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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1884/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
NO BR, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9979/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10137-2025 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1506/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.05.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da mandato in atti, proponeva ricorso avverso Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria nr. 10137/2025 notificata il 24.03.2025 emessa a seguito del ruolo formatosi per il mancato pagamento di crediti per l'importo complessivo di €.
50.412,33, recati dalle numerose cartelle insolute concernenti Tassa Smaltimento Rifiuti, Tari, Irap, Iva, PE, per diverse annualità, analiticamente indicate in ricorso,
.-01) cartella di pagamento nr. 07120140032411291000 di €. 646,27 - Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2012,
.-02) cartella di pagamento nr. 07120180084535905000 di €. 718,77 - Irap anno 2015,
.-03) cartella di pagamento nr. 07120190015739336000 di €. 10.194,98 – I.V.A. anno 2015,
.-04) cartella di pagamento nr. 07120190108384320000 di €. 836,92 - PE anno 2015,
.-05) cartella di pagamento nr. 07120190113076469000 di €. 2.431,00-IVA , anno 2016,
.-06) cartella di pagamento nr. 07120200035302774000 di €. 3.129,72- PE , anno 2016,
.-07) cartella di pagamento nr. 07120210017761745000 di €. 3.096,97 Tari, anno 2014,
.-08) cartella di pagamento nr. 07120210085378712000 di €. 1.012,31 Tassa Smaltimento Rifiuti, anno 2012,
.-09) cartella di pagamento nr. 07120220027409666000 di €. 9.645,38- Tari, anno 2016,
.-10) cartella di pagamento nr. 071220220110795688000 di €. 3.020,36 - IVA, anno 2017,
.-11) cartella di pagamento nr. 07120220110795789000 di €. 2.917,13 - Tari, anno 2018,
.-12) cartella di pagamento nr. 07120220125172377000 di €. 7.159,24- PE , anno 2018,
.-13) cartella di pagamento nr. 071202200167735245000 di €. 4.365,45- IVA, anno 2018,
.-14) cartella di pagamento nr. 07120230025706739000 di €. 282,29- PE, anno 2018,
.-15) cartella di pagamento nr. 07120230071404111000 di €. 712,86- Irap, anno 2019 ,
deducendo la illegittimità dell'atto impugnato riferentesi a presunti crediti mai notificati e/o comunque prescritti, in ragione della omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e di non avere contezza dei debiti erariali richiesti.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso per i motivi espositi e il conseguente annullamento dell'atto impugnato¸ condannare la convenuta per quanto di ragione, al pagamento di spese ivi compreso il rimborso forfettario, diritti ed onorari di causa a favore del sottoscritto antistatario procuratore.
Con memorie depositate in data 05/06/202 ribadiva le contestazioni relative alla irregolare notifica delle sottese cartelle ritenendo che la difesa dell'Agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo provato la notifica delle stesse con conseguente irreversibile vizio di nullità.
L'Agenzia delle Entrate-IO costituendosi confermava la legittimità del suo operato eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per questioni attinenti agli atti presupposti.
L'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta per violazione dell'art. 21 D.Lgs 546/92 in quanto le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria erano state ritualmente notificate alla parte ricorrente.
Precisava, in particolare, che l'opposto Preavviso di iscrizione ipotecaria n.10137/2025 era stato regolarmente notificato il 24.3.2025 all'odierno ricorrente presso il suo domicilio ed era stato preceduto, diversamente da quanto da lui assunto, dalla avvenuta regolare notifica delle sotto notate cartelle di pagamento di cui depositava le relative “relate di notifica nn:
07120140032411291000 - 07120180084535905000 - 07120190015739336000-
07120190108384320000 – 07120190113076469000 - 07120200035302774000 -
07120210017761745000 - 07120210085378712000 -
07120220027409666000 - -07120220110795688000 -07120220110795789000 -
07120220125172377000 - 07120220167735245000 - 07120230025706739000 -
07120230071404111000.
Alle indicate cartelle era seguita la notifica di successivi atti interruttivi: Avviso di Intimazione nr.
07120229015552766000 in data 23/02/2023; Avviso di Intimazione nr. 07120239029672371000 in data
30/11/2023; Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 07176202500001593000 del 24/03/2025;
Preavviso di Fermo nr. 07180202500008060000 del 24/03/2025.
Concludeva chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte nelle controdeduzioni e nel merito rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Agenzia delle Entrate IO, per essere le stesse palesemente infondate in fatto ed in diritto;
condannarsi parte ricorrente e/o dell'Ente
Impositore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre il 15% rimborso spese generali, Iva
e Cpa.
L'Agenzia delle Entrate precisava che le cartelle contestate erano state emesse in esito al controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni ex art.36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R.
633/72, non avendo il ricorrente versato le imposte dovute in base ai dati inerenti le dichiarazioni presentate.
Deduceva l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, in riferimento alle cartelle di pagamento regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge .
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, evidenziava che gli stessi si prescrivevano nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Concludeva per il rigetto del gravame. All'udienza odierna la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli indicati motivi di gravame, il ricorrente ha dedotto con carattere decisivo ed assorbente la nullità della intimazione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei crediti tributari vantati, sia erariali che locali , portati dalle indicate cartelle, che assumeva giammai a lui notificate, con conseguente inesistenza del diritto di riscossione dei tributi stessi.
Dallo scrutinio della prodotta documentazione probatoria emerge che la censura si appalesa infondata atteso che dalla verifica delle “relate” versate in atti risulta non sussistere l'invocata prescrizione relativamente alle sotto riportate cartelle esattoriali, regolarmente e tempestivamente notificate al ricorrente, e non concretamente dallo stesso contestate:
.-02) cartella di pagamento nr. 07120180084535905000 di €. 718,77 - Irap anno 2015 – notificata a mezzo
PEC in data 24/01/2019,
.-03) cartella di pagamento nr. 07120190015739336000 di €. 10.194,98 – I.V.A. anno 2014 e 2015, notificata a mezzo PEC in data 22/01/2019,
.-04) cartella di pagamento nr. 07120190108384320000 di €. 836,92 - PE anno 2015, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 07/09/2021 ,
.-05) cartella di pagamento nr. 07120190113076469000 di €. 2.431,00 - IVA , anno 2016, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 07/09/2021 ,
.-06) cartella di pagamento nr. 07120200035302774000 di €. 3.129,72- PE , anno 2016, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 29/10/2021 ,
.-07) cartella di pagamento nr. 07120210017761745000 di €. 3.096,97 Tari, anno 2014, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 20/04/2022 ,
.-08) cartella di pagamento nr. 07120210085378712000 di €. 1.012,31 Tassa Smaltimento Rifiuti, anno
2012, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 21/10/2022,
.-09) cartella di pagamento nr. 07120220027409666000 di €. 9.645,38- Tari, anno 2016, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 13/02/2023,
.-12) cartella di pagamento nr. 07120220125172377000 di €. 7.159,24- PE , anno 2018, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 23/02/2023,
.-13) cartella di pagamento nr. 071202200167735245000 di €. 4.365,45- IVA, anno 2018, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 17/02/2023 ,
.-14) cartella di pagamento nr. 07120230025706739000 di €. 282,29- PE, anno 2018, notificata a mani persona di famiglia a mezzo servizio postale in data 25/10/2023,
.-15) cartella di pagamento nr. 07120230071404111000 di €. 712,86- Irap, anno 2019, notificata a mani persona di famiglia a mezzo servizio postale in data 25/10/2023 . Consegue da ciò l'assoluta tardività ed inammissibilità delle doglianze avanzate dall'odierno ricorrente in questa sede, che avendo lasciato spirare il termine previsto dal legislatore per l'eventuale impugnazione, è decaduto dalla possibilità di sollevare le suddette censure, sicchè tutte le censure avanzate dal ricorrente in ordine al merito della pretesa impositiva sono inammissibili, in quanto tardive ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992.
Nè sovviene in aiuto l'art. 19, comma 3, del D. Lg . n. 546/1992, che dopo aver previsto che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, prevede espressamente che
“la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima". Tale ipotesi però non si è verificata nel caso che ci occupa in quanto come accennato gli atti propedeutici a quello oggi opposto risultano regolarmente e tempestivamente notificati, interrompendo la maturazione dei termini prescrizionali dei crediti tributari.
Non sussiste infine nemmeno la decadenza di cui all'art. 25 del d.p.r. 602\73, posto che nel caso di specie, si verte in tema di obblighi tributari già accertati e definitivi.
Infondata anche l'eccepita prescrizione delle pretese portate dalle cartelle esattoriali in precedenza indicate, non essendo spirato alcune termine prescrizionale decennale e/o quinquennale.
Per contro la domanda si appalesa fondata relativamente alla :
.- 1) cartella di pagamento nr. 07120140032411291000 di €. 646,27- concernente la Tassa rifiuti anno 2012 notificata ex art. 140 cpc in data 12/06/2015, in quanto non è stata versata la documentazione concernente la spedizione della raccomandata informativa occorrente al completamento ed al perfezionamento di tale procedura di notifica, sicchè non è risultata pertanto provata la intervenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale.
Invero, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché
l'omissione della notifica e/o il deposito della prova della notifica regolarmente eseguita, come nel caso di specie, di un atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato in ordine a tale cartella di pagamento (ex multis Cass. Civ. n. 13106/2020).
Alla stregua di queste considerazioni, quindi, il ricorso può trovare accoglimento parziale, limitatamente alla accennata cartella nr. 07120140032411291000, mentre per tutte le altre cartelle il ricorso va rigettato in quanto le relative notifiche effettuate devono intendersi regolari.
Tali valutazioni assorbono ogni ulteriore esame in ordine alla controversia in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione (limitatamente alla cartella sub 01) ponendo a carico del ricorrente la refusione delle residue spese di lite che si liquidano in favore di ciascuno degli enti resistenti costituiti in €. 2.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge, se dovuti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
NO BR, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9979/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10137-2025 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1506/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.05.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da mandato in atti, proponeva ricorso avverso Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria nr. 10137/2025 notificata il 24.03.2025 emessa a seguito del ruolo formatosi per il mancato pagamento di crediti per l'importo complessivo di €.
50.412,33, recati dalle numerose cartelle insolute concernenti Tassa Smaltimento Rifiuti, Tari, Irap, Iva, PE, per diverse annualità, analiticamente indicate in ricorso,
.-01) cartella di pagamento nr. 07120140032411291000 di €. 646,27 - Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2012,
.-02) cartella di pagamento nr. 07120180084535905000 di €. 718,77 - Irap anno 2015,
.-03) cartella di pagamento nr. 07120190015739336000 di €. 10.194,98 – I.V.A. anno 2015,
.-04) cartella di pagamento nr. 07120190108384320000 di €. 836,92 - PE anno 2015,
.-05) cartella di pagamento nr. 07120190113076469000 di €. 2.431,00-IVA , anno 2016,
.-06) cartella di pagamento nr. 07120200035302774000 di €. 3.129,72- PE , anno 2016,
.-07) cartella di pagamento nr. 07120210017761745000 di €. 3.096,97 Tari, anno 2014,
.-08) cartella di pagamento nr. 07120210085378712000 di €. 1.012,31 Tassa Smaltimento Rifiuti, anno 2012,
.-09) cartella di pagamento nr. 07120220027409666000 di €. 9.645,38- Tari, anno 2016,
.-10) cartella di pagamento nr. 071220220110795688000 di €. 3.020,36 - IVA, anno 2017,
.-11) cartella di pagamento nr. 07120220110795789000 di €. 2.917,13 - Tari, anno 2018,
.-12) cartella di pagamento nr. 07120220125172377000 di €. 7.159,24- PE , anno 2018,
.-13) cartella di pagamento nr. 071202200167735245000 di €. 4.365,45- IVA, anno 2018,
.-14) cartella di pagamento nr. 07120230025706739000 di €. 282,29- PE, anno 2018,
.-15) cartella di pagamento nr. 07120230071404111000 di €. 712,86- Irap, anno 2019 ,
deducendo la illegittimità dell'atto impugnato riferentesi a presunti crediti mai notificati e/o comunque prescritti, in ragione della omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e di non avere contezza dei debiti erariali richiesti.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso per i motivi espositi e il conseguente annullamento dell'atto impugnato¸ condannare la convenuta per quanto di ragione, al pagamento di spese ivi compreso il rimborso forfettario, diritti ed onorari di causa a favore del sottoscritto antistatario procuratore.
Con memorie depositate in data 05/06/202 ribadiva le contestazioni relative alla irregolare notifica delle sottese cartelle ritenendo che la difesa dell'Agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo provato la notifica delle stesse con conseguente irreversibile vizio di nullità.
L'Agenzia delle Entrate-IO costituendosi confermava la legittimità del suo operato eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per questioni attinenti agli atti presupposti.
L'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta per violazione dell'art. 21 D.Lgs 546/92 in quanto le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria erano state ritualmente notificate alla parte ricorrente.
Precisava, in particolare, che l'opposto Preavviso di iscrizione ipotecaria n.10137/2025 era stato regolarmente notificato il 24.3.2025 all'odierno ricorrente presso il suo domicilio ed era stato preceduto, diversamente da quanto da lui assunto, dalla avvenuta regolare notifica delle sotto notate cartelle di pagamento di cui depositava le relative “relate di notifica nn:
07120140032411291000 - 07120180084535905000 - 07120190015739336000-
07120190108384320000 – 07120190113076469000 - 07120200035302774000 -
07120210017761745000 - 07120210085378712000 -
07120220027409666000 - -07120220110795688000 -07120220110795789000 -
07120220125172377000 - 07120220167735245000 - 07120230025706739000 -
07120230071404111000.
Alle indicate cartelle era seguita la notifica di successivi atti interruttivi: Avviso di Intimazione nr.
07120229015552766000 in data 23/02/2023; Avviso di Intimazione nr. 07120239029672371000 in data
30/11/2023; Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 07176202500001593000 del 24/03/2025;
Preavviso di Fermo nr. 07180202500008060000 del 24/03/2025.
Concludeva chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte nelle controdeduzioni e nel merito rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Agenzia delle Entrate IO, per essere le stesse palesemente infondate in fatto ed in diritto;
condannarsi parte ricorrente e/o dell'Ente
Impositore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre il 15% rimborso spese generali, Iva
e Cpa.
L'Agenzia delle Entrate precisava che le cartelle contestate erano state emesse in esito al controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni ex art.36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R.
633/72, non avendo il ricorrente versato le imposte dovute in base ai dati inerenti le dichiarazioni presentate.
Deduceva l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, in riferimento alle cartelle di pagamento regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge .
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, evidenziava che gli stessi si prescrivevano nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Concludeva per il rigetto del gravame. All'udienza odierna la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli indicati motivi di gravame, il ricorrente ha dedotto con carattere decisivo ed assorbente la nullità della intimazione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei crediti tributari vantati, sia erariali che locali , portati dalle indicate cartelle, che assumeva giammai a lui notificate, con conseguente inesistenza del diritto di riscossione dei tributi stessi.
Dallo scrutinio della prodotta documentazione probatoria emerge che la censura si appalesa infondata atteso che dalla verifica delle “relate” versate in atti risulta non sussistere l'invocata prescrizione relativamente alle sotto riportate cartelle esattoriali, regolarmente e tempestivamente notificate al ricorrente, e non concretamente dallo stesso contestate:
.-02) cartella di pagamento nr. 07120180084535905000 di €. 718,77 - Irap anno 2015 – notificata a mezzo
PEC in data 24/01/2019,
.-03) cartella di pagamento nr. 07120190015739336000 di €. 10.194,98 – I.V.A. anno 2014 e 2015, notificata a mezzo PEC in data 22/01/2019,
.-04) cartella di pagamento nr. 07120190108384320000 di €. 836,92 - PE anno 2015, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 07/09/2021 ,
.-05) cartella di pagamento nr. 07120190113076469000 di €. 2.431,00 - IVA , anno 2016, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 07/09/2021 ,
.-06) cartella di pagamento nr. 07120200035302774000 di €. 3.129,72- PE , anno 2016, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 29/10/2021 ,
.-07) cartella di pagamento nr. 07120210017761745000 di €. 3.096,97 Tari, anno 2014, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 20/04/2022 ,
.-08) cartella di pagamento nr. 07120210085378712000 di €. 1.012,31 Tassa Smaltimento Rifiuti, anno
2012, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 21/10/2022,
.-09) cartella di pagamento nr. 07120220027409666000 di €. 9.645,38- Tari, anno 2016, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 13/02/2023,
.-12) cartella di pagamento nr. 07120220125172377000 di €. 7.159,24- PE , anno 2018, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 23/02/2023,
.-13) cartella di pagamento nr. 071202200167735245000 di €. 4.365,45- IVA, anno 2018, notificata a mani destinatario a mezzo servizio postale in data 17/02/2023 ,
.-14) cartella di pagamento nr. 07120230025706739000 di €. 282,29- PE, anno 2018, notificata a mani persona di famiglia a mezzo servizio postale in data 25/10/2023,
.-15) cartella di pagamento nr. 07120230071404111000 di €. 712,86- Irap, anno 2019, notificata a mani persona di famiglia a mezzo servizio postale in data 25/10/2023 . Consegue da ciò l'assoluta tardività ed inammissibilità delle doglianze avanzate dall'odierno ricorrente in questa sede, che avendo lasciato spirare il termine previsto dal legislatore per l'eventuale impugnazione, è decaduto dalla possibilità di sollevare le suddette censure, sicchè tutte le censure avanzate dal ricorrente in ordine al merito della pretesa impositiva sono inammissibili, in quanto tardive ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992.
Nè sovviene in aiuto l'art. 19, comma 3, del D. Lg . n. 546/1992, che dopo aver previsto che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, prevede espressamente che
“la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima". Tale ipotesi però non si è verificata nel caso che ci occupa in quanto come accennato gli atti propedeutici a quello oggi opposto risultano regolarmente e tempestivamente notificati, interrompendo la maturazione dei termini prescrizionali dei crediti tributari.
Non sussiste infine nemmeno la decadenza di cui all'art. 25 del d.p.r. 602\73, posto che nel caso di specie, si verte in tema di obblighi tributari già accertati e definitivi.
Infondata anche l'eccepita prescrizione delle pretese portate dalle cartelle esattoriali in precedenza indicate, non essendo spirato alcune termine prescrizionale decennale e/o quinquennale.
Per contro la domanda si appalesa fondata relativamente alla :
.- 1) cartella di pagamento nr. 07120140032411291000 di €. 646,27- concernente la Tassa rifiuti anno 2012 notificata ex art. 140 cpc in data 12/06/2015, in quanto non è stata versata la documentazione concernente la spedizione della raccomandata informativa occorrente al completamento ed al perfezionamento di tale procedura di notifica, sicchè non è risultata pertanto provata la intervenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale.
Invero, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché
l'omissione della notifica e/o il deposito della prova della notifica regolarmente eseguita, come nel caso di specie, di un atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato in ordine a tale cartella di pagamento (ex multis Cass. Civ. n. 13106/2020).
Alla stregua di queste considerazioni, quindi, il ricorso può trovare accoglimento parziale, limitatamente alla accennata cartella nr. 07120140032411291000, mentre per tutte le altre cartelle il ricorso va rigettato in quanto le relative notifiche effettuate devono intendersi regolari.
Tali valutazioni assorbono ogni ulteriore esame in ordine alla controversia in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione (limitatamente alla cartella sub 01) ponendo a carico del ricorrente la refusione delle residue spese di lite che si liquidano in favore di ciascuno degli enti resistenti costituiti in €. 2.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge, se dovuti