Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3197
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Insussistenza del periculum in mora

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per difetto di interesse dell'indagato a proporre impugnazione, poiché l'eventuale annullamento del sequestro non avrebbe comportato la restituzione della somma a suo favore, ma in favore del querelante.

  • Inammissibile
    Inosservanza di norme processuali

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, confermando la decisione del Tribunale. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, né sulla posizione della società, limitandosi a contestare il periculum in mora senza censurare il fumus del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3197
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo