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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.11617/2025 R.V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione civile –
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori:
Dott. CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott. FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di adozione pervenuta telematicamente in data 18 novembre 2025 da Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. e nata a [...] il
[...] C.F._1 Parte_2
27.10.1961, C.F. entrambi residenti in [...]; C.F._2
sentito il relatore;
rilevato che l'adottanda nata il [...] in [...] provincia di Prahova, Parte_3
Romania, C.F. è maggiorenne;
C.F._3
preso atto che gli istanti hanno compiuto gli anni trentacinque di età e che l'età degli stessi supera di almeno diciotto anni quella dell'adottanda;
verificato che e non risultano avere discendenti legittimi o Parte_1 Parte_2 legittimati né naturali;
verificato che l'adottanda non risulta essere già stata adottata da altra persona;
rilevato altresì che all' udienza del 17.12.2025 innanzi il Presidente, gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il consenso per addivenire all'adozione di cui alla richiesta;
rilevato che la madre dell'adottanda, sig.ra ha prestato il proprio assenso Parte_4 all'adozione con dichiarazione notarile in data 21.10.2025 ( doc. 16), mentre il padre, che non ha neppure riconosciuto la figlia, è da anni irreperibile;
visto il parere espresso in data 9.12.2025 dal P.M., favorevole all'accoglimento della domanda;
valutata la convenienza dell'adozione in capo all' adottanda che dall'estate del 2011, quando aveva Pt_3
8 anni, sostanzialmente ha vissuto e tuttora vive assieme con i ricorrenti, fino al raggiungimento della maggiore età in regime di affidamento familiare sulla base di diversi provvedimenti emessi dalle autorità competenti in quanto i genitori non erano in grado di occuparsene per mancanza dei mezzi materiali necessari;
i ricorrenti si sono pertanto presi cura di lei sotto ogni punto di vista, anche sanitario presentando alcune patologie importanti, come fosse una loro figlia e tra loro si è creato un rapporto affettivo Pt_3 molto stretto. sente sporadicamente la madre naturale, mentre non ha alcun contatto con il padre Pt_3 biologico. La decisione di procedere all'adozione è quindi maturata progressivamente ed anche ha Pt_3 espresso il desiderio di formalizzare giuridicamente questa “famiglia” che si è creata da tempo e c'è sempre stata, nonostante le difficoltà anche burocratiche che ha dovuto affrontare per arrivare a questo risultato;
ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratta, quindi, di dare veste giuridica ad un rapporto e legame strettissimo di natura familiare già esistente;
rilevato altresì come fino ad oggi non siano sopravvenute revoche ai consensi prestati;
ritenuto, quanto alla richiesta che il cognome degli adottanti sia posposto anziché anteposto a quello dall'adottanda, che la stessa possa essere accolta in considerazione della volontà comune delle parti;
rilevato che in tal senso del resto, oltre ad essersi espressa da tempo la prevalente giurisprudenza di merito
( cfr. Tribunale di Parma 27.2.2019 n. 2; Triunale di Milano, sez. I, 5.12.2019 n. 83; Tribunale di Milano, sez.
I, 16.1.2020), è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135/2023 che ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto infatti che la Corte Costituzionale ha sottolineato come “entro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare.
Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell'istituto –esemplificativamente evocata – renda ulteriormente palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità. La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età.
In definitiva, è irragionevole e lesivo dell'identità personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto inoltre che l'impossibilità di ottenere l' assenso del padre per irreperibilità dello stesso è agevolmente superabile dal Tribunale ex art. 297, comma 2, c.c.; Visti gli artt. 311 e ss c.c.
DISPONE
Di farsi luogo all'adozione da parte dei ricorrenti nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F. di C.F._1 Parte_2 C.F._2
nata il [...] in [...] provincia di Prahova, Romania, C.F. Parte_3
, e per gli effetti;
C.F._3
DICHIARARSI
CRISAN adottata da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Padova, 20.12.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Caterina Santinello)
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione civile –
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori:
Dott. CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott. FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di adozione pervenuta telematicamente in data 18 novembre 2025 da Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. e nata a [...] il
[...] C.F._1 Parte_2
27.10.1961, C.F. entrambi residenti in [...]; C.F._2
sentito il relatore;
rilevato che l'adottanda nata il [...] in [...] provincia di Prahova, Parte_3
Romania, C.F. è maggiorenne;
C.F._3
preso atto che gli istanti hanno compiuto gli anni trentacinque di età e che l'età degli stessi supera di almeno diciotto anni quella dell'adottanda;
verificato che e non risultano avere discendenti legittimi o Parte_1 Parte_2 legittimati né naturali;
verificato che l'adottanda non risulta essere già stata adottata da altra persona;
rilevato altresì che all' udienza del 17.12.2025 innanzi il Presidente, gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il consenso per addivenire all'adozione di cui alla richiesta;
rilevato che la madre dell'adottanda, sig.ra ha prestato il proprio assenso Parte_4 all'adozione con dichiarazione notarile in data 21.10.2025 ( doc. 16), mentre il padre, che non ha neppure riconosciuto la figlia, è da anni irreperibile;
visto il parere espresso in data 9.12.2025 dal P.M., favorevole all'accoglimento della domanda;
valutata la convenienza dell'adozione in capo all' adottanda che dall'estate del 2011, quando aveva Pt_3
8 anni, sostanzialmente ha vissuto e tuttora vive assieme con i ricorrenti, fino al raggiungimento della maggiore età in regime di affidamento familiare sulla base di diversi provvedimenti emessi dalle autorità competenti in quanto i genitori non erano in grado di occuparsene per mancanza dei mezzi materiali necessari;
i ricorrenti si sono pertanto presi cura di lei sotto ogni punto di vista, anche sanitario presentando alcune patologie importanti, come fosse una loro figlia e tra loro si è creato un rapporto affettivo Pt_3 molto stretto. sente sporadicamente la madre naturale, mentre non ha alcun contatto con il padre Pt_3 biologico. La decisione di procedere all'adozione è quindi maturata progressivamente ed anche ha Pt_3 espresso il desiderio di formalizzare giuridicamente questa “famiglia” che si è creata da tempo e c'è sempre stata, nonostante le difficoltà anche burocratiche che ha dovuto affrontare per arrivare a questo risultato;
ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratta, quindi, di dare veste giuridica ad un rapporto e legame strettissimo di natura familiare già esistente;
rilevato altresì come fino ad oggi non siano sopravvenute revoche ai consensi prestati;
ritenuto, quanto alla richiesta che il cognome degli adottanti sia posposto anziché anteposto a quello dall'adottanda, che la stessa possa essere accolta in considerazione della volontà comune delle parti;
rilevato che in tal senso del resto, oltre ad essersi espressa da tempo la prevalente giurisprudenza di merito
( cfr. Tribunale di Parma 27.2.2019 n. 2; Triunale di Milano, sez. I, 5.12.2019 n. 83; Tribunale di Milano, sez.
I, 16.1.2020), è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135/2023 che ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto infatti che la Corte Costituzionale ha sottolineato come “entro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare.
Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell'istituto –esemplificativamente evocata – renda ulteriormente palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità. La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età.
In definitiva, è irragionevole e lesivo dell'identità personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto inoltre che l'impossibilità di ottenere l' assenso del padre per irreperibilità dello stesso è agevolmente superabile dal Tribunale ex art. 297, comma 2, c.c.; Visti gli artt. 311 e ss c.c.
DISPONE
Di farsi luogo all'adozione da parte dei ricorrenti nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F. di C.F._1 Parte_2 C.F._2
nata il [...] in [...] provincia di Prahova, Romania, C.F. Parte_3
, e per gli effetti;
C.F._3
DICHIARARSI
CRISAN adottata da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Padova, 20.12.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Caterina Santinello)