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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 9818/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, via Corte d'Appello 7/16, presso Parte_1 lo studio degli avv. Francesco Patrick Perna e Andrea Liguori, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
; CP_1 convenuta.
Oggetto: somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “In via preliminare:
- accertare e dichiarare la mancata partecipazione di all'incontro CP_1 di mediazione in data 10.12.2024, in assenza di giustificato motivo e, per l'effetto condannare la medesima , ex art. 12 bis, comma II, D. Lgs. n. 28/2010, CP_1 al pagamento in favore dell'erario dell'importo pari ad € 474,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che ha receduto anticipatamente dal CP_1 contratto di somministrazione per cui è causa, rendendosi inadempiente allo stesso e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento delle CP_1 penali di cui agli art.
6.8 e 8 del medesimo contratto, complessivamente pari ad €
11.417,25, oltre che alla restituzione dell'importo pari ad € 2.440,00, corrisposto dall'esponente a titolo di sconto anticipato, in base alla scrittura privata in data
08.05.2024, allegata al medesimo contratto di somministrazione e, pertanto, condannare la al pagamento in favore dell'esponente del complessivo CP_1 importo pari ad € 13.857,25;
- condannare, inoltre, la , ai sensi dell'art. 12 bis, comma III, D. Lgs. CP_1
28/2010, al pagamento in favore di della somma pari a € 5.000,00; Parte_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €
11.417,25 a titolo di clausole penali, € 2.440,00 a titolo di restituzioni ed € 5.000,00 ai sensi dell'art. 12 bis c. 3 D. Lgs. 28/2010, previo accertamento dell'inadempimento della somministrazione dell'08/05/2024.
2. Le prime due domande attoree di condanna devono essere accolte, atteso che la ha provato la fonte del suo diritto - costituita dal Parte_1 contratto dell'08/05/2024, dalla stipulazione di clausole penali (doc. 1 fasc. att.) e dall'anticipo di complessivi € 2.440,00 sulle forniture di caffè - e ha allegato l'inadempimento della controparte, mentre la non ha dimostrato il fatto CP_1 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sull'onere della prova in materia, Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Rileva al riguardo anche la contumacia della convenuta, valutata ex art. 116
c. 2 Cpc, con riferimento al parametro del “contegno delle parti … nel processo”
(Cass. 21251/2010, 7739/2007 e 3601/2006).
2 A titolo di penali, risultano pertanto dovuti € 11.417,25 in applicazione delle clausole contrattuali di cui agli articoli 6.8 e 8, secondo i quali, in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, il somministrante può richiedere in pagamento il 75% del valore dei beni concessi in comodato.
Nel caso di specie, con riferimento alla clausola 6.8, detto valore corrisponde a complessivi € 11.023,00 (€ 9.204,00 quale prezzo della macchina caffè Sanremo cafè racer + € 1.069,00 per il macinadosatore fiorenzato F6 + €
750,00, prezzo dell'orziera unika doppia;
doc. 8 fasc. att.) e la relativa penale, pari al 75%, è dell'importo di € 8.267,25.
Rispetto alla clausola di cui all'art. 8, relativamente alla quale il somministrante ha diritto al 20% del prezzo del caffè al kg, moltiplicato per ogni kg di caffè non ritirato rispetto al quantitativo minimo previsto per tutta la residua durata contrattuale (complessive 96 settimane, cui vanno decurtate le 21 settimane durante le quali la somministrazione ha avuto regolare svolgimento: 75 settimane x
10 kg settimanali di caffè da acquistare = 750; 750 x € 4,20 – il 20% di € 21,00 al kg), pari a complessivi € 3.150,00.
A titolo di restituzioni, poi, risultano dovuti € 2.440,00 (doc. 1 e 11 fasc. att.).
Ne discende la condanna della convenuta a pagare all'attrice € 13.857,25.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.547,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria) con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna al pagamento delle somme di cui all'art. 12 bis c. 2 e 3 D. Lgs. 28/2010, che riguardano “la parte costituita”, mentre in questo giudizio la è contumace. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la a pagare alla 13.857,25; CP_1 Parte_1
3 condanna la a rimborsare alla le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 2.547,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 19/12/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetta Upp dr.ssa Federica Arena.
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