TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1010
TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene che, sebbene in linea generale i provvedimenti vincolati non richiedano la comunicazione di avvio del procedimento, nel caso specifico tale adempimento fosse necessario per consentire alla ricorrente di far emergere l'errore di fatto e prevenire l'emissione del provvedimento.

  • Accolto
    Erroneo presupposto fattuale sulla titolarità dell'area e responsabilità

    Il Collegio rileva che la ricorrente ha rettificato la dichiarazione di successione, indicando di aver ereditato un immobile diverso e non la particella in questione. Il Comune non ha replicato a tali difese.

  • Accolto
    Applicazione retroattiva della sanzione pecuniaria

    La decisione di accogliere il ricorso sulla base della mancata comunicazione di avvio del procedimento assorbe anche la censura relativa alla sanzione pecuniaria, che è stata annullata nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente.

  • Accolto
    Irrogazione della sanzione prima del decorso dei termini per la demolizione

    La decisione di accogliere il ricorso sulla base della mancata comunicazione di avvio del procedimento assorbe anche la censura relativa alla sanzione pecuniaria, che è stata annullata nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1010
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1010
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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