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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7075 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati.
dott. VI Di MA - presidente estensore dott Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo- consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello n. 2895 dell'anno 2019
tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Di Nitto e Simona Zangrillo Parte_1
appellante e
,rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Paolo Sciolto
appellata avverso
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Cassino
oggetto associazione non riconosciuta - rapporto con gli associati conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione in epigrafe conveniva avanti al Tribunale di Cassino Parte_1
socio della predetta CP_1 premettendo di avere espulso, per indegnità, il convenuto con
,
delibera assembleare del 30 novembre 2014 e, siccome il Pt 1 non aveva rimosso la sua imbarcazione chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto alla rimozione della sua imbarcazione.dalla CP_1 Si costituiva per resistere il Pt_1 sollevando diverse questioni processuali e, nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cassino ordinava al Pt_1 di rimuovere
l'imbarcazione e lo condannava alle spese processuali.
Avverso la detta ordinanza insorgeva il Pt 1 .
Resisteva l' CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo rilievo il Pt_1 censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice
- indipendentemente dalla individuazione dell'organo (Autorità Giudiziaria ovvero Collegio dei
-
-probiviri) afferma che l'odierno appellante non aveva tempestivamente impugnato il deliberato assembleare (sei mesi ex art. 24 c.c. richiamato dall'art. 21 Statuto).
Secondo l'appellante il Tribunale "omette lapalissianamente di valutare ed esaminare un specifico articolo dello Statuto, precisamente l'art. 18... che così riporta: "Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sono demandate, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al collegio dei probiviri".
Il motivo non coglie nel segno.
Il Tribunale, infatti, non afferma affatto che il Collegio dei probiviri non sia l'organo competente a conoscere dell'impugnazione delle delibere (qui espulsive); il Tribunale afferma che "a prescindere da quale fosse l'organo deputato a decidere sull'opposizione, collegio dei probiviri o autorità
giudiziaria", la delibera è divenuta definitiva in quanto non impugnata nel termine semestrale e quindi il Pt 1 è comunque decaduto dal potere di farne valere i vizi.
'tuttavia, deduce che sino a che pende il giudizio probivirale la delibera non è
|| Pt_1
efficace; ma il Tribunale ha affermato un'altra cosa, e cioè che il Pt_1 è decaduto dal potere di
Part impugnare la delibera espulsiva per non averla impugnata né davanti all' né davanti al Collegio dei probiviri nei termini previsti.
Con altro rilievo l'appellante lamenta che il Tribunale nulla abbia detto sulla contestazione della conformità all'originale del verbale n. 36 del 30.11.2014 riguardante l'esclusione a socio "in quanto la fotocopia del verbale riporta situazioni mai verificatesi .. per cui il sig. Pt_1 ne ha
contestato l'autenticità delle fotocopie, avanzando espressa riserva di formale disconoscimento del contenuto a seguito della loro produzione in originale, produzione che si invitava a disporre a parte ricorrente e che non disposta dal primo giudice e che in questa sede si reitera formalmente la richiesta".
Il motivo è infondato.
In effetti, secondo la Suprema Corte, "in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata,
privandola di efficacia probatoria" (Cass. 5 gennaio 2025, n. 134).
Nel caso di specie l'appellante non contesta in maniera specifica e circostanziata la difformità della fotocopia del verbale con l'originale; né illustra il Pt_1 quale conseguenza avrebbe sulla decisione auspicata il suddetto verbale dato che il punto centrale della decisione di primo grado è la mancata impugnazione della delibera assembleare nel termine semestrale;
ratio decidendi che - come
si è visto supra - non è stata censurata dall'appellante.
Con successivo rilievo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia rilevato il tardivo esperimento della mediazione disposta dal giudice.
Il motivo è inammissibile.
Il rilievo infatti, afferma che la mediazione si è svolta tardivamente mentre il Tribunale afferma un'altra cosa, e cioè che la mediazione è alternativa alla negoziazione assistita.
Con l'ultimo motivo l'appellante deduce che il Presidente dell' CP_1 che agisce in giudizio "ha la necessità di essere autorizzato all'azione giudiziale dal Consiglio direttivo" mentre il
Tribunale su tale eccezione non si è pronunciato.
Il Tribunale ha osservato che "Lo statuto prevede, altresì, pacificamente, la rappresentanza legale in capo al Presidente ... ne consegue l'esistenza del potere di azione".
Ora, l'appellante non censura tale ratio decidendi ma si limita a sostenere che il Presidente,
prima di agire, avrebbe dovuto essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che l'art. 21 dello Statuto rinvia, "per quanto non espressamente previsto",
alle norme del codice civile. Nelle associazioni non riconosciute come l'appellata - vale il principio generale secondo il quale "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati" (art, 36, comma 1, c.c.).
Ora, in base allo Statuto e alla successiva modifica dello stesso, non è previsto, per agire o resistere in giudizio, una preventiva delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.
Nello Statuto, infatti, si afferma solo che "il Presidente rappresenta legalmente
***
CP_1 in giudizio..." (art. 7); la norma statutaria in questione è conforme a quanto afferma I'
l'art. 36, comma, 2, c.c., secondo cui "le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione". In conclusione, nessuna norma - - né statutaria né codicistica - prevede che per stare o resistere in giudizio occorre una delibera del Consiglio Direttivo.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato Paolo Sciolto che se ne è dichiarato antistatario.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
Parte_1La Corte di appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Cassino, così decide:
a) rigetta l'appello;
CP_1 appellata, delle speseb) condanna il Pt_1 alla rifusione, in favore della
processuali che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre rimborso forfetario 15% e oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Paolo Sciolto che se ne è dichiarato antistatario;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo al Pt_1 di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, 12 novembre 2025
Il presidente estensore
VI Di MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati.
dott. VI Di MA - presidente estensore dott Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo- consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello n. 2895 dell'anno 2019
tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Di Nitto e Simona Zangrillo Parte_1
appellante e
,rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Paolo Sciolto
appellata avverso
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Cassino
oggetto associazione non riconosciuta - rapporto con gli associati conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione in epigrafe conveniva avanti al Tribunale di Cassino Parte_1
socio della predetta CP_1 premettendo di avere espulso, per indegnità, il convenuto con
,
delibera assembleare del 30 novembre 2014 e, siccome il Pt 1 non aveva rimosso la sua imbarcazione chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto alla rimozione della sua imbarcazione.dalla CP_1 Si costituiva per resistere il Pt_1 sollevando diverse questioni processuali e, nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cassino ordinava al Pt_1 di rimuovere
l'imbarcazione e lo condannava alle spese processuali.
Avverso la detta ordinanza insorgeva il Pt 1 .
Resisteva l' CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo rilievo il Pt_1 censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice
- indipendentemente dalla individuazione dell'organo (Autorità Giudiziaria ovvero Collegio dei
-
-probiviri) afferma che l'odierno appellante non aveva tempestivamente impugnato il deliberato assembleare (sei mesi ex art. 24 c.c. richiamato dall'art. 21 Statuto).
Secondo l'appellante il Tribunale "omette lapalissianamente di valutare ed esaminare un specifico articolo dello Statuto, precisamente l'art. 18... che così riporta: "Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sono demandate, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al collegio dei probiviri".
Il motivo non coglie nel segno.
Il Tribunale, infatti, non afferma affatto che il Collegio dei probiviri non sia l'organo competente a conoscere dell'impugnazione delle delibere (qui espulsive); il Tribunale afferma che "a prescindere da quale fosse l'organo deputato a decidere sull'opposizione, collegio dei probiviri o autorità
giudiziaria", la delibera è divenuta definitiva in quanto non impugnata nel termine semestrale e quindi il Pt 1 è comunque decaduto dal potere di farne valere i vizi.
'tuttavia, deduce che sino a che pende il giudizio probivirale la delibera non è
|| Pt_1
efficace; ma il Tribunale ha affermato un'altra cosa, e cioè che il Pt_1 è decaduto dal potere di
Part impugnare la delibera espulsiva per non averla impugnata né davanti all' né davanti al Collegio dei probiviri nei termini previsti.
Con altro rilievo l'appellante lamenta che il Tribunale nulla abbia detto sulla contestazione della conformità all'originale del verbale n. 36 del 30.11.2014 riguardante l'esclusione a socio "in quanto la fotocopia del verbale riporta situazioni mai verificatesi .. per cui il sig. Pt_1 ne ha
contestato l'autenticità delle fotocopie, avanzando espressa riserva di formale disconoscimento del contenuto a seguito della loro produzione in originale, produzione che si invitava a disporre a parte ricorrente e che non disposta dal primo giudice e che in questa sede si reitera formalmente la richiesta".
Il motivo è infondato.
In effetti, secondo la Suprema Corte, "in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata,
privandola di efficacia probatoria" (Cass. 5 gennaio 2025, n. 134).
Nel caso di specie l'appellante non contesta in maniera specifica e circostanziata la difformità della fotocopia del verbale con l'originale; né illustra il Pt_1 quale conseguenza avrebbe sulla decisione auspicata il suddetto verbale dato che il punto centrale della decisione di primo grado è la mancata impugnazione della delibera assembleare nel termine semestrale;
ratio decidendi che - come
si è visto supra - non è stata censurata dall'appellante.
Con successivo rilievo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia rilevato il tardivo esperimento della mediazione disposta dal giudice.
Il motivo è inammissibile.
Il rilievo infatti, afferma che la mediazione si è svolta tardivamente mentre il Tribunale afferma un'altra cosa, e cioè che la mediazione è alternativa alla negoziazione assistita.
Con l'ultimo motivo l'appellante deduce che il Presidente dell' CP_1 che agisce in giudizio "ha la necessità di essere autorizzato all'azione giudiziale dal Consiglio direttivo" mentre il
Tribunale su tale eccezione non si è pronunciato.
Il Tribunale ha osservato che "Lo statuto prevede, altresì, pacificamente, la rappresentanza legale in capo al Presidente ... ne consegue l'esistenza del potere di azione".
Ora, l'appellante non censura tale ratio decidendi ma si limita a sostenere che il Presidente,
prima di agire, avrebbe dovuto essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che l'art. 21 dello Statuto rinvia, "per quanto non espressamente previsto",
alle norme del codice civile. Nelle associazioni non riconosciute come l'appellata - vale il principio generale secondo il quale "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati" (art, 36, comma 1, c.c.).
Ora, in base allo Statuto e alla successiva modifica dello stesso, non è previsto, per agire o resistere in giudizio, una preventiva delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.
Nello Statuto, infatti, si afferma solo che "il Presidente rappresenta legalmente
***
CP_1 in giudizio..." (art. 7); la norma statutaria in questione è conforme a quanto afferma I'
l'art. 36, comma, 2, c.c., secondo cui "le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione". In conclusione, nessuna norma - - né statutaria né codicistica - prevede che per stare o resistere in giudizio occorre una delibera del Consiglio Direttivo.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato Paolo Sciolto che se ne è dichiarato antistatario.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
Parte_1La Corte di appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Cassino, così decide:
a) rigetta l'appello;
CP_1 appellata, delle speseb) condanna il Pt_1 alla rifusione, in favore della
processuali che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre rimborso forfetario 15% e oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Paolo Sciolto che se ne è dichiarato antistatario;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo al Pt_1 di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, 12 novembre 2025
Il presidente estensore
VI Di MA