Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.968/2023
R.G.A.C. promossa da (Avv. Pietro Cotellessa)
contro
Parte_1
l' (avv. Cristina Grappone –avv. Roberta Del Sordo) avente ad oggetto: CP_1
riconoscimento di periodo contributivo e ricalcolo della posizione previdenziale con applicazione del regime pensionistico previsto per legge, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 25.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, lavoratore marittimo dal 1976 al 1993 a bordo di diverse navi mercantili, premesso di aver prestato attività lavorativa complessivamente dal 18.08.1974 al 31.03.2019 e di essere collocato a riposo con pensione INPS n. 10045304 categoria VO con l'applicazione del sistema pensionistico “misto”, agiva in questa sede chiedendo “1.
Sia accertato il diritto del signor a vedersi riconoscere i periodi Parte_1
contributivi consistenti in n. 11 settimane in più rispetto al conteggio meglio CP_1
specificati in premessa, per un totale complessivo pari a n. 936 settimane contributive al 31.12.1995, 2. Per l'effetto, sia condannato l in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla ricostituzione della posizione contributiva/assicurativa del ricorrente ed al ricalcolo della sua pensione con applicazione del sistema pensionistico previsto per legge, con pagamento in favore del ricorrente degli arretrati maturati e non percepiti dal 01.04.2019 sino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4. Sia condannato, infine, l' resistente al CP_2
pagamento delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si
CP_
A fondamento delle sue pretese lo stesso evidenziava che l' in data 11.04.2023, su sua istanza, aveva attestato il numero complessivo dei contributi utili per il diritto alla pensione calcolati in n. 925 settimane contributive, considerando 11 settimane contributive in meno rispetto a quanto spettante al ricorrente ex Legge n. 413/84 e
CCNL di riferimento, grazie alle quali sarebbe passato dal sistema misto a quello retributivo, “in quanto alla data del 31.12.1995 si vedrebbe riconoscere 936 settimane contributive (quindi esattamente 18 anni di contributi maturati), anziché le attuali 925, con ovvio vantaggio economico”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 6 della legge n. CP_1
166 del 1991 e nel merito contestando la fondatezza della pretesa del ricorrente, chiedendo “- In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per l'avvenuta decadenza dal diritto ad esercitare l'azione giudiziaria prevista ex lege;
- in via rigorosamente subordinata e nel merito rigettare l'avversa domanda, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto, nonché inammissibile in quanto sfornita di prova.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa, istruita con documenti e con l'espletamento di due CTU di natura contabile, veniva decisa all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive autorizzate e previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
CP_ In primo luogo va rigettata l'eccezione di decadenza formulata dall' dovendo applicarsi la disciplina della decadenza triennale riferita soltanto ai ratei della maggior pensione dovuta, maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria, in coerenza con gli arresti più recenti della Corte di legittimità (v.
Cass. 17/06/2021, n.17430, Cass. n. 28416 del 14/12/2020, Cass. nn. 7756 del 2016,
16661 del 2018, 3580 del 2019 e 29754 del 2019).
La Cassazione, prendendo posizione “sulla possibilità, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute,
Pag. 2 di 7 che la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo”, ha affermato: “orbene, il dibattito è stato risolto nel primo senso. Se, infatti, la decadenza definisce una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, essa è però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta ed imprescrittibile”;
“Ciò deriva dalla lettera delle disposizioni applicabili, posto che l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che il decorso dei termini previsti dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. In relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei (vedi Cass. 13104 del 2003; n. 152 del 1999; n. 2364 del 2004), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestionedi cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che
Pag. 3 di 7 accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio
1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione
(che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (Cass.
Pag. 4 di 7 Sez. L, Sentenza n. 123 del 2022).
-3-
Nel merito la domanda proposta con il ricorso non può dirsi fondata su ragioni tali da giustificarne l'accoglimento.
Quanto, infatti, alla valutazione della fondatezza della pretesa fatta valere in questo giudizio dal ricorrente – fondata, in sostanza, sulla prospettazione dell'erroneo calcolo dei giorni di ferie annui spettanti, invocandosi la convenzione ILO 1976 ratificata ed entrata in vigore con la Legge 10 Aprile 1981 n. 159, convenzione n.
146, che determinerebbe il raggiungimento di 936 settimane contributive al
31.12.1995 – giova premettere, in generale, come gravasse su quest'ultimo l'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale onere non può dirsi soddisfatto: pur in adesione all'ultima ipotesi di calcolo prospettata dal CTU nominato in seconda battuta, il numero delle settimane contributive maturate al 31.12.1995 sarebbe di 930, inferiore alle 936 richieste per il
“passaggio al sistema retributivo” ritenuto economicamente più vantaggioso.
I risultati peritali, raggiunti all'esito di approfondito esame degli atti di causa ed adeguata applicazione della vigente normativa legislativa e contrattuale, nonché in puntuale ottemperanza al mandato peritale ricevuto, ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione, non avendo ricevuto, nelle modalità di calcolo e nei conseguenti risultati, idonee contestazioni da nessuna delle parti ed essendo del tutto condivisibili le ragioni esposte dal CTU per superare le osservazioni di parte ricorrente.
La considerazione esposta da parte ricorrente solo nelle note difensive finali secondo cui il CTU, pur applicando la invocata convenzione ILO n.146 del 1976, non avrebbe considerato la disciplina dell'art. 6 (che “prevede che non debbano essere conteggiati nel periodo annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell'art. 3 (trenta gg. di servizio): a) i gg. festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato, nonché i CCNL di riferimento che si sono succeduti negli anni”) è sconfessata dalla
Pag. 5 di 7 premessa, che si legge nella CTU, secondo cui “i periodi di prolungamento considerano i sabati, le domeniche, le festività infrasettimanali e le ferie maturate durante gli imbarchi”. Quanto al mancato calcolo del 4 novembre, è stato chiarito che si tratta di un giorno di festività soppresso per legge.
Si ritengono condivisibili, infine, le risposte rese dal CTU alle osservazioni da ultimo formulate da parte ricorrente in merito al tema della possibilità di estendere il periodo di prolungamento contributivo in presenza di sabati, domeniche o festività intercorsi durante il periodo stesso: quanto alla “presunta analogia con la disciplina delle ferie applicabile ai dipendenti marittimi a tempo indeterminato così da non generare discriminazioni con i dipendenti a tempo determinato”, condivisibilmente
è stato rilevato che “La tesi, tuttavia, non è condivisibile, la disciplina delle ferie non può essere applicata in via analogica alla disciplina prevista per la determinazione del periodo di prolungamento contributivo, perché differenti sono le ratio che sono sottese, tutela dell'integrità psico-fisica in un caso e determinazione del riconoscimento contributivo dall'altro. Il principio analogico non può essere applicato nemmeno con la disciplina generale delle indennità retributive di fine rapporto per ferie non godute, perché anche in questo caso differente è la ratio sottesa. Al riguardo basti pensare che in tutti i casi di corresponsione dell'indennità di retribuzione per ferie non godute corrisposte al termine del rapporto, non è prevista una prosecuzione del periodo contributivo. Da ultimo, non si ritiene corretto ipotizzare un'estensione del periodo di prolungamento contributivo in nome di una presunta discriminazione con tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori che abbiano concluso il loro rapporto allo sbarco, perché diverse sono le situazioni. Nel primo caso, si ha che fare con una contribuzione che copre un periodo di lavoro, contrattualmente previsto, nel secondo caso si ha a che fare con un periodo di contribuzione, non coperto da un rapporto contrattuale”.
- 4 –
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto della natura, del valore e dell'oggetto della controversia, nonché dell'attività svolta in giudizio parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate (in
Pag. 6 di 7 applicazione del d.m. 55/2014) in complessivi euro 9273,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Per il medesimo principio vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese delle due
CTU espletate, per come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta le domande proposta da nei confronti dell' con il ricorso del Parte_1 CP_1
21.10.2023 e lo condanna al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi euro 9273,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge e al pagamento delle spese delle due CTU espletate.
Chieti, lì 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7