CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Persona Fisica - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Pers. Del L.r. Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F070200306/2024 RITENUTA ACCONT 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
In via principale, dichiarare la nullità dell'accertamento impugnato per illegittimità e infondatezza delle pretese impositive.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Resistente
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso;
3) la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 e Ricorrente_1 , in proprio e quale legale Rappresentante, con atto depositato telematicamente in data 14 gennaio 2025 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento mod.770 T8F070200306/2024, relativo al rilievo del mancato versamento della ritenuta di euro 2.964,52 operata e assoggettata al 26 % e alla conseguente considerazione della Ricorrente_1 come coobbligata ex art. 35 del DPR n. 600 del 1973. Sosteneva la nullità dell'accertamento e in particolare richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10378 del 12/4/2019 sul punto dell'insussistenza di coobbligazione per il sostituito in quanto non responsabile di versamento di altri.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.
L'accertamento aveva preso le mosse dall'esistenza di utili pari ad € 11.402,00 per l'anno 2022 distribuiti e non dichiarati, che evidenziava una non corretta tenuta delle scritture contabili. Rilevava quindi il mancato versamento delle ritenute operate e la responsabilità della Ricorrente_1 come coobbligata ex art. 35 del DPR n. 600 del 1973. Quanto al ricorso sottolineava che la ricorrente aveva concentrato i suoi rilievi sulla coobbligazione e non aveva contestato gli addebiti nei confronti della società. Negava che la parte avesse comprovato l'effettuazione delle ritenute.
Nell'udienza camerale del 7 marzo 2025, relativamente al solo aspetto cautelare, la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione con l'ordinanza n. 48/2025.
Nell'udienza del 22 ottobre 2025 questo Giudice si riservava la decisione.
In data odierna, sciolta la riserva accoglie parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non è in discussione il merito della vicenda nei confronti della società, avendo limitato la parte ricorrente i motivi al tema della coobbligazione.
Ed in effetti, la parte ha comprovato l'effettuazione della ritenuta, ma non ha fornito documentazione attendibile del versamento al sostituito d'imposta.
Pur consapevole di un diverso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
8903 del 31/03/2021) questo giudicante ritiene di dover seguire il dettato della sentenza invocata dalla parte
, di cui alla seguente massima: “In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha pero' operato le ritenute, il sostituito non e' tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilita' solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 e' espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019) .
Il parziale accoglimento consente di ritenere la sussistenza dei fondati motivi per una compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Sciolta la riserva In parziale accoglimento del ricorso, DICHIARA non sussistere la coobbligazione in solido della Ricorrente_1, ricorrente in proprio. Conferma nel resto l'atto opposto. Spese compensate. Così deciso in Grosseto il 30 dicembre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Persona Fisica - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Pers. Del L.r. Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F070200306/2024 RITENUTA ACCONT 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
In via principale, dichiarare la nullità dell'accertamento impugnato per illegittimità e infondatezza delle pretese impositive.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Resistente
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso;
3) la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 e Ricorrente_1 , in proprio e quale legale Rappresentante, con atto depositato telematicamente in data 14 gennaio 2025 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento mod.770 T8F070200306/2024, relativo al rilievo del mancato versamento della ritenuta di euro 2.964,52 operata e assoggettata al 26 % e alla conseguente considerazione della Ricorrente_1 come coobbligata ex art. 35 del DPR n. 600 del 1973. Sosteneva la nullità dell'accertamento e in particolare richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10378 del 12/4/2019 sul punto dell'insussistenza di coobbligazione per il sostituito in quanto non responsabile di versamento di altri.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.
L'accertamento aveva preso le mosse dall'esistenza di utili pari ad € 11.402,00 per l'anno 2022 distribuiti e non dichiarati, che evidenziava una non corretta tenuta delle scritture contabili. Rilevava quindi il mancato versamento delle ritenute operate e la responsabilità della Ricorrente_1 come coobbligata ex art. 35 del DPR n. 600 del 1973. Quanto al ricorso sottolineava che la ricorrente aveva concentrato i suoi rilievi sulla coobbligazione e non aveva contestato gli addebiti nei confronti della società. Negava che la parte avesse comprovato l'effettuazione delle ritenute.
Nell'udienza camerale del 7 marzo 2025, relativamente al solo aspetto cautelare, la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione con l'ordinanza n. 48/2025.
Nell'udienza del 22 ottobre 2025 questo Giudice si riservava la decisione.
In data odierna, sciolta la riserva accoglie parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non è in discussione il merito della vicenda nei confronti della società, avendo limitato la parte ricorrente i motivi al tema della coobbligazione.
Ed in effetti, la parte ha comprovato l'effettuazione della ritenuta, ma non ha fornito documentazione attendibile del versamento al sostituito d'imposta.
Pur consapevole di un diverso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
8903 del 31/03/2021) questo giudicante ritiene di dover seguire il dettato della sentenza invocata dalla parte
, di cui alla seguente massima: “In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha pero' operato le ritenute, il sostituito non e' tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilita' solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 e' espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019) .
Il parziale accoglimento consente di ritenere la sussistenza dei fondati motivi per una compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Sciolta la riserva In parziale accoglimento del ricorso, DICHIARA non sussistere la coobbligazione in solido della Ricorrente_1, ricorrente in proprio. Conferma nel resto l'atto opposto. Spese compensate. Così deciso in Grosseto il 30 dicembre 2025