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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2391/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9949/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014216444000 IMU 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120130046672761000 relativa ad ICI per gli anni 2005-2006-2007 su avvisi emessi dal comune di Napoli. Parte ricorrente ha ricevuto il suindicato atto, avente ad oggetto richiesta di pagamento per imposta ICI per gli anni 2005-2006-2007 su accertamenti emessi dal Comune di Napoli. Vi si oppone, eccependone, oltre i vizi propri della impugnata intimazione di pagamento, l'illegittimità per i seguenti motivi: Nominativo_1 notifica degli atti prodromici;
Decadenza/prescrizione della pretesa creditoria. Per tali motivi ne chiede, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Alla udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Nonostante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il contribuente, non ne facciano alcuna menzione, il Comune di Napoli ha riscontrato che la cartella di pagamento sottostante all'intimazione impugnata, è stata già oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza n. 1934/10/2015 il cui esito è stato favorevole al Ricorrente_1. Pertanto l'Ente, alla luce della citata sentenza, ha comunicato all'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, lo sgravio degli importi intimati per l'ICI anni
2005-2006-2007.
Segue la declaratoria di cui al dispositivo. Le spese, tenuto conto delle ragioni che hanno condotto allo sgravio e della circostanza che il rilievo è stato effettuato dall'ente resistente, vanno compensate integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso alla udienza del 12.1.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9949/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014216444000 IMU 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120130046672761000 relativa ad ICI per gli anni 2005-2006-2007 su avvisi emessi dal comune di Napoli. Parte ricorrente ha ricevuto il suindicato atto, avente ad oggetto richiesta di pagamento per imposta ICI per gli anni 2005-2006-2007 su accertamenti emessi dal Comune di Napoli. Vi si oppone, eccependone, oltre i vizi propri della impugnata intimazione di pagamento, l'illegittimità per i seguenti motivi: Nominativo_1 notifica degli atti prodromici;
Decadenza/prescrizione della pretesa creditoria. Per tali motivi ne chiede, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Alla udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Nonostante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il contribuente, non ne facciano alcuna menzione, il Comune di Napoli ha riscontrato che la cartella di pagamento sottostante all'intimazione impugnata, è stata già oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza n. 1934/10/2015 il cui esito è stato favorevole al Ricorrente_1. Pertanto l'Ente, alla luce della citata sentenza, ha comunicato all'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, lo sgravio degli importi intimati per l'ICI anni
2005-2006-2007.
Segue la declaratoria di cui al dispositivo. Le spese, tenuto conto delle ragioni che hanno condotto allo sgravio e della circostanza che il rilievo è stato effettuato dall'ente resistente, vanno compensate integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso alla udienza del 12.1.2026 Il Giudice Monocratico