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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5015/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_5 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 89035 Bova Marina RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 79-2025-408 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 87-2025-408 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7051/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.7.2025 al COMUNE di BOVA MARINA e ad DR Ricorrente_4TRIBUTI Srl e depositato in data 29.7.2025, ; Ricorrente_2 Ricorrente_3 Ricorrente_1 Nominativo_1, , e , quali eredi di , con il ministero dei difensori nominati, proponevano ricorso per l'annullamento, delle INGIUNZIONI DI PAGAMENTO n. 9-2025-408 di euro 398,69 per IMU 2016 e n. 87-2025-408 del 9.4.2025 di euro 1.465,51 per IMU 2017 notificate in data 5.5.2025 al de cuius (deceduto il 26.6.2025). Premettevano i ricorrenti che dal dettaglio addebiti degli atti emergeva che l'accertamento IMU 2016 fondante la prima ingiunzione sarebbe stato notificato in data 16.4.2018; che l'accertamento IMU 2017 fondante la seconda sarebbe stato notificato in data 30.12.2019. Si deduceva pertanto l'illegittimità dell'atto
- per essere stato corrisposto a titolo di IMU 2017 la complessiva somma di euro 707,00 come da modelli f24 prodotti;
- per essere ancora accertato tra gli immobili del de cuius, nonostante le reiterate segnalazioni fatte al Comune, anche l'immobile di Indirizzo_1 (foglio_1 Particella_1 Sub._1) in proprietà di altro soggetto;
- essere in ogni caso estinte per intervenuta prescrizione quinquennale le pretese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il Comune impositore restava intimato. Società_1Si costituiva invece il concessionario DR ed evidenziava che, a seguito dei controlli effettuati aveva provveduto a sgravare interamente il carico di cui alla prima ingiunzione e allo sgravio parziale del carico di cui alla seconda ingiunzione, rideterminando l'ammontare del dovuto;
depositava poi prova della notifica dell'avviso per l'annualità 2017 alla data del 30.12.2019 e opponeva che il prescritto termine prescrizionale non era decorso a motivo della nota sospensione fissata dalla normativa emergenziale da Covid-19. Di qui la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere e rigetto nel resto del ricorso, con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dirsi cessata la materia del contendere in relazione alla ingiunzione n. 9-2025-408 per l'annualità 2016 (per cui è già stato disposto lo sgravio integrale da parte dell'ente impositore) e per la parte di cui alla ingiunzione n. 87-2025-408 per l'annualità 2017, nei limiti già riconosciuti dal concessionario resistente (a seguito pure qui dello sgravio parziale dell'ente impositore). Resta da dire solo della eccezione di prescrizione per il residuo preteso per l'annualità 2017, rispetto alla quale, tenuto conto della prova della notifica (comunque non contestata dai ricorrenti) dell'avviso di accertamento in data 30.12.2019, l'eccezione non può trovare accoglimento per doversi avere in conto della sospensione del termine ex lege [art. 68 DL 18/2020, a mente del quale: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”] per l'emergenza Covid-19, dall'8.3 al 31.8.2021. Invero la sospensione dei termini di versamento implica necessariamente pure la sospensione della relativa attività di riscossione, e dunque la inesigibilità del credito determinante pure la sospensione del termine di prescrizione.
Sul punto, dunque, il ricorso deve trovare rigetto. Il parziale riconoscimento da parte dell'ente impositore delle buone ragioni dei ricorrenti motiva l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai soli carichi meglio specificati in parte motiva. Rigetta nel resto. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5015/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_5 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 89035 Bova Marina RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 79-2025-408 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 87-2025-408 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7051/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.7.2025 al COMUNE di BOVA MARINA e ad DR Ricorrente_4TRIBUTI Srl e depositato in data 29.7.2025, ; Ricorrente_2 Ricorrente_3 Ricorrente_1 Nominativo_1, , e , quali eredi di , con il ministero dei difensori nominati, proponevano ricorso per l'annullamento, delle INGIUNZIONI DI PAGAMENTO n. 9-2025-408 di euro 398,69 per IMU 2016 e n. 87-2025-408 del 9.4.2025 di euro 1.465,51 per IMU 2017 notificate in data 5.5.2025 al de cuius (deceduto il 26.6.2025). Premettevano i ricorrenti che dal dettaglio addebiti degli atti emergeva che l'accertamento IMU 2016 fondante la prima ingiunzione sarebbe stato notificato in data 16.4.2018; che l'accertamento IMU 2017 fondante la seconda sarebbe stato notificato in data 30.12.2019. Si deduceva pertanto l'illegittimità dell'atto
- per essere stato corrisposto a titolo di IMU 2017 la complessiva somma di euro 707,00 come da modelli f24 prodotti;
- per essere ancora accertato tra gli immobili del de cuius, nonostante le reiterate segnalazioni fatte al Comune, anche l'immobile di Indirizzo_1 (foglio_1 Particella_1 Sub._1) in proprietà di altro soggetto;
- essere in ogni caso estinte per intervenuta prescrizione quinquennale le pretese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il Comune impositore restava intimato. Società_1Si costituiva invece il concessionario DR ed evidenziava che, a seguito dei controlli effettuati aveva provveduto a sgravare interamente il carico di cui alla prima ingiunzione e allo sgravio parziale del carico di cui alla seconda ingiunzione, rideterminando l'ammontare del dovuto;
depositava poi prova della notifica dell'avviso per l'annualità 2017 alla data del 30.12.2019 e opponeva che il prescritto termine prescrizionale non era decorso a motivo della nota sospensione fissata dalla normativa emergenziale da Covid-19. Di qui la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere e rigetto nel resto del ricorso, con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dirsi cessata la materia del contendere in relazione alla ingiunzione n. 9-2025-408 per l'annualità 2016 (per cui è già stato disposto lo sgravio integrale da parte dell'ente impositore) e per la parte di cui alla ingiunzione n. 87-2025-408 per l'annualità 2017, nei limiti già riconosciuti dal concessionario resistente (a seguito pure qui dello sgravio parziale dell'ente impositore). Resta da dire solo della eccezione di prescrizione per il residuo preteso per l'annualità 2017, rispetto alla quale, tenuto conto della prova della notifica (comunque non contestata dai ricorrenti) dell'avviso di accertamento in data 30.12.2019, l'eccezione non può trovare accoglimento per doversi avere in conto della sospensione del termine ex lege [art. 68 DL 18/2020, a mente del quale: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”] per l'emergenza Covid-19, dall'8.3 al 31.8.2021. Invero la sospensione dei termini di versamento implica necessariamente pure la sospensione della relativa attività di riscossione, e dunque la inesigibilità del credito determinante pure la sospensione del termine di prescrizione.
Sul punto, dunque, il ricorso deve trovare rigetto. Il parziale riconoscimento da parte dell'ente impositore delle buone ragioni dei ricorrenti motiva l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai soli carichi meglio specificati in parte motiva. Rigetta nel resto. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)