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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
NE PA, TO
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 634/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 757/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187125686000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste DE parti:
le parti si riportano agli atti il dipositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 06 febbraio 2024 all'avvocato Resistente_1, procuratore di sé medesimo, ed all'Agenzia DE RA (di seguito, per brevità, anche semplicemente “AD”), l'Agenzia DE RA CO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADR”) impugna la sentenza n.757/1/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 15 gennaio 2024
e depositata il 17 gennaio 2024.
Nel giudizio di prime cure l'avvocato Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720200187125686000 avente per oggetto l'IRPEF e relative addizionali per l'anno d'imposta 2016 per complessivi €.720,85. Deduceva il contribuente che la cartella veniva emessa a seguito di un controllo formale ex art.36ter del DPR n.600/73.
Eccepiva il contribuente l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notifica della “Comunicazione degli esiti del controllo formale del 30-05-2019, codice atto numero
00755171782” indicata nella cartella impugnata.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADR sostenendo la corretta motivazione della cartella di pagamento ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività riconducibile all'Ente creditore.
L'AD non si costituiva in giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso condannando sia l'AD che l'ADR al pagamento DE spese di lite liquidate in €.200,00 per ciascuna DE parti soccombenti oltre c.u. ed accessori di legge.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “L'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato è infondata, atteso che è comprensibile l'iter logico-giuridico sotteso, che ha comunque consentito al ricorrente di svolgere le sue difese, anche di merito.
Peraltro non risulta provato, onere che competeva a parte resistente, l'invio al contribuente della necessaria comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento;
le spese di lite seguono la soccombenza.”.
L'ADR impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità e l'illegittimità. In particolare eccepisce l'appellante che la Comunicazione degli esiti del controllo formale è stata correttamente notificata in data 25 giugno 2019 con raccomandata n. raccomandata A.R. n.
ADCTERU16S000032945. A sostegno di quanto dedotto l'appellante deposita copia dell'avviso di ricevimento sia in scansione del formato cartaceo che direttamente in formato digitale (allegati nn. 4 e 5 della produzione dell'appellante).
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Nominativo_1 dichiaratasi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 06 febbraio 2024.
In data 28 marzo 2024 si costituisce in giudizio l'avvocato Resistente_1 eccependo in primo luogo l'inammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti per violazione del disposto del primo comma dell'art.58 del D.Lgs. n.546/92.
Eccepisce inoltre la non riconducibilità alla comunicazione di esito del controllo formale del plico ritirato in data 25 giugno 2019 in quanto tanto l'avviso di ricevimento (allegato 4 della produzione dell'appellante) quanto la “ricevuta digitale di ritorno” (allegato 5 della produzione dell'appellante) recano un numero identificativo “ADRTERU16S000032945” che non trova alcuna corrispondenza nella comunicazione di irregolarità.
L'avvocato Resistente_1 propone altresì appello incidentale contestando la parte della sentenza di prime cure che ha ritenuto infondata l'eccezione inerente il difetto di motivazione della cartella di pagamento. In particolar modo eccepisce il difetto di motivazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36ter del DPR n.600/73 non preceduta dalla regolare notifica della comunicazione dell'esito del controllo formale.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello principale, di accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 03 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'AD riportandosi integralmente a quanto evidenziato nell'appello dall'ADR associandosi alle deduzioni e richieste.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello.
In data 14 aprile 2024 l'ADR deposita memorie illustrative sostenendo la legittimità della produzione in appello di nuovi documenti indispensabili per la decisione.
Ancora in data 14 aprile 2024 l'ADR deposita controdeduzione all'appello incidentale sostenendone l'infondatezza e ribadendo la legittimità del deposito di nuovi documenti nel giudizio di appello.
In data 19 luglio 2025 l'ADR deposita comparsa di costituzione del novo difensore, avvocato Difensore_1
, che si riporta alle conclusioni già rassegnate dal precedente difensore chiedendone l'integrale accoglimento.
In data 03 settembre 2025 l'ADR deposita nuovamente la medesima comparsa di costituzione già depositata il 19 luglio 2025.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia la Corte che l'appellante Agenzia DE RA CO ha proposto appello avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato Nominativo_1 poi sostituito dall'avvocato Difensore_1.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia DE RA-CO è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale. La deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti.
(in tal senso, Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'ADR, come detto, si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Nominativo_1 poi sostituito dall'avvocato Difensore_1 ma entrambe le procure versate in atti ed allegata all'atto di appello ed alla memoria non contengono alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti.
Assorbito l'appello incidentale.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che il citato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità
è successivo alla proposizione dell'atto di appello. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione DE spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
NE PA, TO
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 634/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 757/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187125686000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste DE parti:
le parti si riportano agli atti il dipositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 06 febbraio 2024 all'avvocato Resistente_1, procuratore di sé medesimo, ed all'Agenzia DE RA (di seguito, per brevità, anche semplicemente “AD”), l'Agenzia DE RA CO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADR”) impugna la sentenza n.757/1/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 15 gennaio 2024
e depositata il 17 gennaio 2024.
Nel giudizio di prime cure l'avvocato Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720200187125686000 avente per oggetto l'IRPEF e relative addizionali per l'anno d'imposta 2016 per complessivi €.720,85. Deduceva il contribuente che la cartella veniva emessa a seguito di un controllo formale ex art.36ter del DPR n.600/73.
Eccepiva il contribuente l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notifica della “Comunicazione degli esiti del controllo formale del 30-05-2019, codice atto numero
00755171782” indicata nella cartella impugnata.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADR sostenendo la corretta motivazione della cartella di pagamento ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività riconducibile all'Ente creditore.
L'AD non si costituiva in giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso condannando sia l'AD che l'ADR al pagamento DE spese di lite liquidate in €.200,00 per ciascuna DE parti soccombenti oltre c.u. ed accessori di legge.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “L'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato è infondata, atteso che è comprensibile l'iter logico-giuridico sotteso, che ha comunque consentito al ricorrente di svolgere le sue difese, anche di merito.
Peraltro non risulta provato, onere che competeva a parte resistente, l'invio al contribuente della necessaria comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento;
le spese di lite seguono la soccombenza.”.
L'ADR impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità e l'illegittimità. In particolare eccepisce l'appellante che la Comunicazione degli esiti del controllo formale è stata correttamente notificata in data 25 giugno 2019 con raccomandata n. raccomandata A.R. n.
ADCTERU16S000032945. A sostegno di quanto dedotto l'appellante deposita copia dell'avviso di ricevimento sia in scansione del formato cartaceo che direttamente in formato digitale (allegati nn. 4 e 5 della produzione dell'appellante).
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Nominativo_1 dichiaratasi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 06 febbraio 2024.
In data 28 marzo 2024 si costituisce in giudizio l'avvocato Resistente_1 eccependo in primo luogo l'inammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti per violazione del disposto del primo comma dell'art.58 del D.Lgs. n.546/92.
Eccepisce inoltre la non riconducibilità alla comunicazione di esito del controllo formale del plico ritirato in data 25 giugno 2019 in quanto tanto l'avviso di ricevimento (allegato 4 della produzione dell'appellante) quanto la “ricevuta digitale di ritorno” (allegato 5 della produzione dell'appellante) recano un numero identificativo “ADRTERU16S000032945” che non trova alcuna corrispondenza nella comunicazione di irregolarità.
L'avvocato Resistente_1 propone altresì appello incidentale contestando la parte della sentenza di prime cure che ha ritenuto infondata l'eccezione inerente il difetto di motivazione della cartella di pagamento. In particolar modo eccepisce il difetto di motivazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36ter del DPR n.600/73 non preceduta dalla regolare notifica della comunicazione dell'esito del controllo formale.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello principale, di accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 03 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'AD riportandosi integralmente a quanto evidenziato nell'appello dall'ADR associandosi alle deduzioni e richieste.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello.
In data 14 aprile 2024 l'ADR deposita memorie illustrative sostenendo la legittimità della produzione in appello di nuovi documenti indispensabili per la decisione.
Ancora in data 14 aprile 2024 l'ADR deposita controdeduzione all'appello incidentale sostenendone l'infondatezza e ribadendo la legittimità del deposito di nuovi documenti nel giudizio di appello.
In data 19 luglio 2025 l'ADR deposita comparsa di costituzione del novo difensore, avvocato Difensore_1
, che si riporta alle conclusioni già rassegnate dal precedente difensore chiedendone l'integrale accoglimento.
In data 03 settembre 2025 l'ADR deposita nuovamente la medesima comparsa di costituzione già depositata il 19 luglio 2025.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia la Corte che l'appellante Agenzia DE RA CO ha proposto appello avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato Nominativo_1 poi sostituito dall'avvocato Difensore_1.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia DE RA-CO è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale. La deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti.
(in tal senso, Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'ADR, come detto, si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Nominativo_1 poi sostituito dall'avvocato Difensore_1 ma entrambe le procure versate in atti ed allegata all'atto di appello ed alla memoria non contengono alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti.
Assorbito l'appello incidentale.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che il citato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità
è successivo alla proposizione dell'atto di appello. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione DE spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.