Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2025, proposto da
Ida ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ausiello, Carmine Natella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza Dirigenziale di demolizione e riduzione in pristino n. 11/2024 del 13.11.2024, notificata in data 25.11.2024, prot. interno n. 78445 del 15.11.2024, con la quale il Dirigente del Settore VII Pianificazione e Controllo del Territorio - SUE e SUAP, del Comune di Casoria (NA), ha ordinato, anche a carico della ricorrente, quale coerede di IL BA, ex art. 31 d.P.R. 380/2001, la rimozione, demolizione e restituzione in pristino a propria cura e spese, entro 90 (novanta) giorni, delle opere eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi (permesso di costruire), sul lotto di terreno sito in Via Enrico De Nicola, n. 29 (N.C.E.U. Casoria foglio 13- particella 39), costituito dalla realizzazione di due manufatti di circa mq 1170 e di 6135 mc, applicando, altresì, la sanzione pecuniaria massima di euro 20.000,00, ex art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001;
b) ove occorra, della relazione di sopralluogo dell’Arch. Vincenzo Magnifico, prot. 72213/2024 del 22.10.2024, menzionata nel provvedimento di demolizione sub a), di contenuto ignoto, perché
mai comunicata né allegata;
c) ove occorrer possa, del verbale redatto dalla Polizia Edilizia prot. 73006 del 25.10.2024, di contenuto ignoto, perché mai comunicato né allegato;
d) ed ancora, della sanzione pecuniaria irrogata nella misura massima di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis D.P.R. 380/2001, nonché del punto 138 del R.U.E.C., approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 19.4.2018, nello specifico al punto 138.d.;
e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto né altrimenti comunicato e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Casoria di demolizione e riduzione in pristino n. 11/2024 del 13.11.2024, adottata nei relativi confronti quale coerede di IL BA, nella parte in cui con tale provvedimento è stata irrogata una sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00, ex art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001.
Di seguito i mezzi di censura articolati nel ricorso introduttivo del giudizio:
1) in primo luogo, si assume che il provvedimento demolitorio e la connessa sanzione pecuniaria riposerebbero sull’erroneo presupposto che la ricorrente (quale erede IL BA, subentrata per la dipartita del marito IL CL), sia (com)proprietà dell’area (particella n. 39) nonché responsabile degli abusi accertati: al contrario, come emergerebbe dalla perizia tecnica di parte versata in atti, la ricorrente sarebbe estranea alla realizzazione dei due immobili abusivi, e non sarebbe neppure proprietaria della particella 39, che sarebbe, invece, contesa tra la società Autostrada spa e il sig. AI TE (autore degli abusi contestati);
dunque, l’Ente resistente avrebbe dovuto avviare, prima dell’adozione della sanzione demolitoria, un contraddittorio procedimentale con la ricorrente, finalizzato a chiarire l’effettiva titolarità dell’area in questione ai fini di individuare correttamente il legittimato passivo;
2) si lamenta, inoltre, la carenza assoluta dei presupposti, nonché lo sviamento di potere della P.A.: in particolare, l’ente resistente avrebbe applicato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, TUed. (entrata in vigore nell’anno 2014, di cui alla legge 164/2014) agli immobili per cui è causa, nonostante essi fossero stati edificati ben prima dell’entrata in vigore della disposizione;
peraltro, mentre la norma prevede quale presupposto dell’applicazione della sanzione l’avvenuta inottemperanza alla demolizione, nel caso di specie la sanzione sarebbe stata irrogata già con l’ordine demolitorio, senza attendere il decorso dei novanta giorni previsti;
nel caso di specie sull’area non vi sarebbe, poi, nessun vincolo idrogeologico, né ricorrerebbe la fattispecie di cui all’art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001, che costituisce il presupposto per l’applicabilità della massima sanzione pecuniaria;
3) infine, si lamenta la carenza di una adeguata istruttoria.
Si è costituito il Comune di Casoria, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica in data 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale di Casoria le ha irrogato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, TUed., in ragione della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza impartitole nella qualità di erede del Sig. BA IL.
La Sig.ra ZZ contesta, in primo luogo, la propria qualità di legittimata passiva, assumendo di non essere né responsabile della realizzazione degli abusi dei quali si è ingiunta la demolizione, né proprietaria del terreno sul quale essi insistono.
In particolare, la ricorrente prospetta l’erroneo presupposto fattuale su cui si fonda l’ordine demolitorio impugnato, ossia la proprietà della particella 39 del foglio di mappa 13 del catasto immobiliare in capo agli eredi di BA IL (tra cui anche la ricorrente, per il tramite del defunto marito CL IL), posto che detta area, nonché i manufatti abusivi ivi insistenti, risulterebbero intestati alla società Autostrada s.p.a. e al sig. AI TE.
È stato, inoltre, dedotto che per mero errore materiale, in occasione della denuncia di successione di BA IL, gli eredi, con atto datato 11.4.2019 (voltura 11507.1/2019), avrebbero erroneamente inserito nella denuncia di successione anche detta particella n. 39; il Comune di Casoria, dal suo canto, ha confermato di aver emesso l’ordine di demolizione nei riguardi degli intestatari catastali della particella 39.
Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha provveduto alla rettifica della dichiarazione di successione al defunto BA IL, evidenziando di aver ricevuto in eredità unicamente il fabbricato sito a Casoria alla via Cupa San Marciano Parco Vesuvio, catastalmente individuato al foglio 14, particella 25, subalterno 10, categoria A/2, classe 6 (cfr. all.8 della produzione di parte ricorrente).
A tali difese il Comune di Casoria non ha fatto seguire alcuna replica.
3. In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento, alla luce della fondatezza della censura, di carattere assorbente, con la quale si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento in favore della parte ricorrente.
Ed infatti il Collegio, fermo restando il principio giurisprudenziale a mente del quale, in linea generale, un provvedimento vincolato nei presupposti quale l’ordinanza qui impugnata non richiede detto adempimento di carattere formale, ritiene che, nel caso di specie, deve invece apprezzarsi positivamente la censura svolta dalla parte ricorrente: ciò in quanto, nello specifico caso in esame, una pronta attivazione del contraddittorio avrebbe consentito alla parte ricorrente di fare tempestivamente emergere l’errore del quale si è detto, così impedendo l’emissione del provvedimento in discorso.
Resta comunque salvo il potere del Comune procedente di rideterminarsi, se del caso, sulla scorta di elementi di fatto nuovi, non posti alla base dell’atto qui impugnato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che l’adozione del provvedimento contestato sia, comunque, intervenuta sulla scorta di un errore di fatto posto in essere dalla ricorrente, giustifica la compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN AP, Presidente
RI TA, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA | AN AP |
IL SEGRETARIO