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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5693/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Piazza Municipio 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 489 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 488 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 487 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 486 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 485 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/07/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, gli avvisi di accertamento del Comune di Salerno nn.485 –
486 - 487- 488 e 489 del 16.01.2024 tutti notificati in data 06.06.2024 relativi alla mancata denuncia TARI per gli anni dal 2018 al 2022 sull'immobile sito in Indirizzo_1 Foglio Dati_Catastali, C/1 cl. 3 mq 21, recanti l'importo del tribute, le sanzioni amministrative, gli interessi e le spese spese di notifica.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente deduceva la Nullità degli Avvisi di Accertamento per violazione di legge e falsa applicazione degli art. 12 D. Lgs. 472/97 in tema di Concorso di Violazioni e continuazione, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità, l'inefficacia, l'invalidità e la nullità con ogni conseguenza.
In data 15.10.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, perorando il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa tributaria come indicata negli atti opposti.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con la sentenza n. 998 del 16/1/2023 la Cassazione ha affermato che in caso di violazioni Tarsu per più periodi di imposta si applica una sanzione unica calcolata con il criterio del cumulo giuridico, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni relativamente a cinque avvisi di accertamento per la TARSU dal 2005 al 2009.
Trattasi infatti di violazione della stessa natura reiterata per più periodi di imposta. Secondo i Giudici della
Suprema Corte dunque la ripetizione dell'omissione nell'intervallo quinquennale è “idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni ed è vincolante per l'ente impositore ai fini del trattamento sanzionatorio. Pertanto, la suddetta omissione per diversi periodi, con riferimento allo stesso tributo, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione, in quanto le condotte omissive sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate“.
Sul punto la Cassazione evidenzia che in tema di Tarsu il D.Lgs. n. 507/93 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno;
posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.
Ferma restando la debenza dei tributi per ogni anno d'imposta, quindi, va rideterminata la sanzione complessivamente applicata, da € 461,49 (cumulo materiale) a € 139,86 (cumulo giuridico).
I provvedimenti impugnati vanno confermati nel resto, non essendo state sollevate eccezioni rispetto alla debenza del tributo e degli oneri accessori.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il sottoscritto Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sez. VII – accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, disponendo la rideterminazione delle sanzioni irrogate con gli atti impugnati in complessivi € 139,86 e rigetta nel resto. Spese compensate.
Il Giudice Unico
F.to IR TO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5693/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Piazza Municipio 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 489 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 488 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 487 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 486 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 485 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/07/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, gli avvisi di accertamento del Comune di Salerno nn.485 –
486 - 487- 488 e 489 del 16.01.2024 tutti notificati in data 06.06.2024 relativi alla mancata denuncia TARI per gli anni dal 2018 al 2022 sull'immobile sito in Indirizzo_1 Foglio Dati_Catastali, C/1 cl. 3 mq 21, recanti l'importo del tribute, le sanzioni amministrative, gli interessi e le spese spese di notifica.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente deduceva la Nullità degli Avvisi di Accertamento per violazione di legge e falsa applicazione degli art. 12 D. Lgs. 472/97 in tema di Concorso di Violazioni e continuazione, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità, l'inefficacia, l'invalidità e la nullità con ogni conseguenza.
In data 15.10.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, perorando il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa tributaria come indicata negli atti opposti.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con la sentenza n. 998 del 16/1/2023 la Cassazione ha affermato che in caso di violazioni Tarsu per più periodi di imposta si applica una sanzione unica calcolata con il criterio del cumulo giuridico, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni relativamente a cinque avvisi di accertamento per la TARSU dal 2005 al 2009.
Trattasi infatti di violazione della stessa natura reiterata per più periodi di imposta. Secondo i Giudici della
Suprema Corte dunque la ripetizione dell'omissione nell'intervallo quinquennale è “idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni ed è vincolante per l'ente impositore ai fini del trattamento sanzionatorio. Pertanto, la suddetta omissione per diversi periodi, con riferimento allo stesso tributo, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione, in quanto le condotte omissive sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate“.
Sul punto la Cassazione evidenzia che in tema di Tarsu il D.Lgs. n. 507/93 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno;
posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.
Ferma restando la debenza dei tributi per ogni anno d'imposta, quindi, va rideterminata la sanzione complessivamente applicata, da € 461,49 (cumulo materiale) a € 139,86 (cumulo giuridico).
I provvedimenti impugnati vanno confermati nel resto, non essendo state sollevate eccezioni rispetto alla debenza del tributo e degli oneri accessori.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il sottoscritto Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sez. VII – accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, disponendo la rideterminazione delle sanzioni irrogate con gli atti impugnati in complessivi € 139,86 e rigetta nel resto. Spese compensate.
Il Giudice Unico
F.to IR TO