TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2023
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice MI OI ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2653/2023 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA CE e NZ AR IN
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 P.IVA_1 dello Stato
CONVENUTA
OGGETTO
Divisione comunione pro indiviso, condanna alla restituzione di somme
SINTESI DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha adito l'intestato Tribunale esponendo che: - è titolare della quota Parte_1 ideale di 1/2 della proprietà superficiaria di un compendio immobiliare (appartamento e garage) sito in Borgo a Mozzano, fraz. Valdottavo, meglio identificato nell'atto di citazione;
- la restante
1 quota ideale di 1/2 risulta invece intestata a - i due attuali contitolari avevano CP_1 acquistato i diritti reali in forza dell'atto di "assegnazione di alloggio da società cooperativa a socio" stipulato nel 2011 con corrispondendo un importo pari a euro Controparte_3
72.303,97; - contestualmente, i due acquirenti avevano concluso con Controparte_4 un mutuo ipotecario, che prevedeva il pagamento di 40 rate semestrali;
- tuttavia, dopo le
[...] prime 8 rate, avrebbe rifiutato di partecipare al pagamento e, quindi, tutte le CP_1 rate successive sarebbero state corrisposte integralmente da lui, per complessivi € 126.586,86; - egli, inoltre, aveva sostenuto spese per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- aveva, dunque, domandato alla il rimborso della quota parte del mutuo su di lei gravante e delle spese CP_1 di manutenzione, senza tuttavia ricevere riscontro;
- ai sensi dell'art.10 della Convenzione del
12.10.1994 tra il Comune di Borgo a Mozzano e la società Cooperativa Controparte_5 il prezzo di vendita dell'immobile in oggetto doveva essere determinato dal Comune, titolare
[...] di un diritto di prelazione sullo stesso;
-il Comune di Borgo a Mozzano aveva stabilito il prezzo dell'immobile in misura pari a euro 158.678,06, rinunciando al diritto di prelazione;
- sulla quota di spettanza della grava un sequestro preventivo in favore dell'Agenzia del Demanio. CP_1
Ha quindi chiesto la divisione della comunione pro indiviso, con richiesta di attribuzione in suo favore dell'immobile (in quanto non comodamente divisibile) e accertamento, in via principale, del diritto a concorrere alla divisione per una maggior quota rispetto a quella di 1/2 in considerazione del diritto al rimborso delle spese sostenute per conto o comunque nell'interesse della contitolare. Ha citato in giudizio sia la contitolare, sia l' rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge, per tutte le causali indicate in narrativa, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Accertare e dichiarare il diritto di allo scioglimento della comunione Parte_1 tra il primo e in relazione all'Immobile meglio descritto in narrativa;
CP_1
2) Accertare il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1 quantificato in euro 63.293,43 (pari al 50% dell'importo versato da per Parte_1
2 estinguere il mutuo cointestato con ), oltre il rimborso delle spese sostenute CP_1 per l'ultimazione dell'Immobile nonché per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio e conseguentemente
3) Accertare le rispettive quote di comproprietà sull'Immobile riconoscendo a
[...]
ai sensi dell'art.1115 c.c., una maggiore quota corrispondente al suo diritto di Parte_1 credito verso e conseguentemente CP_1
4) Disporre lo scioglimento della comunione dell'Immobile e, accertata la sua non comoda divisibilità in natura, assegnare l'Immobile in favore di con Parte_1 determinazione dell'eventuale conguaglio in favore di , ordinando al CP_1 competente Conservatore dei Registri Immobiliari tutte le necessarie e conseguenti trascrizioni;
IN DENEGATA IPOTESI IN CUI NON FOSSE ACCOLTA LA DOMANDA SUB 3):
5) condannare al pagamento della somma accertata sub 2) e CP_1 conseguentemente
6) Disporre lo scioglimento della comunione dell'Immobile e, accertata la sua non comoda divisibilità in natura, assegnare l'Immobile in favore di con Parte_1 compensazione del credito di accertato in corso di causa con Parte_1
l'eventuale conguaglio determinato in favore di , ordinando al competente CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari tutte le necessarie e conseguenti trascrizioni.
IN OGNI CASO:
7) Con vittoria di spese e di competenze legali di causa in caso di ingiustificata opposizione”.
Con decreto del 16.11.2023, adottato ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di e dell' . CP_1 Controparte_2
Solo successivamente si è costituita l' eccependo la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva risultando trascritto solo un sequestro finalizzato alla confisca;
confisca, tuttavia, non ancora intervenuta.
3 All'esito della prima udienza, questo giudice ha rigettato l'istanza di estromissione dell'Agenzia, ha rigettato le richieste di prova testimoniale formulate dall'attore ed ha disposto l'espletamento di una CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti gli opportuni rilevamenti planimetrici e fotografici, assunte opportune informazioni a tal fine espressamente autorizzato ad accedere presso gli Uffici pubblici, a prendere visione di documenti e farsene rilasciare copia:
1) descriva il c.t.u. i beni oggetto della domanda di divisione indicandone la consistenza catastale e la destinazione urbanistica, redigendone schizzo planimetrico ed effettuando riproduzioni fotografiche;
2) accerti la conformità degli immobili alle vigenti leggi urbanistiche;
3) accerti tramite visura l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione nel ventennio anteriore alla domanda;
4) determini il valore degli immobili e specifichi, nel caso in cui uno o tutti i beni siano gravati da cause legittime di prelazione o di godimento, la relativa diminuzione del valore del (o dei) bene medesimo”.
La CTU è stata depositata dopo la concessione di una serie di proroghe e, all'esito, è stata fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'udienza del 10.10.2025, udita la discussione della parte comparsa, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
MOTIVAZIONE
La prima domanda svolta dall'attore concerne l'accertamento del suo diritto allo scioglimento della comunione pro indiviso di un compendio immobiliare, rispetto al quale è titolare della proprietà superficiaria, unitamente a per la quota di 1/2 cadauno. CP_1
Orbene, risulta dagli atti di causa (doc. 7) che sulla quota ideale della convenuta grava un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal
Tribunale di Bologna in data 10.7.2023, trascritto il 24.7.2023. Non è noto per quale titolo di reato la convenuta risulti imputata, non essendo stato prodotto il provvedimento del giudice penale.
4 Ciò posto, ad avviso di questo giudice, gli esiti del giudizio divisionale non risultano compatibili con la presenza del vincolo penale che attinge una delle quote ideali del bene.
A tal proposito, giova rammentare il principio enunciato dalle Sezioni Uniti della Suprema Corte nella sentenza n. 25021 del 2019, secondo cui “va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi”. Il principio è stato espresso nel campo degli abusi edilizi, ma ben può trovare applicazione nel caso de quo (in cui vengono in gioco interessi superindividuali, di tutela della collettività, connessi all'applicazione della norma penale) giacché, a ben vedere, con il procedimento di divisione verrebbe ad essere eluso il vincolo di indisponibilità della quota ideale sorto in conseguenza della trascrizione del sequestro.
Invero, un atto dispositivo tra privati (quale il trasferimento di un immobile) avente ad oggetto un bene sottoposto a sequestro, sarebbe nullo – giusta il disposto dell'art. 1418 c. 1 c.c. – per contrarietà a norme imperative e, in particolare, al disposto dell'art. 334 c.p..
La richiamata disposizione sanziona infatti penalmente la condotta di chi “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa”.
La configurabilità di una condotta di sottrazione, rilevante ai sensi dell'art.334 c.p., in relazione ad atti dispositivi di beni sottoposti ad un regime di pubblicità legale, è stata affermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 43428 del 30/09/2010, riferita ad una fattispecie nella quale oggetto del negozio dispositivo era stata una quota partecipativa di una società.
In parte motiva, la richiamata pronuncia – sia pure in un obiter dictum – ammette la configurabilità del reato anche con riferimento a negozi dispositivi aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a sequestro. In particolare, dopo aver rammentato che per giurisprudenza
5 consolidata la condotta di sottrazione si configura anche in presenza di un'attività che, pur non rendendo impossibile il conseguimento della finalità cui è indirizzato il vincolo, rende il medesimo più difficoltoso, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di beni immobili, come anche di quote societarie (casi in cui la sottrazione non può concretarsi nel materiale spostamento della cosa), la condotta può sostanziarsi proprio nella conclusione di negozi dispositivi (Cass., Sez. U, Sentenza n. 43428 del 30/09/2010).
Proprio in virtù dell'insegnamento della giurisprudenza penale, la seconda sezione civile della
Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile un illecito disciplinare nella condotta del notaio che riceve un atto dispositivo di un bene immobile colpito da sequestro preventivo penale. Ha ritenuto infatti la Corte che nella sottrazione ex art. 334 c.p. rientra "lo stesso atto dispositivo di diritti sugli immobili sequestrati, che è idoneo ad eludere il vincolo o quanto meno a rendere più difficoltoso il conseguimento della finalità cui il vincolo è funzionale ad integrare la sottrazione", ragion per cui il negozio che ha ad oggetto un bene sequestrato è da ritenersi nullo per contrarietà
a norme imperative. Logica conseguenza di tale conclusione è stato ritenere che il notaio, nel rogare il negozio, aveva finito per violare l'art. 28 della legge notarile, il quale sancisce che "il notaro non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 2016).
Sulla scorta di quanto suesposto, il compimento di un atto dispositivo che comporti il trasferimento della quota ideale di cui l'imputata è proprietaria in favore di un soggetto terzo integrerebbe la condotta materiale del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, con conseguente nullità del negozio medesimo ai sensi dell'art. 1418 c. 1 c.c..
Ne deriva l'impossibilità di ottenere, per tramite di un provvedimento giudiziale, un effetto analogo a quello vietato ai privati, in spregio al vincolo di natura penale.
Le considerazioni che precedono non risultano smentite dall'ordinanza n. 30320 del 2022 della
Suprema Corte, richiamata dall'attore. Invero, detta pronuncia ha esclusivamente ritenuto erronea la statuizione del giudice di merito che, in una situazione analoga a quella oggetto di causa, aveva deciso di sospendere il procedimento divisorio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; e ciò in quanto non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità. L'obiter dictum contenuto nella parte conclusiva della pronuncia (ove si legge che “l'esecuzione di un sequestro preventivo penale
6 avente ad oggetto un bene dell'imputato in comproprietà con terzi estranei al reato non costituisce ragione di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, trovando tutela le esigenze del sequestro e della eventuale confisca nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall'art. 1113 c.c.”), se in astratto parrebbe lasciare aperta la possibilità una sentenza di divisione di un bene sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, non si confronta in concreto con il tema della sua fattibilità giuridica (ciò esulando dall'oggetto della pronuncia). Ciò posto, l'art. 1113, comma 3, c.c., ai sensi del quale “devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale”, detta una regola di opponibilità della sentenza di divisione (nei termini recentemente ben esplicitati Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023), il che tuttavia di per sé non importa automaticamente che l'effetto giuridico agognato da chi domandi la divisione di un bene sottoposto a sequestro preventivo sia effettivamente e validamente ottenibile in concreto, ove siano in gioco – come nel caso di un processo penale – interessi superindividuali, esulanti dal contesto dei rapporti tra privati che è proprio del diritto civile (in seno al quale la regola dell'art. 1113 c. 3 è dettata) e che non pare possono essere risolti semplicemente sul piano dell'opponibilità degli atti (giudiziali o privati) tra più aventi causa.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di accertamento del diritto alla divisione non può, allo stato, trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda numero 1 determina l'assorbimento delle domande (principali) nn. 3 e 4
(come pure la domanda subordinata di cui al n. 6), mentre permane un interesse in capo al all'accertamento del credito vantato nei confronti della (di cui alla Parte_1 CP_1 domanda sub 2), cui si correla la domanda subordinata n. 5.
Trattasi di un credito di duplice natura.
In primis, l'attore ritiene di aver diritto al rimborso di quota parte della rate del mutuo cointestato con la convenuta, che sarebbero state da lui integralmente corrisposte a partire dalla nona rata, in
7 scadenza il 31.12.2005. Orbene, risulta dagli atti di causa che, in data 8.2.2001, il Parte_1
e la avevano concluso con un contratto di mutuo CP_1 Controparte_4 per una somma pari a euro 113.620,52 oltre interessi a tasso variabile, da restituirsi sulla base di un piano di ammortamento prevedente 40 rate semestrali, con scadenza nel 2021 (documenti nn.
3 e 9).
A supporto dei pagamenti che avrebbe sostenuto, l'attore ha prodotto quanto segue (doc. 8):
- relativamente agli anni 2006 e 2007, le distinte di bonifici ordinati da un conto accesso presso la
Cassa di Risparmio di Lucca cointestato tra il la , con conto corrente Parte_1 CP_1 di destinazione acceso presso e intestato al e alla Controparte_4 Parte_1
; CP_1
- rispetto al giugno 2008, gli ordini di bonifico, in cui l'ordinante risulta individuato nel solo il conto corrente di destinazione è sempre il conto corrente cointestato acceso Parte_1 presso;
Controparte_4
- per il periodo dal dicembre 2008 e fino a dicembre 2010, i bonifici il cui ordinante è il solo ma cambia il conto corrente di destinazione, che risulta acceso presso Banca Parte_1
Intesa; in ogni caso, anche questo conto risulta cointestato al alla;
Parte_1 CP_1
- in relazione al periodo da giugno 2011 a dicembre 2012, i bonifici destinati al medesimo conto acceso presso Intesa San Paolo, che risulta tuttavia intestato al solo l'ordinante è Parte_1 sempre l'attore;
- relativamente ai semestri da giugno 2013 a dicembre 2013, gli estratti del conto corrente intestato all'attore, nel quale sono state evidenziate le operazioni di bonifico eseguite in favore di un conto corrente non meglio identificato, ma intestato allo stesso Parte_1
- per i semestri da giugno 2014 a giugno 2021, gli estratti del conto corrente del CP_6 ove sono stati evidenziati degli addebiti associati alla sigla "SDD CORE", che notoriamente contraddistingue i prelievi bancari pre-autorizzati.
Orbene, ritiene questo giudicante che la documentazione prodotta suffraghi solo parzialmente la domanda di parte attrice.
Invero, rispetto a tutte le contabili di bonifico prodotte può osservarsi che i primi pagamenti documentati erano indirizzati verso un conto corrente acceso presso Controparte_4
8 la stessa con la quale i mutuatari avevano concluso il contratto di finanziamento ipotecario. Non può escludersi che all'interno di quel conto corrente fosse poi regolato il mutuo, e cioè che l'istituto di credito prelevasse da lì i ratei dovuti. Ciò, tuttavia, non può ritenersi provato, avendo omesso l'attore di produrre (o di chiedere l'esibizione di) gli estratti del conto corrente in questione dai quali poter desumere le somme effettivamente apprese dall'istituto a saldo dei ratei.
È bene rimarcare come la prova dei pagamenti non possa che essere fornita in maniera rigorosa e a mezzo documenti, non essendo ammessa la prova testimoniale a norma dell'art. 2726 c.c.. Il rigore nella valutazione istruttoria, nella fattispecie, si impone tanto più considerando che il mutuo stipulato dal e dalla prevedeva un interesse variabile, ragion Parte_1 CP_1 per cui le rate previste non necessariamente coincidono con il piano di ammortamento allegato al contratto. Né è possibile affermare che le rate del mutuo coincidessero con gli importi volta per volta bonificati nel conto cointestato: invero, anche dando per scontato che quel conto corrente fosse quello dal quale l'istituto di credito prelevava le rate del mutuo (circostanza, lo si ripete, non dimostrata), nulla può escludere che quelle somme, in tutto o in parte, siano poi state impiegate per altre finalità.
Le superiori considerazioni si estendono anche alle contabili o comunque agli ordini di bonifico relativi ai successivi semestri, indirizzati verso un conto corrente intestato al e Parte_1 accesso presso Banca Intesa: non può sapersi, infatti, se trattasi del conto sul quale veniva gestito concretamente il mutuo e, comunque, a quanto ammontassero i ratei (variabili) in ipotesi appresi dall'istituto.
È bene evidenziare che le carenze di cui sopra non risultano sopperite dalle restanti istanze istruttorie. Relativamente ai capitoli 9 e 10 (b9) Vero che il mutuo contratto da
[...]
e in data 8/02/2001 (si mostra al teste il doc.3) è stato estinto da Parte_1 CP_1 per integrale pagamento di tutte le rate in data 1°/07/2021? b10) Vero che le Parte_1 contabili di pagamento che Le si mostrano (si mostra al teste il doc.10) sono riconducibili al saldo delle rate del mutuo contratto da e in data 8/02/2001 Parte_1 CP_1
(si mostra al teste il doc.3)?), che l'attore avrebbe voluto porre al Dott. c/o Per_1 [...]
, può osservarsi, quanto al primo, che la conferma della circostanza non avrebbe CP_7 comunque dimostrato che i pagamenti estintivi siano stati compiuti esclusivamente dal
9 , quanto al secondo, come già rilevato, che i pagamenti non sono dimostrabili a Parte_1 mezzo testimoni a norma dell'art. 2726 c.c. (anche volendo prescindere, peraltro, dall'attendibilità di un testimone rispetto a pagamenti avvenuti anche a distanza di oltre 15 anni).
In merito, invece, all'ordine di esibizione rivolto al già e avente Controparte_8 CP_9 ad oggetto gli e/c inerenti al c/c n.3525325 dal 1°/06/2006 al 31/12/2007, presumibilmente funzionale a dimostrare che il conto in questione, ancorché cointestato con la , fosse CP_1 alimentato dal solo attore (l'attore non ha spiegato le ragioni sottese a tale richiesta istruttoria), basti rilevare come, anche se tale circostanza fosse emersa dalla osservazione degli estratti di tale limitato arco temporale comunque la domanda sarebbe stata rigettata per le altre ragioni sopra esposte, connesse essenzialmente alle incertezze relative al conto corrente di destinazione dei pagamenti. Infine, non viene in soccorso neppure la regola della non contestazione (art. 115
c.p.c.) essendo rimasta contumace la convenuta.
Per le medesime ragioni, si ritiene non sia stata fornita piena prova del pagamento dei ratei del mutuo relativi all'anno 2013, atteso che le voci di cui all'estratto di conto corrente in atti sono relative a bonifici eseguiti in favore del edesimo. Parte_1
Viceversa, è stata fornita una prova sufficiente in merito al pagamento dei ratei che vanno dal semestre scadente nel giugno 2014 a quello scadente nel giugno 2021 (totali euro 62.731,77).
Infatti, nel conto corrente esclusivamente intestato all'attore risultano annotati addebiti automatici con cadenza semestrale (proprio come le rate del mutuo) e di importo o uguale o prossimo
(com'era naturale attendersi stante la variabilità del tasso d'interesse) ai ratei di cui al piano di ammortamento prodotto. In altri termini, vi è prova della certezza di uscite patrimoniali che, per tempistica e importo, risultano presuntivamente riconducibili proprio alle rate del mutuo cointestato.
In definitiva, l'attore ha diritto al rimborso della metà dei pagamenti di cui sopra, corrispondente a complessivi euro 31.365,88. Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (29.10.2021, corrispondente all'invio della raccomandata prodotta al doc. 4).
In secondo luogo, l'attore ha domandato il rimborso delle spese sostenute per la ultimazione dell'immobile, nonché per la sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sennonché la deduzione risulta oltremodo generica, non è stata fornita qualsivoglia quantificazione, né sono
10 stati prodotti giustificativi a conforto. La genericità non sarebbe stata superata neanche con l'espletamento delle prove testimoniali richieste, tese a dimostrare che la da tempo CP_1 avrebbe lasciato l'immobile e che il avrebbe provveduto alle spese per utenze e Parte_1 per i lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma prive di qualsivoglia specifico riferimento all'effettivo ammontare delle spese sostenute, nonché alla natura e tipologia delle opere (ordinarie e straordinarie) che sarebbero state eseguite (nulla di più potendo inferirsi dalle fotografie, prive di data certa e raffiguranti l'esterno di un immobile, della cui identificazione peraltro non vi è certezza).
Oltretutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art.
1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o
l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi
e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5465 del 18/02/2022).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova anche solo del tentativo di coinvolgimento e della successiva inerzia della comproprietaria.
In definitiva, le domande dell'attore possono trovare solo parziale accoglimento e, in particolare, va condannata al pagamento in favore di di euro CP_1 Parte_1
31.365,88 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 29.10.2021.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza della convenuta in ordine a una delle domande svolte giustifica la sua condanna alla loro refusione in favore dell'attore.
L'importo viene liquidato nel dispositivo tenuto conto del valore di causa (commisurato alla somma oggetto di condanna) e facendo applicazione dei medi tabellari.
Le spese di lite tra l'attore e l'Agenzia del demanio vanno invece compensate atteso che, da un lato, l'attore era onerato ex art. 1113 c.c. della vocatio della medesima in quanto beneficiaria di
11 un vincolo trascritto e, dall'altro lato, l' non si è opposta all'accoglimento della domanda CP_2 di divisione che, in ogni caso, non ha trovato accoglimento.
Le spese di CTU devono rimanere a carico dell'attore trattandosi di attività connessa alla domanda di divisione, che è stata respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a pagare in favore di la somma pari a euro CP_1 Parte_1
31.365,88 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 29.10.2021 rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore; condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, liquidate in misura pari a euro 7.616,00 oltre rimborso delle spese generali, CAP e IVA;
[...] compensa le spese di lite tra l'attore e l' ; Controparte_2 pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
Così deciso in Lucca, il 18.10.2025
Il Giudice
MI OI
12
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice MI OI ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2653/2023 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA CE e NZ AR IN
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 P.IVA_1 dello Stato
CONVENUTA
OGGETTO
Divisione comunione pro indiviso, condanna alla restituzione di somme
SINTESI DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha adito l'intestato Tribunale esponendo che: - è titolare della quota Parte_1 ideale di 1/2 della proprietà superficiaria di un compendio immobiliare (appartamento e garage) sito in Borgo a Mozzano, fraz. Valdottavo, meglio identificato nell'atto di citazione;
- la restante
1 quota ideale di 1/2 risulta invece intestata a - i due attuali contitolari avevano CP_1 acquistato i diritti reali in forza dell'atto di "assegnazione di alloggio da società cooperativa a socio" stipulato nel 2011 con corrispondendo un importo pari a euro Controparte_3
72.303,97; - contestualmente, i due acquirenti avevano concluso con Controparte_4 un mutuo ipotecario, che prevedeva il pagamento di 40 rate semestrali;
- tuttavia, dopo le
[...] prime 8 rate, avrebbe rifiutato di partecipare al pagamento e, quindi, tutte le CP_1 rate successive sarebbero state corrisposte integralmente da lui, per complessivi € 126.586,86; - egli, inoltre, aveva sostenuto spese per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- aveva, dunque, domandato alla il rimborso della quota parte del mutuo su di lei gravante e delle spese CP_1 di manutenzione, senza tuttavia ricevere riscontro;
- ai sensi dell'art.10 della Convenzione del
12.10.1994 tra il Comune di Borgo a Mozzano e la società Cooperativa Controparte_5 il prezzo di vendita dell'immobile in oggetto doveva essere determinato dal Comune, titolare
[...] di un diritto di prelazione sullo stesso;
-il Comune di Borgo a Mozzano aveva stabilito il prezzo dell'immobile in misura pari a euro 158.678,06, rinunciando al diritto di prelazione;
- sulla quota di spettanza della grava un sequestro preventivo in favore dell'Agenzia del Demanio. CP_1
Ha quindi chiesto la divisione della comunione pro indiviso, con richiesta di attribuzione in suo favore dell'immobile (in quanto non comodamente divisibile) e accertamento, in via principale, del diritto a concorrere alla divisione per una maggior quota rispetto a quella di 1/2 in considerazione del diritto al rimborso delle spese sostenute per conto o comunque nell'interesse della contitolare. Ha citato in giudizio sia la contitolare, sia l' rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge, per tutte le causali indicate in narrativa, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Accertare e dichiarare il diritto di allo scioglimento della comunione Parte_1 tra il primo e in relazione all'Immobile meglio descritto in narrativa;
CP_1
2) Accertare il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1 quantificato in euro 63.293,43 (pari al 50% dell'importo versato da per Parte_1
2 estinguere il mutuo cointestato con ), oltre il rimborso delle spese sostenute CP_1 per l'ultimazione dell'Immobile nonché per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio e conseguentemente
3) Accertare le rispettive quote di comproprietà sull'Immobile riconoscendo a
[...]
ai sensi dell'art.1115 c.c., una maggiore quota corrispondente al suo diritto di Parte_1 credito verso e conseguentemente CP_1
4) Disporre lo scioglimento della comunione dell'Immobile e, accertata la sua non comoda divisibilità in natura, assegnare l'Immobile in favore di con Parte_1 determinazione dell'eventuale conguaglio in favore di , ordinando al CP_1 competente Conservatore dei Registri Immobiliari tutte le necessarie e conseguenti trascrizioni;
IN DENEGATA IPOTESI IN CUI NON FOSSE ACCOLTA LA DOMANDA SUB 3):
5) condannare al pagamento della somma accertata sub 2) e CP_1 conseguentemente
6) Disporre lo scioglimento della comunione dell'Immobile e, accertata la sua non comoda divisibilità in natura, assegnare l'Immobile in favore di con Parte_1 compensazione del credito di accertato in corso di causa con Parte_1
l'eventuale conguaglio determinato in favore di , ordinando al competente CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari tutte le necessarie e conseguenti trascrizioni.
IN OGNI CASO:
7) Con vittoria di spese e di competenze legali di causa in caso di ingiustificata opposizione”.
Con decreto del 16.11.2023, adottato ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di e dell' . CP_1 Controparte_2
Solo successivamente si è costituita l' eccependo la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva risultando trascritto solo un sequestro finalizzato alla confisca;
confisca, tuttavia, non ancora intervenuta.
3 All'esito della prima udienza, questo giudice ha rigettato l'istanza di estromissione dell'Agenzia, ha rigettato le richieste di prova testimoniale formulate dall'attore ed ha disposto l'espletamento di una CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti gli opportuni rilevamenti planimetrici e fotografici, assunte opportune informazioni a tal fine espressamente autorizzato ad accedere presso gli Uffici pubblici, a prendere visione di documenti e farsene rilasciare copia:
1) descriva il c.t.u. i beni oggetto della domanda di divisione indicandone la consistenza catastale e la destinazione urbanistica, redigendone schizzo planimetrico ed effettuando riproduzioni fotografiche;
2) accerti la conformità degli immobili alle vigenti leggi urbanistiche;
3) accerti tramite visura l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione nel ventennio anteriore alla domanda;
4) determini il valore degli immobili e specifichi, nel caso in cui uno o tutti i beni siano gravati da cause legittime di prelazione o di godimento, la relativa diminuzione del valore del (o dei) bene medesimo”.
La CTU è stata depositata dopo la concessione di una serie di proroghe e, all'esito, è stata fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'udienza del 10.10.2025, udita la discussione della parte comparsa, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
MOTIVAZIONE
La prima domanda svolta dall'attore concerne l'accertamento del suo diritto allo scioglimento della comunione pro indiviso di un compendio immobiliare, rispetto al quale è titolare della proprietà superficiaria, unitamente a per la quota di 1/2 cadauno. CP_1
Orbene, risulta dagli atti di causa (doc. 7) che sulla quota ideale della convenuta grava un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal
Tribunale di Bologna in data 10.7.2023, trascritto il 24.7.2023. Non è noto per quale titolo di reato la convenuta risulti imputata, non essendo stato prodotto il provvedimento del giudice penale.
4 Ciò posto, ad avviso di questo giudice, gli esiti del giudizio divisionale non risultano compatibili con la presenza del vincolo penale che attinge una delle quote ideali del bene.
A tal proposito, giova rammentare il principio enunciato dalle Sezioni Uniti della Suprema Corte nella sentenza n. 25021 del 2019, secondo cui “va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi”. Il principio è stato espresso nel campo degli abusi edilizi, ma ben può trovare applicazione nel caso de quo (in cui vengono in gioco interessi superindividuali, di tutela della collettività, connessi all'applicazione della norma penale) giacché, a ben vedere, con il procedimento di divisione verrebbe ad essere eluso il vincolo di indisponibilità della quota ideale sorto in conseguenza della trascrizione del sequestro.
Invero, un atto dispositivo tra privati (quale il trasferimento di un immobile) avente ad oggetto un bene sottoposto a sequestro, sarebbe nullo – giusta il disposto dell'art. 1418 c. 1 c.c. – per contrarietà a norme imperative e, in particolare, al disposto dell'art. 334 c.p..
La richiamata disposizione sanziona infatti penalmente la condotta di chi “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa”.
La configurabilità di una condotta di sottrazione, rilevante ai sensi dell'art.334 c.p., in relazione ad atti dispositivi di beni sottoposti ad un regime di pubblicità legale, è stata affermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 43428 del 30/09/2010, riferita ad una fattispecie nella quale oggetto del negozio dispositivo era stata una quota partecipativa di una società.
In parte motiva, la richiamata pronuncia – sia pure in un obiter dictum – ammette la configurabilità del reato anche con riferimento a negozi dispositivi aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a sequestro. In particolare, dopo aver rammentato che per giurisprudenza
5 consolidata la condotta di sottrazione si configura anche in presenza di un'attività che, pur non rendendo impossibile il conseguimento della finalità cui è indirizzato il vincolo, rende il medesimo più difficoltoso, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di beni immobili, come anche di quote societarie (casi in cui la sottrazione non può concretarsi nel materiale spostamento della cosa), la condotta può sostanziarsi proprio nella conclusione di negozi dispositivi (Cass., Sez. U, Sentenza n. 43428 del 30/09/2010).
Proprio in virtù dell'insegnamento della giurisprudenza penale, la seconda sezione civile della
Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile un illecito disciplinare nella condotta del notaio che riceve un atto dispositivo di un bene immobile colpito da sequestro preventivo penale. Ha ritenuto infatti la Corte che nella sottrazione ex art. 334 c.p. rientra "lo stesso atto dispositivo di diritti sugli immobili sequestrati, che è idoneo ad eludere il vincolo o quanto meno a rendere più difficoltoso il conseguimento della finalità cui il vincolo è funzionale ad integrare la sottrazione", ragion per cui il negozio che ha ad oggetto un bene sequestrato è da ritenersi nullo per contrarietà
a norme imperative. Logica conseguenza di tale conclusione è stato ritenere che il notaio, nel rogare il negozio, aveva finito per violare l'art. 28 della legge notarile, il quale sancisce che "il notaro non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 2016).
Sulla scorta di quanto suesposto, il compimento di un atto dispositivo che comporti il trasferimento della quota ideale di cui l'imputata è proprietaria in favore di un soggetto terzo integrerebbe la condotta materiale del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, con conseguente nullità del negozio medesimo ai sensi dell'art. 1418 c. 1 c.c..
Ne deriva l'impossibilità di ottenere, per tramite di un provvedimento giudiziale, un effetto analogo a quello vietato ai privati, in spregio al vincolo di natura penale.
Le considerazioni che precedono non risultano smentite dall'ordinanza n. 30320 del 2022 della
Suprema Corte, richiamata dall'attore. Invero, detta pronuncia ha esclusivamente ritenuto erronea la statuizione del giudice di merito che, in una situazione analoga a quella oggetto di causa, aveva deciso di sospendere il procedimento divisorio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; e ciò in quanto non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità. L'obiter dictum contenuto nella parte conclusiva della pronuncia (ove si legge che “l'esecuzione di un sequestro preventivo penale
6 avente ad oggetto un bene dell'imputato in comproprietà con terzi estranei al reato non costituisce ragione di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, trovando tutela le esigenze del sequestro e della eventuale confisca nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall'art. 1113 c.c.”), se in astratto parrebbe lasciare aperta la possibilità una sentenza di divisione di un bene sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, non si confronta in concreto con il tema della sua fattibilità giuridica (ciò esulando dall'oggetto della pronuncia). Ciò posto, l'art. 1113, comma 3, c.c., ai sensi del quale “devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale”, detta una regola di opponibilità della sentenza di divisione (nei termini recentemente ben esplicitati Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023), il che tuttavia di per sé non importa automaticamente che l'effetto giuridico agognato da chi domandi la divisione di un bene sottoposto a sequestro preventivo sia effettivamente e validamente ottenibile in concreto, ove siano in gioco – come nel caso di un processo penale – interessi superindividuali, esulanti dal contesto dei rapporti tra privati che è proprio del diritto civile (in seno al quale la regola dell'art. 1113 c. 3 è dettata) e che non pare possono essere risolti semplicemente sul piano dell'opponibilità degli atti (giudiziali o privati) tra più aventi causa.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di accertamento del diritto alla divisione non può, allo stato, trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda numero 1 determina l'assorbimento delle domande (principali) nn. 3 e 4
(come pure la domanda subordinata di cui al n. 6), mentre permane un interesse in capo al all'accertamento del credito vantato nei confronti della (di cui alla Parte_1 CP_1 domanda sub 2), cui si correla la domanda subordinata n. 5.
Trattasi di un credito di duplice natura.
In primis, l'attore ritiene di aver diritto al rimborso di quota parte della rate del mutuo cointestato con la convenuta, che sarebbero state da lui integralmente corrisposte a partire dalla nona rata, in
7 scadenza il 31.12.2005. Orbene, risulta dagli atti di causa che, in data 8.2.2001, il Parte_1
e la avevano concluso con un contratto di mutuo CP_1 Controparte_4 per una somma pari a euro 113.620,52 oltre interessi a tasso variabile, da restituirsi sulla base di un piano di ammortamento prevedente 40 rate semestrali, con scadenza nel 2021 (documenti nn.
3 e 9).
A supporto dei pagamenti che avrebbe sostenuto, l'attore ha prodotto quanto segue (doc. 8):
- relativamente agli anni 2006 e 2007, le distinte di bonifici ordinati da un conto accesso presso la
Cassa di Risparmio di Lucca cointestato tra il la , con conto corrente Parte_1 CP_1 di destinazione acceso presso e intestato al e alla Controparte_4 Parte_1
; CP_1
- rispetto al giugno 2008, gli ordini di bonifico, in cui l'ordinante risulta individuato nel solo il conto corrente di destinazione è sempre il conto corrente cointestato acceso Parte_1 presso;
Controparte_4
- per il periodo dal dicembre 2008 e fino a dicembre 2010, i bonifici il cui ordinante è il solo ma cambia il conto corrente di destinazione, che risulta acceso presso Banca Parte_1
Intesa; in ogni caso, anche questo conto risulta cointestato al alla;
Parte_1 CP_1
- in relazione al periodo da giugno 2011 a dicembre 2012, i bonifici destinati al medesimo conto acceso presso Intesa San Paolo, che risulta tuttavia intestato al solo l'ordinante è Parte_1 sempre l'attore;
- relativamente ai semestri da giugno 2013 a dicembre 2013, gli estratti del conto corrente intestato all'attore, nel quale sono state evidenziate le operazioni di bonifico eseguite in favore di un conto corrente non meglio identificato, ma intestato allo stesso Parte_1
- per i semestri da giugno 2014 a giugno 2021, gli estratti del conto corrente del CP_6 ove sono stati evidenziati degli addebiti associati alla sigla "SDD CORE", che notoriamente contraddistingue i prelievi bancari pre-autorizzati.
Orbene, ritiene questo giudicante che la documentazione prodotta suffraghi solo parzialmente la domanda di parte attrice.
Invero, rispetto a tutte le contabili di bonifico prodotte può osservarsi che i primi pagamenti documentati erano indirizzati verso un conto corrente acceso presso Controparte_4
8 la stessa con la quale i mutuatari avevano concluso il contratto di finanziamento ipotecario. Non può escludersi che all'interno di quel conto corrente fosse poi regolato il mutuo, e cioè che l'istituto di credito prelevasse da lì i ratei dovuti. Ciò, tuttavia, non può ritenersi provato, avendo omesso l'attore di produrre (o di chiedere l'esibizione di) gli estratti del conto corrente in questione dai quali poter desumere le somme effettivamente apprese dall'istituto a saldo dei ratei.
È bene rimarcare come la prova dei pagamenti non possa che essere fornita in maniera rigorosa e a mezzo documenti, non essendo ammessa la prova testimoniale a norma dell'art. 2726 c.c.. Il rigore nella valutazione istruttoria, nella fattispecie, si impone tanto più considerando che il mutuo stipulato dal e dalla prevedeva un interesse variabile, ragion Parte_1 CP_1 per cui le rate previste non necessariamente coincidono con il piano di ammortamento allegato al contratto. Né è possibile affermare che le rate del mutuo coincidessero con gli importi volta per volta bonificati nel conto cointestato: invero, anche dando per scontato che quel conto corrente fosse quello dal quale l'istituto di credito prelevava le rate del mutuo (circostanza, lo si ripete, non dimostrata), nulla può escludere che quelle somme, in tutto o in parte, siano poi state impiegate per altre finalità.
Le superiori considerazioni si estendono anche alle contabili o comunque agli ordini di bonifico relativi ai successivi semestri, indirizzati verso un conto corrente intestato al e Parte_1 accesso presso Banca Intesa: non può sapersi, infatti, se trattasi del conto sul quale veniva gestito concretamente il mutuo e, comunque, a quanto ammontassero i ratei (variabili) in ipotesi appresi dall'istituto.
È bene evidenziare che le carenze di cui sopra non risultano sopperite dalle restanti istanze istruttorie. Relativamente ai capitoli 9 e 10 (b9) Vero che il mutuo contratto da
[...]
e in data 8/02/2001 (si mostra al teste il doc.3) è stato estinto da Parte_1 CP_1 per integrale pagamento di tutte le rate in data 1°/07/2021? b10) Vero che le Parte_1 contabili di pagamento che Le si mostrano (si mostra al teste il doc.10) sono riconducibili al saldo delle rate del mutuo contratto da e in data 8/02/2001 Parte_1 CP_1
(si mostra al teste il doc.3)?), che l'attore avrebbe voluto porre al Dott. c/o Per_1 [...]
, può osservarsi, quanto al primo, che la conferma della circostanza non avrebbe CP_7 comunque dimostrato che i pagamenti estintivi siano stati compiuti esclusivamente dal
9 , quanto al secondo, come già rilevato, che i pagamenti non sono dimostrabili a Parte_1 mezzo testimoni a norma dell'art. 2726 c.c. (anche volendo prescindere, peraltro, dall'attendibilità di un testimone rispetto a pagamenti avvenuti anche a distanza di oltre 15 anni).
In merito, invece, all'ordine di esibizione rivolto al già e avente Controparte_8 CP_9 ad oggetto gli e/c inerenti al c/c n.3525325 dal 1°/06/2006 al 31/12/2007, presumibilmente funzionale a dimostrare che il conto in questione, ancorché cointestato con la , fosse CP_1 alimentato dal solo attore (l'attore non ha spiegato le ragioni sottese a tale richiesta istruttoria), basti rilevare come, anche se tale circostanza fosse emersa dalla osservazione degli estratti di tale limitato arco temporale comunque la domanda sarebbe stata rigettata per le altre ragioni sopra esposte, connesse essenzialmente alle incertezze relative al conto corrente di destinazione dei pagamenti. Infine, non viene in soccorso neppure la regola della non contestazione (art. 115
c.p.c.) essendo rimasta contumace la convenuta.
Per le medesime ragioni, si ritiene non sia stata fornita piena prova del pagamento dei ratei del mutuo relativi all'anno 2013, atteso che le voci di cui all'estratto di conto corrente in atti sono relative a bonifici eseguiti in favore del edesimo. Parte_1
Viceversa, è stata fornita una prova sufficiente in merito al pagamento dei ratei che vanno dal semestre scadente nel giugno 2014 a quello scadente nel giugno 2021 (totali euro 62.731,77).
Infatti, nel conto corrente esclusivamente intestato all'attore risultano annotati addebiti automatici con cadenza semestrale (proprio come le rate del mutuo) e di importo o uguale o prossimo
(com'era naturale attendersi stante la variabilità del tasso d'interesse) ai ratei di cui al piano di ammortamento prodotto. In altri termini, vi è prova della certezza di uscite patrimoniali che, per tempistica e importo, risultano presuntivamente riconducibili proprio alle rate del mutuo cointestato.
In definitiva, l'attore ha diritto al rimborso della metà dei pagamenti di cui sopra, corrispondente a complessivi euro 31.365,88. Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (29.10.2021, corrispondente all'invio della raccomandata prodotta al doc. 4).
In secondo luogo, l'attore ha domandato il rimborso delle spese sostenute per la ultimazione dell'immobile, nonché per la sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sennonché la deduzione risulta oltremodo generica, non è stata fornita qualsivoglia quantificazione, né sono
10 stati prodotti giustificativi a conforto. La genericità non sarebbe stata superata neanche con l'espletamento delle prove testimoniali richieste, tese a dimostrare che la da tempo CP_1 avrebbe lasciato l'immobile e che il avrebbe provveduto alle spese per utenze e Parte_1 per i lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma prive di qualsivoglia specifico riferimento all'effettivo ammontare delle spese sostenute, nonché alla natura e tipologia delle opere (ordinarie e straordinarie) che sarebbero state eseguite (nulla di più potendo inferirsi dalle fotografie, prive di data certa e raffiguranti l'esterno di un immobile, della cui identificazione peraltro non vi è certezza).
Oltretutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art.
1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o
l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi
e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5465 del 18/02/2022).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova anche solo del tentativo di coinvolgimento e della successiva inerzia della comproprietaria.
In definitiva, le domande dell'attore possono trovare solo parziale accoglimento e, in particolare, va condannata al pagamento in favore di di euro CP_1 Parte_1
31.365,88 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 29.10.2021.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza della convenuta in ordine a una delle domande svolte giustifica la sua condanna alla loro refusione in favore dell'attore.
L'importo viene liquidato nel dispositivo tenuto conto del valore di causa (commisurato alla somma oggetto di condanna) e facendo applicazione dei medi tabellari.
Le spese di lite tra l'attore e l'Agenzia del demanio vanno invece compensate atteso che, da un lato, l'attore era onerato ex art. 1113 c.c. della vocatio della medesima in quanto beneficiaria di
11 un vincolo trascritto e, dall'altro lato, l' non si è opposta all'accoglimento della domanda CP_2 di divisione che, in ogni caso, non ha trovato accoglimento.
Le spese di CTU devono rimanere a carico dell'attore trattandosi di attività connessa alla domanda di divisione, che è stata respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a pagare in favore di la somma pari a euro CP_1 Parte_1
31.365,88 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 29.10.2021 rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore; condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, liquidate in misura pari a euro 7.616,00 oltre rimborso delle spese generali, CAP e IVA;
[...] compensa le spese di lite tra l'attore e l' ; Controparte_2 pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
Così deciso in Lucca, il 18.10.2025
Il Giudice
MI OI
12