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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1125/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5941/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 590 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 809/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'avviso di accertamento in rettifica n. 590 emesso dal Comune di Roma Capitale per omesso versamento parziale dell'Imu dovuta per l'anno 2018 con riferimento alla concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare “Ricorrente_1”, ubicata in Lido di Ostia.
La pretesa ricorrente si fonda essenzialmente su due considerazioni: 1) parte della originaria concessione, sin dagli anni 2012, 2013 e 2014, è stata ceduta in “sub- concessione” ad altre tre distinte società Società_1, Società_2 e la Società_3) come risulta da formali determinazione dirigenziale dell'Amministrazione Capitolina che ha autorizzato la “sub-concessione”; 2) l'accertamento fa riferimento a fabbricati e a porzioni di arenile non più esistenti per effetto di mareggiate violente che si sono verificate prima dell'anno 2018.
In primo grado Roma Capitale si è costituita ed ha resistito. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00.
Avverso la sentenza di primo grado n. 6445/2024 del 14 maggio 2024, la società Ricorrente_1 ha proposto appello riproducendo, come vizi della sentenza, le argomentazioni contenute nel ricorso originario. In particolare, l'appellante ha ribadito che con le determine dirigenziali citate, il godimento da parte dei beni è passato ai “subconcessionari” che sono, quindi, diventati gli unici soggetti passivi del tributo.
L'appellante ha poi ribadito che la insussistenza degli immobili e di parte della spiaggia risulta incontrovertibilmente dalla verificazione disposta dal Tar e disattesa dal giudice di primo grado.
Si è costituita Roma Capitale che ha resistito evidenziando che il rapporto concessorio originario non è venuto meno per cui l'appellante continua ad essere il soggetto passivo dell'imu. Quanto alla riduzione dell'Imu la stessa non spetta non essendo stata rispettata la procedura prevista in caso di danneggiamento e distruzione del bene e non essendo stata fornita la prova della distruzione di parte dei beni concessori alla data del 2018.
La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 16.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo in parte.
Va disatteso il primo motivo di gravame, in quanto, come correttamente chiarito dal giudice di primo grado, nella fattispecie non siamo in presenza di tre nuove concessioni, sostitutive di quella originaria in favore della Ricorrente_1. Siamo invece in presenza di tre provvedimenti dirigenziali che hanno autorizzato a far utilizzare parte dei beni oggetto della concessione da soggetti terzi. Resta inalterato il rapporto con il concessorio originario, per cui il concessionario è sempre la società appellante, la quale è quindi tenuta al pagamento dell'imposta. La “subconcessione” invocata da parte appellante altro non è che un rapporto negoziale tra privati, non rilevante ai fini del tributo.
Quanto al secondo motivo, invece, si ritiene fondato l'appello e con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado. L'erosione di parte della spiaggia e la inutilizzabilità di parte dei fabbricati siti sull'area demaniale in concessione risultano incontrovertibilmente accertati dalla verificazione disposta dal Tar. Non condivisibile è anche l'affermazione del giudice di primo grado circa il fatto che la verificazione è del 2019, mentre il periodo di imposta in questione è del 2018. In effetti, come evidenziato dall'appellante, nella verificazione si da atto che i fenomeni erosivi in questione risalgono a diversi anni prima e quindi anche prima del 2018. Non può essere neanche condivisa la eccezione di Roma capitale, che invoca il mancato rispetto delle formalità previste per ottenere la riduzione dell'imposta. E' giurisprudenza costante di questa sezione, ritenere che il dato sostanziale se accertato, prevale su quello meramente formale per il principio della capacità contributiva.
Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto in parte in quanto va riconosciuta la soggettività passiva dell'appellante, ma il tributo va riliquidato tenendo presente le circostanze di fatto accertate in sede di verificazione disposta dal giudice amministrativo. Le spese vanno compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie in parte l'appello come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5941/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 590 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 809/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'avviso di accertamento in rettifica n. 590 emesso dal Comune di Roma Capitale per omesso versamento parziale dell'Imu dovuta per l'anno 2018 con riferimento alla concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare “Ricorrente_1”, ubicata in Lido di Ostia.
La pretesa ricorrente si fonda essenzialmente su due considerazioni: 1) parte della originaria concessione, sin dagli anni 2012, 2013 e 2014, è stata ceduta in “sub- concessione” ad altre tre distinte società Società_1, Società_2 e la Società_3) come risulta da formali determinazione dirigenziale dell'Amministrazione Capitolina che ha autorizzato la “sub-concessione”; 2) l'accertamento fa riferimento a fabbricati e a porzioni di arenile non più esistenti per effetto di mareggiate violente che si sono verificate prima dell'anno 2018.
In primo grado Roma Capitale si è costituita ed ha resistito. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00.
Avverso la sentenza di primo grado n. 6445/2024 del 14 maggio 2024, la società Ricorrente_1 ha proposto appello riproducendo, come vizi della sentenza, le argomentazioni contenute nel ricorso originario. In particolare, l'appellante ha ribadito che con le determine dirigenziali citate, il godimento da parte dei beni è passato ai “subconcessionari” che sono, quindi, diventati gli unici soggetti passivi del tributo.
L'appellante ha poi ribadito che la insussistenza degli immobili e di parte della spiaggia risulta incontrovertibilmente dalla verificazione disposta dal Tar e disattesa dal giudice di primo grado.
Si è costituita Roma Capitale che ha resistito evidenziando che il rapporto concessorio originario non è venuto meno per cui l'appellante continua ad essere il soggetto passivo dell'imu. Quanto alla riduzione dell'Imu la stessa non spetta non essendo stata rispettata la procedura prevista in caso di danneggiamento e distruzione del bene e non essendo stata fornita la prova della distruzione di parte dei beni concessori alla data del 2018.
La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 16.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo in parte.
Va disatteso il primo motivo di gravame, in quanto, come correttamente chiarito dal giudice di primo grado, nella fattispecie non siamo in presenza di tre nuove concessioni, sostitutive di quella originaria in favore della Ricorrente_1. Siamo invece in presenza di tre provvedimenti dirigenziali che hanno autorizzato a far utilizzare parte dei beni oggetto della concessione da soggetti terzi. Resta inalterato il rapporto con il concessorio originario, per cui il concessionario è sempre la società appellante, la quale è quindi tenuta al pagamento dell'imposta. La “subconcessione” invocata da parte appellante altro non è che un rapporto negoziale tra privati, non rilevante ai fini del tributo.
Quanto al secondo motivo, invece, si ritiene fondato l'appello e con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado. L'erosione di parte della spiaggia e la inutilizzabilità di parte dei fabbricati siti sull'area demaniale in concessione risultano incontrovertibilmente accertati dalla verificazione disposta dal Tar. Non condivisibile è anche l'affermazione del giudice di primo grado circa il fatto che la verificazione è del 2019, mentre il periodo di imposta in questione è del 2018. In effetti, come evidenziato dall'appellante, nella verificazione si da atto che i fenomeni erosivi in questione risalgono a diversi anni prima e quindi anche prima del 2018. Non può essere neanche condivisa la eccezione di Roma capitale, che invoca il mancato rispetto delle formalità previste per ottenere la riduzione dell'imposta. E' giurisprudenza costante di questa sezione, ritenere che il dato sostanziale se accertato, prevale su quello meramente formale per il principio della capacità contributiva.
Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto in parte in quanto va riconosciuta la soggettività passiva dell'appellante, ma il tributo va riliquidato tenendo presente le circostanze di fatto accertate in sede di verificazione disposta dal giudice amministrativo. Le spese vanno compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie in parte l'appello come in motivazione. Spese compensate.