Sentenza 2 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2019, n. 40310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40310 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IA ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inanrimissibilita' udito il difensore RITENUTO IN FATTO DE PI ES , tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza 16.3.2017 con la quale la Corte d'Appello di Napoli, in parziale modifica della decisione 5.7.2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, per la viola- zione dell'art. 648 bis cod. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) ex art. art. 606 comma 1 lett. b) e/o c) cod. proc. pen.: violazione degli artt. 516, 519, 520 cod. proc. pen. 2) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La difesa sostiene che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato si fonda su una mo- tivazione insufficiente, o comunque apparente essendo stata omesso dalla Corte territoriale ogni riferimento specifico circa la non rilevanza delle ob- biezioni difensive relative alle differenti versioni dei fatti emergenti dalle di- chiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in sede dibattimentale. La difesa si duole inoltre del fatto che la Corte territoriale non abbia approfondito il tema della possibile riconducibi- lità delle alterazioni dei dati di immatricolazione dell'autovettura a soggetti diversi dall'imputato. 3) Ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. in relazione alla mancata escussione di SE IG, BO LV, e del PI FA. 4) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vizio di contraddittorietà della motivazione nella indicazione di colui che avrebbe consegnato il veicolo all'imputato
RITENUTO IN DIRITTO
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la difesa afferma che il 12.5.2011, data nella quale l'imputato risultava ancora contumace, il Pubbli- co Ministero chiedeva che nel capo di imputazione fossero inserite le parole "e co- munque trasferendo a Dipietro auto s.r.l. l'autovettura". La difesa sostiene che in tal modo sarebbe stata apportata una modificazione dell'imputazione, così pervenendo alla contestazione di un fatto diverso, cui non sarebbero seguiti gli adempimenti previsti dalla legge, con conseguente nullità dell'imputazione stessa. La Corte d'Appello ha rigettato il relativo motivo di appello, perché la modificazio- ne del capo di imputazione operata dal Pubblico Ministero sarebbe stata marginale ed ultronea posto che nel testo originario del capo di imputazione risultava co- munque la contestazione del fatto fatto "...che successivamente consegnava in permuta alla concessionaria". La difesa insiste nella propria doglianza affermando che la modificazione apportata al capo di imputazione doveva comunque essere portata a conoscenza dell'imputato contumace e che tale omissione configura una nullità deducibile anche in grado di appello, contrariamente a quanto affermato dalla stessa corte d'Appello. La censura è inammissibile, perché è generica nella indicazione dei presupposti in fatto conducenti alla violazione degli artt. 516 e ss., quindi non rispondente ai ca- noni previsti dall'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Infatti la difesa non di- mostra che la correzione/integrazione del capo di imputazione voluta dal Pubblico Ministero abbia determinazione un'immutazione sostanziale del fatto contestato. Né la difesa dimostra come la mera specificazione del contenuto del capo di impu- tazione come richiesto dal Pubblico Ministero abbia costituito un pregiudizio con- creto nell'esercizio delle ragioni difensive. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 581 comma 1 lett. c) e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Dal testo dell'atto di impugnazione non si com- prende quale sia lo specifico vizio di motivazione (contraddittorietà, manifesta illo- gicità, carenza) denunciato, né viene indicato il punto della decisione nel quale es- so sia riscontrabile, né, dimostratane l'eventuale esistenza, quale sia il suo effetto sulla complessiva tenuta dell'apparato motivazionale della decisione impugnata;
questa va letta congiuntamente a quella di primo grado: trattasi di c.d. doppia conforme in cui sono sovrapponibili i criteri di valutazione delle prove ed esistendo il richiamo della decisione di gravame a quella di primo grado, ove a pag. 6 vi è un'analitica e ragionata ricostruzione della vicenda effettuata con motivazione lo- gica, adeguata, documentata e non sindacabile nel merito. La difesa si duole di motivazione "insufficiente": categoria quest'ultima che non rientra nel catalogo dei vizi di motivazione previsti dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; in alternativa la difesa denuncia il vizio di "motivazione apparen- te" che riconduce alla violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.: nella specie da rite- nersi insussistente. Infatti la motivazione può essere ritenuta "apparente" solo nel caso in cui questa sia avulsa dal caso concreto sottoposto all'esame del giudicante e si risolva in mere formule di stile prive di qualsiasi concreto riferimento alla fatti- specie esaminata. La Corte Napoletana ha preso in considerazione la specifica vi- cenda affrontando le singole questioni dedotte nell'atto di appello, rispondendo in modo adeguato entro i limiti della loro oggettiva rilevanza, con la conseguenza che la motivazione può essere ritenuta congrua e reale. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Dalla lettura della due sentenze di meri- to si evince che la difesa ha richiesto l'audizione dei testimoni DE RO NI, BO LV e DE PI FA sollecitando il tribunale ad esercitare i po- teri di cui all'art. 507 cod. proc. pen. A fronte del rigetto motivato dell'istanza, la difesa ha rinnovato la richiesta alla Corte d'Appello che l'ha respinta con motiva- zione non sindacabile nel merito (v. pag. 5 della sentenza di appello). In questa sede la difesa afferma essere stato leso il diritto di difesa non essendo stato as- sunta una prova decisiva ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. La censura anche in questo caso è del tutto generica ed è inammissibile. Va in primo luogo ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva - qua- le motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass. sez. 2 n. 9763 del 6.2.2013, P.G. in proc. Muraca e altri, rv 254974-01; Cass. sez. 5 n. 4672 del 24.11.2016, Fiaschetti e altro, rv. 269270- 01). Nella specie, la richiesta di ammissione delle prove da parte della difesa non è riconducibile alla disciplina di cui all'art. 495 II^ comma cod. proc. pen., ma si è concreta in una sollecitazione dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen. in ordine alla quale il Tribunale e la Corte territoriale hanno dato risposta adeguata. Va inoltre aggiunto, in relazione al giudizio di appello, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può costituire violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. solo nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 603 del codice di rito (V.: Cass. sez. 1 n. 40705 del 10.1.2018, Capitanio Luca, rv. 274337-01). Va infine considerato che la difesa non ha fornito alcuna dimostrazione della capacità dimostrativa delle prove richieste ed in parti- colare della loro idoneità, una volta assunte, di determinare un diverso esito del giudizio. Il quarto motivo di ricorso è generico. Oltre a non indicare in modo preciso la se- gnalata contraddittorietà (tanto che nella pag. 4 della sentenza di appello non ri- sultata citato il nome del SE quale cedente il veicolo - a differenza di quanto è riscontrabile a pag. 4 della sentenza di primo grado), la difesa non fornisce alcuna indicazione in ordine alla rilevanza della supposta contraddittorietà sulla tenuta della complessiva motivazione della decisione di appello che ha ad oggetto la con- dotta dell'imputato accusato di avere alterato il telaio del veicolo sottratto a Ruvo Erminia, sostituendo le targhe con quelle di altro veicolo. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 alla Cassa delle Am- mende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemi