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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2025, n. 34840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34840 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di NO LI NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'ammontare dell'indennizzo; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34840 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2025, la Corte di appello di Palermo accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NO LI NA e condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del predetto della somma di euro 191.014,20. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, argomentando che la Corte di appello, vincolata quale giudice di rinvio ai rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, non aveva adempiuto al supplemento valutativo e motivazionale, demandatogli dai giudici di legittimità, in merito alla pluriennale inerzia difensiva del NO LI NA, pur a fronte delle accuse di omicidio mosse nei suoi confronti da più soggetti. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 624 cod.proc.pen., argomentando che l'ordinanza emessa in data 11.7.2023 dalla Corte di appello di Palermo, poi annullata dalla Corte di cassazione, aveva quantificato l'indennizzo spettante al NO LI riducendolo nella misura del 20% avendo riconosciuto un coefficiente di colpa lieve nel comportamento dell'istante e su tale punto l'istante aveva prestato acquiescenza. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ammontare dell'indennizzo; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza 9 di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez.4, 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019), il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. E si è affermato che il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.5,n.41085 del 03/07/2009, Rv.245389); e si è precisato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.5, n.52208 del 30/09/2014, Rv.262116). Nella specie, la Corte territoriale, con pieni poteri cognitivi, ha integrato la motivazione nel senso indicato dalla Cassazione, che aveva indicato quale aspetto da valutare compiutamente la sussistenza della condizione ostativa al 3 riconoscimento dell'indennizzo in relazione ai fatti storici allegati dalla parte resistente a supporto della relativa eccezione. La Corte territoriale, approfondendo tali aspetti, ha evidenziato che i fatti dedotti (contatti del NO con NN BO, già processato per il reato di associazione mafiosa), non avevano avuto alcun rilievo ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario (costituito dalla convergenza delle dichiarazioni rese autonomamente a distanza di tempo dalla compagna del NO e dal collaboratore di giustizia EL NT), non essendo stati menzionati nella richiesta cautelare né considerati rilevante dal Tribunale del riesame che confermava l'ordinanza cautelare;
i fatti in questione, pertanto, non avevano avuto alcuna incidenza causale rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. La motivazione è congrua e logica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, peraltro, propone sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. L'indennizzo liquidato da47giudice della fase rescindente è superiore a quello liquidato dal giudice della fase rescissoria, in assenza di ricorso sul punto da parte del condannato;
su tale punto, pertanto, si è formato il giudicato e l'ordinanza impugnata non poteva rivisitare tale aspetto della decisione;
l'entità dell'indennizzo va, quindi, rideterminata come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità dell'indennizzo che ridetermina in euro 150.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 08/07/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'ammontare dell'indennizzo; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34840 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2025, la Corte di appello di Palermo accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NO LI NA e condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del predetto della somma di euro 191.014,20. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, argomentando che la Corte di appello, vincolata quale giudice di rinvio ai rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, non aveva adempiuto al supplemento valutativo e motivazionale, demandatogli dai giudici di legittimità, in merito alla pluriennale inerzia difensiva del NO LI NA, pur a fronte delle accuse di omicidio mosse nei suoi confronti da più soggetti. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 624 cod.proc.pen., argomentando che l'ordinanza emessa in data 11.7.2023 dalla Corte di appello di Palermo, poi annullata dalla Corte di cassazione, aveva quantificato l'indennizzo spettante al NO LI riducendolo nella misura del 20% avendo riconosciuto un coefficiente di colpa lieve nel comportamento dell'istante e su tale punto l'istante aveva prestato acquiescenza. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ammontare dell'indennizzo; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza 9 di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez.4, 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019), il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. E si è affermato che il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.5,n.41085 del 03/07/2009, Rv.245389); e si è precisato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.5, n.52208 del 30/09/2014, Rv.262116). Nella specie, la Corte territoriale, con pieni poteri cognitivi, ha integrato la motivazione nel senso indicato dalla Cassazione, che aveva indicato quale aspetto da valutare compiutamente la sussistenza della condizione ostativa al 3 riconoscimento dell'indennizzo in relazione ai fatti storici allegati dalla parte resistente a supporto della relativa eccezione. La Corte territoriale, approfondendo tali aspetti, ha evidenziato che i fatti dedotti (contatti del NO con NN BO, già processato per il reato di associazione mafiosa), non avevano avuto alcun rilievo ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario (costituito dalla convergenza delle dichiarazioni rese autonomamente a distanza di tempo dalla compagna del NO e dal collaboratore di giustizia EL NT), non essendo stati menzionati nella richiesta cautelare né considerati rilevante dal Tribunale del riesame che confermava l'ordinanza cautelare;
i fatti in questione, pertanto, non avevano avuto alcuna incidenza causale rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. La motivazione è congrua e logica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, peraltro, propone sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. L'indennizzo liquidato da47giudice della fase rescindente è superiore a quello liquidato dal giudice della fase rescissoria, in assenza di ricorso sul punto da parte del condannato;
su tale punto, pertanto, si è formato il giudicato e l'ordinanza impugnata non poteva rivisitare tale aspetto della decisione;
l'entità dell'indennizzo va, quindi, rideterminata come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità dell'indennizzo che ridetermina in euro 150.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 08/07/2025