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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di conIGlio, in persona dei IGnori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1114 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso –cessazione effetti civili del matrimonio”
TRA
nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Torremaggiore (FG) alla via Roma n. 34, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Ricci, ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Barletta n. 4, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Claudia C.F._2
Graziano ed elettivamente domiciliata come in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, svolta in presenza, i difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 15 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla quale è separato, e che ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzile, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
15/09/1990 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trani (all. 1 1.
Certificato anagrafico contestuale.pdf), Atto n. 303 p. 2 s. A – Anno 1990, contratto in
Trani il 15/09/1990 tra il IG. e la IG.ra ; Parte_1 Controparte_1
Determinare:
1. che nulla più debbano i coniugi corrispondere a titolo di mantenimento reciproco della prole ormai maggiorenne ed economicamente autonoma;
2. avendo stabilito la propria residenza in altro comune da parte della IG.ra , rilasciare la CP_1
casa coniugale in favore del IG, .
3. In ogni caso: con vittoria di spese Parte_1
documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende”.
pagina 2 di 5 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
B) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trani il 15.09.1990 tra il IG. e la IG.ra e annotato nel Registro Parte_1 CP_1
deli Atti di Matrimonio del Comune di Trani, Atto n. 303 p. 2 s. A – Anno 1990; 2. determinare che nulla più i coniugi debbano corrispondere a titolo di mantenimento reciproco e della prole, non avendo gli stessi nulla a pretendere l'uno dall'altro ed essendo
i figli ormai maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
3. rigettare la condanna alle spese come richiesta da controparte;
4. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, cpa 4% e successive spese occorrende”
Alla udienza del 23 dicembre 2024 le parti hanno chiesto di emettere la pronuncia divorzile, nulla disponendo sulle questioni accessorie, con compensazione delle spese, ed i difensori hanno chiesto di decidere la causa.
Indi, il Giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
°°°°°°°°°
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
pagina 3 di 5 - durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno chiesto di emettere pronuncia di divorzio, nulla prevedendo sulle questioni accessorie, concernenti il mantenimento della prole, sul presupposto della autosufficienza della stessa e l'assegno di divorzio: trattandosi di questioni afferenti a diritti disponibili, il
Tribunale si limita a prendere atto della decisione dei coniugi.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Stante l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trani in data 15 settembre 1990 (atto n. 303, p. II, serie A, anno
1990);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. nulla dispone sulle questioni accessorie;
pagina 4 di 5 4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di ConIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di conIGlio, in persona dei IGnori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1114 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso –cessazione effetti civili del matrimonio”
TRA
nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Torremaggiore (FG) alla via Roma n. 34, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Ricci, ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Barletta n. 4, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Claudia C.F._2
Graziano ed elettivamente domiciliata come in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, svolta in presenza, i difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 15 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla quale è separato, e che ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzile, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
15/09/1990 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trani (all. 1 1.
Certificato anagrafico contestuale.pdf), Atto n. 303 p. 2 s. A – Anno 1990, contratto in
Trani il 15/09/1990 tra il IG. e la IG.ra ; Parte_1 Controparte_1
Determinare:
1. che nulla più debbano i coniugi corrispondere a titolo di mantenimento reciproco della prole ormai maggiorenne ed economicamente autonoma;
2. avendo stabilito la propria residenza in altro comune da parte della IG.ra , rilasciare la CP_1
casa coniugale in favore del IG, .
3. In ogni caso: con vittoria di spese Parte_1
documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende”.
pagina 2 di 5 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
B) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trani il 15.09.1990 tra il IG. e la IG.ra e annotato nel Registro Parte_1 CP_1
deli Atti di Matrimonio del Comune di Trani, Atto n. 303 p. 2 s. A – Anno 1990; 2. determinare che nulla più i coniugi debbano corrispondere a titolo di mantenimento reciproco e della prole, non avendo gli stessi nulla a pretendere l'uno dall'altro ed essendo
i figli ormai maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
3. rigettare la condanna alle spese come richiesta da controparte;
4. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, cpa 4% e successive spese occorrende”
Alla udienza del 23 dicembre 2024 le parti hanno chiesto di emettere la pronuncia divorzile, nulla disponendo sulle questioni accessorie, con compensazione delle spese, ed i difensori hanno chiesto di decidere la causa.
Indi, il Giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
°°°°°°°°°
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
pagina 3 di 5 - durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno chiesto di emettere pronuncia di divorzio, nulla prevedendo sulle questioni accessorie, concernenti il mantenimento della prole, sul presupposto della autosufficienza della stessa e l'assegno di divorzio: trattandosi di questioni afferenti a diritti disponibili, il
Tribunale si limita a prendere atto della decisione dei coniugi.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Stante l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trani in data 15 settembre 1990 (atto n. 303, p. II, serie A, anno
1990);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. nulla dispone sulle questioni accessorie;
pagina 4 di 5 4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di ConIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Concetta Potito
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