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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1356/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC FR, Presidente
BA IA, AT
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5206/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020366530000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020366530000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020366530000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140030654559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140030654559000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140030654559000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 18/07/2025 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, SC AN , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento nr. 29320259020366530000, notificata il 23/5/2025, limitatamente alla cartella nr. 29320140030654559 (relativamente alle somme richieste a titolo di IRPEF/IVA 2009) dell'importo complessivo di € 9.490,64.
Parte ricorrente ha chiesto – previa sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 - l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600 - IRPEF
2) Violazione dell'art. 57 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 - IVA.
3) Violazione dell' art. 50, comma 2 , DPR 602/73.
4) prescrizione quinquennale.
Costituitasi in giudizio, l'ADER chiedeva il rigetto del ricorso e allegava la relata di notifica della cartella di pagamento.
All'udienza cautelare del 10/12/2025, La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento nr. 29320140030654559 effettuata a mezzo del servizio postale in data 19/02/2015 a mani del ricorrente. La provata notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento qui impugnata, determina l'inammissibilità di tutte le doglianze sollevate attinenti a vizi propri della cartella e/o al merito della pretesa creditoria.
Con riguardo all'eccepita prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, va subito precisato che sulla questione della prescrizione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, evidenziando che i crediti IVA, IRPEF, IRAP e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.
E sul punto era già intervenuta la Corte con ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 che, nel richiamare le precedenti decisioni ( tra cui anche la sentenza n. 23397/2016 emessa dalla Corte a SU;
Cass. 930/18;
Cass11800/18) specificava che la scadenza del termine perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cc. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare l'applicazione dell'art. 2953 cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nel caso di tributi erariali relativi ad IRPEF e IVA, La Corte sottolineava che, come già aveva avuto modo di affermare ( Sez. 5 sent. n. 2941 del 9.2.2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”-, bensì all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi .
Con riguardo alle sanzioni l'art. 20, co 3, del D.L.gs. n. 472 del 1997 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicchè il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cc., con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (in tal senso V. Cass. Sent. n. 30901 del 2019).
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione, 23/05/2025, ritenendosi regolarmente notificata la cartella di pagamento nr. 29320140030654559 per IVA e IRPEF 2009 alla data del 19/02/2015, appare evidente , innanzitutto, l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni ed agli interessi. Il credito relativo alle imposte IVA ed IRPEF soggette, per come sopra evidenziato, alla prescrizione decennale, detto termine , decorrente dalla data in cui lo stesso è divenuto definitivo (dal 60° giorno della notifica della cartella esattoriale) non risulta prescritto alla data del 23/5/2025 , per effetto della sospensione di 85 GIORNI (8 marzo 2020-31 maggio 2020) ex art. 67 del d.l. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Catania, sezione I, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento nr. 29320259020366530000 in relazione ai soli interessi ed alla sanzione irrogata.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Estensore Presidente
(dr.ssa Ignazia Barbarino) (dr. Francesco Lucifora )
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC FR, Presidente
BA IA, AT
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5206/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020366530000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020366530000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020366530000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140030654559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140030654559000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140030654559000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 18/07/2025 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, SC AN , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento nr. 29320259020366530000, notificata il 23/5/2025, limitatamente alla cartella nr. 29320140030654559 (relativamente alle somme richieste a titolo di IRPEF/IVA 2009) dell'importo complessivo di € 9.490,64.
Parte ricorrente ha chiesto – previa sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 - l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600 - IRPEF
2) Violazione dell'art. 57 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 - IVA.
3) Violazione dell' art. 50, comma 2 , DPR 602/73.
4) prescrizione quinquennale.
Costituitasi in giudizio, l'ADER chiedeva il rigetto del ricorso e allegava la relata di notifica della cartella di pagamento.
All'udienza cautelare del 10/12/2025, La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento nr. 29320140030654559 effettuata a mezzo del servizio postale in data 19/02/2015 a mani del ricorrente. La provata notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento qui impugnata, determina l'inammissibilità di tutte le doglianze sollevate attinenti a vizi propri della cartella e/o al merito della pretesa creditoria.
Con riguardo all'eccepita prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, va subito precisato che sulla questione della prescrizione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, evidenziando che i crediti IVA, IRPEF, IRAP e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.
E sul punto era già intervenuta la Corte con ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 che, nel richiamare le precedenti decisioni ( tra cui anche la sentenza n. 23397/2016 emessa dalla Corte a SU;
Cass. 930/18;
Cass11800/18) specificava che la scadenza del termine perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cc. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare l'applicazione dell'art. 2953 cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nel caso di tributi erariali relativi ad IRPEF e IVA, La Corte sottolineava che, come già aveva avuto modo di affermare ( Sez. 5 sent. n. 2941 del 9.2.2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”-, bensì all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi .
Con riguardo alle sanzioni l'art. 20, co 3, del D.L.gs. n. 472 del 1997 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicchè il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cc., con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (in tal senso V. Cass. Sent. n. 30901 del 2019).
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione, 23/05/2025, ritenendosi regolarmente notificata la cartella di pagamento nr. 29320140030654559 per IVA e IRPEF 2009 alla data del 19/02/2015, appare evidente , innanzitutto, l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni ed agli interessi. Il credito relativo alle imposte IVA ed IRPEF soggette, per come sopra evidenziato, alla prescrizione decennale, detto termine , decorrente dalla data in cui lo stesso è divenuto definitivo (dal 60° giorno della notifica della cartella esattoriale) non risulta prescritto alla data del 23/5/2025 , per effetto della sospensione di 85 GIORNI (8 marzo 2020-31 maggio 2020) ex art. 67 del d.l. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Catania, sezione I, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento nr. 29320259020366530000 in relazione ai soli interessi ed alla sanzione irrogata.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Estensore Presidente
(dr.ssa Ignazia Barbarino) (dr. Francesco Lucifora )