Art. 19.
Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall' articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , viene elevato fine ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.
Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall' articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .
E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonche' per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da indurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.
Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, e concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo dei 70 per cento della perdita accertata.
Per l'attuazione del piano sara' organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonche' per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.
Il piano e i programmi dovranno stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorita' dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi il piano e i programmi devono stabilire altresi' l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.
Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall' articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , viene elevato fine ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.
Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall' articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .
E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonche' per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da indurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.
Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, e concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo dei 70 per cento della perdita accertata.
Per l'attuazione del piano sara' organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonche' per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.
Il piano e i programmi dovranno stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorita' dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi il piano e i programmi devono stabilire altresi' l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.