Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 344
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale

    I primi giudici hanno ritenuto non provato l'invio al contribuente della necessaria comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione processuale del difensore

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate - CO è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato come regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale e previa specifica e motivata deliberazione dell'Ente. La mancanza di tale deliberazione determina la nullità del mandato alle liti, comportando il difetto di legittimazione processuale del difensore e l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    L'appello incidentale è stato dichiarato assorbito a seguito dell'inammissibilità dell'appello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 344
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 344
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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