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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
difeso dall'avv. Serena Bini;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, difesa dall'avv. Lorenza Razzi;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO -sede
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per Voglia il Tribunale di Prato pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti Parte_1
condizioni: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Affidare il figlio minore con modalità Per_1 pagina 1 di 6 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre. Salvi diversi accordi fra i genitori, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi a CP_2
settimana prendendo il bimbo all'uscita dell'asilo (in futuro all'uscita della scuola), e riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena;
il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé a CP_2
weekend alterni, inizialmente senza pernottamento, prendendo il bimbo il sabato mattina e riaccompagnandolo dalla madre la sera dopo cena, per poi riprenderlo la mattina seguente e riaccompagnarlo nuovamente dalla madre la domenica sera dopo cena;
successivamente – se CP_2
non manifesterà segni di disagio – un intero weekend comprensivo di pernottamento dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena;
le festività civili e religiose del calendario italiano verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le ferie estive, trascorrerà CP_2 CP_2
almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Confermare l'ordinanza presidenziale, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento ordinario di con l'importo CP_2 mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta) rivalutabile annualmente su base Istat, e che l'assegno unico familiare continui ad essere percepito interamente dalla madre in virtù della collocazione prevalente del figlio presso di lei. Disporre che le spese straordinarie per il figlio, e comunque quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche, vengano sopportate al 50% da ciascun genitore. Tenuto conto che la Sig.ra non ha ancora reperito un'occupazione, e che a settembre 2025 Controparte_1
l'ingresso anticipato di a scuola, consentirà alla madre una maggiore flessibilità di orario sul CP_2 mercato del lavoro, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disporre la riduzione ad € 100,00
(euro cento) dell'importo mensile con il quale il Sig. contribuirà al mantenimento della Parte_1
moglie, fintanto che la stessa non avrà un impiego, ovvero stabilire la diversa somma dovuta al suddetto titolo, rivalutabile annualmente su base Istat. Niente disporsi in ordine alla casa coniugale di proprietà del Sig. nella quale è rimasto ad abitare il ricorrente. Compensare Parte_1
integralmente le spese del giudizio.
per voglia il Tribunale:Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri Controparte_1
e i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Affidare il Controparte_1 Parte_1
figlio minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Per_1
anagrafica presso la madre. Disporre il diritto di visita e frequentazione padre-figlio, salvi diversi accordi fra i genitori, come segue: due pomeriggi a settimana prendendo il bimbo all'uscita dell'asilo (in futuro all'uscita della scuola), e riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena;
il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alterni, inizialmente senza pernottamento, prendendo il bimbo il CP_2
sabato mattina e riaccompagnandolo dalla madre la sera dopo cena, per poi riprenderlo la mattina seguente e riaccompagnarlo nuovamente dalla madre la domenica sera dopo cena;
successivamente, se pagina 2 di 6 non manifesterà segni di disagio, un intero weekend comprensivo di pernottamento dal sabato CP_2
mattina fino alla domenica sera dopo cena;
le festività civili e religiose del calendario italiano verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le ferie estive, trascorrerà CP_2 CP_2
almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
Porre a carico del Sig. Pt_1
un assegno mensile di Euro 350,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, da
[...]
corrispondersi fin dalla domanda e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Oltre al 70%, ovvero la diversa percentuale di Giustizia, delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita del minore, come previste da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Prato, diversa percentuale dovuta alla disparità della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi. L'assegno unico erogato dall' sarà integralmente percepito dalla madre, CP_3 [...]
in qualità di collocataria della prole minore. PORRE a carico del Sig. un CP_1 Parte_1
assegno mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, o quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia, somma che dovrà corrispondersi fin dal deposito della domanda e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
somma da corrispondersi fino al momento in cui
[...]
avrà reperito una propria attività lavorativa. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il CP_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Niente da disporsi in ordine alla casa che fu coniugale, di proprietà esclusiva di nella quale questi è rimasto a vivere. Disporre che Parte_1
possa ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé Controparte_1
stessa e il figlio minore, in difetto di assenso, senza giustificato motivo, del coniuge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale da Parte_1
con la quale ha contratto matrimonio in Vernio il 21 febbraio 2020 e con la quale Controparte_1
ha avuto il figlio n. il 21 ottobre 2021. Per_1
Nel corso del giudizio, le parti hanno trovato un accordo relativamente all'affido del minore, alla sua collocazione presso la madre e alle modalità di visita padre\figlio.
Le parti, invece, non hanno trovato un accordo nè con riferimento all'entità dell'assegno separatile richiesto dalla né sull'assegno di mantenimento del minore da porre a carico del ricorrente. CP_1
A questo proposito, l'ordinanza presidenziale a stabilito un assegno di mantenimento in favore della resistente pari a € 300,00 mensili (fino al perdurare del collocamento in casa famiglia e della pagina 3 di 6 inoccupazione) e un assegno per il figlio a carico del padre di € 250,00 oltre l'assegno unico per intero
(ovvero € 439,00 complessivi fino a che la non lo avesse effettivamente riscosso). CP_1
Dalle conclusioni delle parti, come sopra riportate, risulta che:
a) La attualmente non occupata, ha concluso chiedendo un assegno separatile di € CP_1
200,00 mensili;
il sul presupposto che dal mese di settembre 2025 il minore frequenterà Pt_1 la scuola materna e la madre avrà tempo per cercare un'occupazione, ha chiesto la riduzione dell'assegno a € 100,00 mensili.
b) La ha chiesto che il mantenimento di sia determinato in € 350,00 mensili, oltre CP_1 Per_1
al 70% delle spese straordinarie;
il invece, ha chiesto che il contributo sia determinato in Pt_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione giudiziale.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale delle parti;
i coniugi, infatti, hanno cessato da tempo la convivenza e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
L'affidamento, il collocamento e le modalità di visita del genitore non collocatario.
Ritiene, altresì, il Collegio che le condizioni proposte dalle parti in ordine all'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario possano essere accolte.
Appare smorzato rispetto alla fase iniziale del giudizio il conflitto tra i genitori;
con riferimento al rapporto padre figlio, esaminato dal Servizio sociale nel corso degli incontri osservati, risulta che: “Il padre si è dimostrato accogliente e contento di vedere In molte occasioni è riuscito a creare dei CP_2
momenti di gioco con il minore che lo hanno fatto divertire, trascorrendo insieme il tempo senza la necessità che l'educatrice intervenisse per favorire l' interazione tra il padre ed il minore. Durante gli incontri sono state osservate dimostrazioni di affetto del padre verso il bambino, spesso ricambiate da che si è dimostrato sempre più aperto ad incontrare il padre fuori dallo spazio neutro. Il signor CP_2
ha sempre dato dimostrazione di saper creare un ambiente sereno e tranquillo in cui poter Pt_1
condividere dei momenti piacevoli con il minore. Soprattutto nei primi incontri, quando ha CP_2
mostrato delle difficoltà a separarsi dalla madre, il signor ha saputo tranquillizzare il figlio e Pt_1 conquistare la sua attenzione, mettendolo a proprio agio o stimolandolo in alcune attività ludiche.”
Non vi sono, dunque, allo stato, ragioni per escludere la capacità genitoriale del padre.
Le richieste economiche della resistente per sé e per il mantenimento del figlio.
Quanto alle richieste economiche, la situazione reddituale e patrimoniale è la seguente:
pagina 4 di 6 la non è titolare di beni immobili e non è occupata;
non risulta aver lasciato la casa CP_1
famiglia ma sta imparando l'italiano, dato che è venuta in Italia solo a seguito del matrimonio e non ha mai lavorato in precedenza.
Il invece, è proprietario dell'immobile in cui abita;
nell'anno 2025 (cfr. CUD 2025) ha avuto Pt_1
un reddito lordo di € 28.784,60 lavorando per Filconter s.r.l.; dal 10 febbraio 2025 ha un nuovo lavoro alla Pratex s.r.l. (cfr. contratto in atti) e, dalla busta paga del feb 25 risulta aver percepito per 22 giorni di lavoro € 1649,00.
Tenuto conto che il è stato l'unica fonte di reddito della famiglia nel corso del matrimonio e Pt_1
che la non ha ancora un lavoro, può essere accolta la domanda della resistente di vedersi CP_1
riconosciuto, entro il cinque del mese, un assegno separatile di € 200,00, a decorrere dalla presente sentenza;
dal deposito del ricorso alla sentenza, l'assegno è da quantificarsi nella misura di € 300,00, come riconosciuto in sede presidenziale;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore ritiene il collegio, valutate le diverse Per_1
condizioni economiche, che l'assegno di mantenimento, da pagarsi entro il giorno cinque del mese, debba essere individuato nella misura di € 300,00 mensili, a decorrere dalla presente sentenza;
dal ricorso alla sentenza in € 250,00 mensili, come da ordinanza presidenziale;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Alla deve essere anche riconosciuto integralmente l'assegno unico per il figlio. CP_1
Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio, in ragione della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
-affida il figlio minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la madre;
-dispone che il padre possa tenere con sé il figlio, salvi diversi accordi fra i genitori, come segue: due pomeriggi a settimana prendendo il bimbo all'uscita dell'asilo (in futuro all'uscita della scuola), e riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena;
a weekend alterni, inizialmente senza pernottamento, prendendo il bimbo il sabato mattina e riaccompagnandolo dalla madre la sera dopo cena, per poi riprenderlo la mattina seguente e riaccompagnarlo nuovamente dalla madre la domenica sera dopo cena;
successivamente, se non manifesterà segni di disagio, un intero weekend CP_2
pagina 5 di 6 comprensivo di pernottamento dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena;
le festività civili e religiose del calendario italiano verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore;
CP_2
durante le ferie estive, trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun CP_2
genitore;
-dispone che versi ad , entro il cinque del mese, la somma di € Parte_1 Controparte_1
200,00, a decorrere dalla sentenza;
dal ricorso alla sentenza la somma di € 300,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-dispone che versi ad , a titolo di mantenimento del figlio minore, Parte_1 Controparte_1
entro il cinque del mese, la somma di € 300,00, a decorrere dalla sentenza;
dal ricorso alla sentenza la somma di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-l'assegno unico sarà riscosso integralmente da;
Controparte_1
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Prato, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
difeso dall'avv. Serena Bini;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, difesa dall'avv. Lorenza Razzi;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO -sede
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per Voglia il Tribunale di Prato pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti Parte_1
condizioni: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Affidare il figlio minore con modalità Per_1 pagina 1 di 6 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre. Salvi diversi accordi fra i genitori, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi a CP_2
settimana prendendo il bimbo all'uscita dell'asilo (in futuro all'uscita della scuola), e riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena;
il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé a CP_2
weekend alterni, inizialmente senza pernottamento, prendendo il bimbo il sabato mattina e riaccompagnandolo dalla madre la sera dopo cena, per poi riprenderlo la mattina seguente e riaccompagnarlo nuovamente dalla madre la domenica sera dopo cena;
successivamente – se CP_2
non manifesterà segni di disagio – un intero weekend comprensivo di pernottamento dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena;
le festività civili e religiose del calendario italiano verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le ferie estive, trascorrerà CP_2 CP_2
almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Confermare l'ordinanza presidenziale, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento ordinario di con l'importo CP_2 mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta) rivalutabile annualmente su base Istat, e che l'assegno unico familiare continui ad essere percepito interamente dalla madre in virtù della collocazione prevalente del figlio presso di lei. Disporre che le spese straordinarie per il figlio, e comunque quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche, vengano sopportate al 50% da ciascun genitore. Tenuto conto che la Sig.ra non ha ancora reperito un'occupazione, e che a settembre 2025 Controparte_1
l'ingresso anticipato di a scuola, consentirà alla madre una maggiore flessibilità di orario sul CP_2 mercato del lavoro, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disporre la riduzione ad € 100,00
(euro cento) dell'importo mensile con il quale il Sig. contribuirà al mantenimento della Parte_1
moglie, fintanto che la stessa non avrà un impiego, ovvero stabilire la diversa somma dovuta al suddetto titolo, rivalutabile annualmente su base Istat. Niente disporsi in ordine alla casa coniugale di proprietà del Sig. nella quale è rimasto ad abitare il ricorrente. Compensare Parte_1
integralmente le spese del giudizio.
per voglia il Tribunale:Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri Controparte_1
e i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Affidare il Controparte_1 Parte_1
figlio minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Per_1
anagrafica presso la madre. Disporre il diritto di visita e frequentazione padre-figlio, salvi diversi accordi fra i genitori, come segue: due pomeriggi a settimana prendendo il bimbo all'uscita dell'asilo (in futuro all'uscita della scuola), e riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena;
il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alterni, inizialmente senza pernottamento, prendendo il bimbo il CP_2
sabato mattina e riaccompagnandolo dalla madre la sera dopo cena, per poi riprenderlo la mattina seguente e riaccompagnarlo nuovamente dalla madre la domenica sera dopo cena;
successivamente, se pagina 2 di 6 non manifesterà segni di disagio, un intero weekend comprensivo di pernottamento dal sabato CP_2
mattina fino alla domenica sera dopo cena;
le festività civili e religiose del calendario italiano verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le ferie estive, trascorrerà CP_2 CP_2
almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
Porre a carico del Sig. Pt_1
un assegno mensile di Euro 350,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, da
[...]
corrispondersi fin dalla domanda e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Oltre al 70%, ovvero la diversa percentuale di Giustizia, delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita del minore, come previste da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Prato, diversa percentuale dovuta alla disparità della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi. L'assegno unico erogato dall' sarà integralmente percepito dalla madre, CP_3 [...]
in qualità di collocataria della prole minore. PORRE a carico del Sig. un CP_1 Parte_1
assegno mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, o quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia, somma che dovrà corrispondersi fin dal deposito della domanda e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
somma da corrispondersi fino al momento in cui
[...]
avrà reperito una propria attività lavorativa. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il CP_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Niente da disporsi in ordine alla casa che fu coniugale, di proprietà esclusiva di nella quale questi è rimasto a vivere. Disporre che Parte_1
possa ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé Controparte_1
stessa e il figlio minore, in difetto di assenso, senza giustificato motivo, del coniuge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale da Parte_1
con la quale ha contratto matrimonio in Vernio il 21 febbraio 2020 e con la quale Controparte_1
ha avuto il figlio n. il 21 ottobre 2021. Per_1
Nel corso del giudizio, le parti hanno trovato un accordo relativamente all'affido del minore, alla sua collocazione presso la madre e alle modalità di visita padre\figlio.
Le parti, invece, non hanno trovato un accordo nè con riferimento all'entità dell'assegno separatile richiesto dalla né sull'assegno di mantenimento del minore da porre a carico del ricorrente. CP_1
A questo proposito, l'ordinanza presidenziale a stabilito un assegno di mantenimento in favore della resistente pari a € 300,00 mensili (fino al perdurare del collocamento in casa famiglia e della pagina 3 di 6 inoccupazione) e un assegno per il figlio a carico del padre di € 250,00 oltre l'assegno unico per intero
(ovvero € 439,00 complessivi fino a che la non lo avesse effettivamente riscosso). CP_1
Dalle conclusioni delle parti, come sopra riportate, risulta che:
a) La attualmente non occupata, ha concluso chiedendo un assegno separatile di € CP_1
200,00 mensili;
il sul presupposto che dal mese di settembre 2025 il minore frequenterà Pt_1 la scuola materna e la madre avrà tempo per cercare un'occupazione, ha chiesto la riduzione dell'assegno a € 100,00 mensili.
b) La ha chiesto che il mantenimento di sia determinato in € 350,00 mensili, oltre CP_1 Per_1
al 70% delle spese straordinarie;
il invece, ha chiesto che il contributo sia determinato in Pt_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione giudiziale.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale delle parti;
i coniugi, infatti, hanno cessato da tempo la convivenza e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
L'affidamento, il collocamento e le modalità di visita del genitore non collocatario.
Ritiene, altresì, il Collegio che le condizioni proposte dalle parti in ordine all'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario possano essere accolte.
Appare smorzato rispetto alla fase iniziale del giudizio il conflitto tra i genitori;
con riferimento al rapporto padre figlio, esaminato dal Servizio sociale nel corso degli incontri osservati, risulta che: “Il padre si è dimostrato accogliente e contento di vedere In molte occasioni è riuscito a creare dei CP_2
momenti di gioco con il minore che lo hanno fatto divertire, trascorrendo insieme il tempo senza la necessità che l'educatrice intervenisse per favorire l' interazione tra il padre ed il minore. Durante gli incontri sono state osservate dimostrazioni di affetto del padre verso il bambino, spesso ricambiate da che si è dimostrato sempre più aperto ad incontrare il padre fuori dallo spazio neutro. Il signor CP_2
ha sempre dato dimostrazione di saper creare un ambiente sereno e tranquillo in cui poter Pt_1
condividere dei momenti piacevoli con il minore. Soprattutto nei primi incontri, quando ha CP_2
mostrato delle difficoltà a separarsi dalla madre, il signor ha saputo tranquillizzare il figlio e Pt_1 conquistare la sua attenzione, mettendolo a proprio agio o stimolandolo in alcune attività ludiche.”
Non vi sono, dunque, allo stato, ragioni per escludere la capacità genitoriale del padre.
Le richieste economiche della resistente per sé e per il mantenimento del figlio.
Quanto alle richieste economiche, la situazione reddituale e patrimoniale è la seguente:
pagina 4 di 6 la non è titolare di beni immobili e non è occupata;
non risulta aver lasciato la casa CP_1
famiglia ma sta imparando l'italiano, dato che è venuta in Italia solo a seguito del matrimonio e non ha mai lavorato in precedenza.
Il invece, è proprietario dell'immobile in cui abita;
nell'anno 2025 (cfr. CUD 2025) ha avuto Pt_1
un reddito lordo di € 28.784,60 lavorando per Filconter s.r.l.; dal 10 febbraio 2025 ha un nuovo lavoro alla Pratex s.r.l. (cfr. contratto in atti) e, dalla busta paga del feb 25 risulta aver percepito per 22 giorni di lavoro € 1649,00.
Tenuto conto che il è stato l'unica fonte di reddito della famiglia nel corso del matrimonio e Pt_1
che la non ha ancora un lavoro, può essere accolta la domanda della resistente di vedersi CP_1
riconosciuto, entro il cinque del mese, un assegno separatile di € 200,00, a decorrere dalla presente sentenza;
dal deposito del ricorso alla sentenza, l'assegno è da quantificarsi nella misura di € 300,00, come riconosciuto in sede presidenziale;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore ritiene il collegio, valutate le diverse Per_1
condizioni economiche, che l'assegno di mantenimento, da pagarsi entro il giorno cinque del mese, debba essere individuato nella misura di € 300,00 mensili, a decorrere dalla presente sentenza;
dal ricorso alla sentenza in € 250,00 mensili, come da ordinanza presidenziale;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Alla deve essere anche riconosciuto integralmente l'assegno unico per il figlio. CP_1
Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio, in ragione della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
-affida il figlio minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la madre;
-dispone che il padre possa tenere con sé il figlio, salvi diversi accordi fra i genitori, come segue: due pomeriggi a settimana prendendo il bimbo all'uscita dell'asilo (in futuro all'uscita della scuola), e riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena;
a weekend alterni, inizialmente senza pernottamento, prendendo il bimbo il sabato mattina e riaccompagnandolo dalla madre la sera dopo cena, per poi riprenderlo la mattina seguente e riaccompagnarlo nuovamente dalla madre la domenica sera dopo cena;
successivamente, se non manifesterà segni di disagio, un intero weekend CP_2
pagina 5 di 6 comprensivo di pernottamento dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena;
le festività civili e religiose del calendario italiano verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore;
CP_2
durante le ferie estive, trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun CP_2
genitore;
-dispone che versi ad , entro il cinque del mese, la somma di € Parte_1 Controparte_1
200,00, a decorrere dalla sentenza;
dal ricorso alla sentenza la somma di € 300,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-dispone che versi ad , a titolo di mantenimento del figlio minore, Parte_1 Controparte_1
entro il cinque del mese, la somma di € 300,00, a decorrere dalla sentenza;
dal ricorso alla sentenza la somma di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-l'assegno unico sarà riscosso integralmente da;
Controparte_1
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Prato, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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