ricezione dei nulla osta non precludeva una pronuncia dell'autorità consolare sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall'art. 6 comma 5 d.p.r. 394/1999, il quale prevede che
3 "le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d'ingresso [...]".
Ciò detto, l'art.30 del D.lgs. 286/98 prevede che contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione innanzi al giudice ordinario, rinviando alla disciplina dell'art. 20 D.lgs.
n.150/2011; tale norma prevede espressamente al comma 3 che la pronuncia che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Sicché correttamente il Tribunale ha accolto la domanda proposta.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Stante la novità della questione può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate.
Lecce, 5.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
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