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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9657 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11913/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) , , (C.F. , nata a [...] Parte_1 Parte_2 C.F._1 il 16/5/1985 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Paola Re del Foro di Milano (C.F. PEC C.F._2 Email_1
e
2) , (C.F.: ) nato a [...] il Parte_3 Parte_4 C.F._3
27.9.1981 e residente Sale (AL) Via Vecchia di San Romano n. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Romano del Foro di Milano (C.F. PEC C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni contratto in data 30/6/2018 nel Comune di Milano (MI) (Atto di Matrimonio, atto n. 130, Reg. II, P. II, S. A Anno 2018),
separati consensualmente con verbale in data 10.5.2022 omologato con decreto del 11.5.2022 del Tribunale di Busto Arsizio (RG 362/2022 – Cron 2329/2022)
con il seguente figlio: nato il [...], Cittadini Parte_5 Pt_4
FATTO La signora , con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. depositato in data 26.3.2025 Parte_1 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio indicando le condizioni. Si è costituto in giudizio il Sig. non opponendosi alla richiesta di divorzio ma rassegnando Parte_3 quanto al mantenimento ed ai rapporti con il figlio conclusioni parzialmente differenti. All'udienza del 27.11.2025 innanzi al Giudice Delegato, aderendo alla proposta conciliativa, hanno raggiunto un accordo come meglio precisato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza sottoscritte personalmente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) Legge 1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in regime di separazione dei beni (Atto di Matrimonio, atto n. 130, Reg. II,
P. II, S. A Anno 2018), contratto in data 30/6/2018 nel comune di Milano (MI) dal Sig. Pt_3
e dalla Sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente
[...] Parte_1 di procedere all'annotazione della sentenza.
2. Confermare l'affidamento condiviso di (nato a [...] il [...]) ad entrambi i Parte_5 genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Ciascun genitore potrà adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il figlio minore, con l'obbligo di decidere di comune accordo tutte le questioni di maggiore importanza per la sua educazione, istruzione e salute. La madre comuncherà la data di eventuali visite mediche di affinchè il padre possa essere presente. Parte_5
3. il sig. verserà alla sig.ra 300 euro al mese (rivalutabili annualmente Parte_3 Parte_1 secondo l'indice ISTAT), con scadenza il giorno 5 del mese, quale contributo al mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Parte_5
Milano attualmente in vigore;
l'AUU sarà percepito per intero dalla madre. Al fine di accedere ad ogni eventuale sussidio/agevolazione/detrazione, il padre collaborerà tempestivamente alla compilazione della DSU e della richiesta della certificazione ISEE nei termini utili. In caso contrario Egli sarà tenuto a provvedere alla differenza economica per il mancato beneficio/agevolazione.
4. Riguardo al diritto di visita del padre:
-vacanze estive: una settimana a giugno, una a luglio e due ad agosto continuative con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 30 aprile;
vacanze invernali: un anno il Natale con la mamma e la
Vigilia di Natale con il papà, dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alternati. Durante la settimana: il papà vedrà il giorno Parte_5 infrasettimanale del mercoledì, dall'uscita da scuola, e con riaccompagnamento a casa entro le ore
20:30 durante il periodo scolastico (entro le h.21 al di fuori del periodo scolastico); i weekend alternati e starà con il papà dal venerdì all'uscita da scuola (lo prenderà il papà) fino al Parte_5 lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Il padre come di consueto lascerà che la madre raggiunga telefonicamente il bimbo con una videochiamata. Anche la madre lascerà come di consueto che il padre possa raggiungere telefonicamente il figlio con possibilità di una videochiamata al giorno da effettuarsi tendenzialmente nella fascia oraria tra le 18.30 e le 19.30.
Durante i periodi di vacanza, i genitori si comunicheranno vicendevolmente l'indirizzo e il recapito telefonico della struttura dove soggiorneranno con il figlio e il nominativo e il recapito delle persone a cui potrebbe essere affidato, previo accordo di entrambi. Il punto di prelevamento e riaccompagnamento di è la casa di Milano via Legnone 88, salvo migliore e diverso Parte_5 accordo tra le Parti.
-Nelle vacanze di Pasqua, ad anni alterni i primi giorni di chiusura scolastica (giovedì, venerdì e metà della giornata di sabato) starà con un genitore;
gli ulteriori giorni (restante metà Parte_5 della giornata di sabato, domenica e lunedì) con l'altro genitore.
-Per i giorni Festivi del 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti,
i genitori definiranno entro il 30.9 i giorni in cui starà con ciascuno di loro, garantendosi Parte_5 pari giorni. Fino al 30.9.2026 i coniugi definiranno il calendario nel più breve tempo possibile.
- Il giorno del compleanno lo trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascun Parte_5 genitore, applicando gli orari previsti per la visita infrasettimale se tale giorno cade infrasettimanalmente. Il genitore che non festeggia con il bambino potrà raggiungerlo per trascorrere un momento con lui. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui venga organizzata una festa con gli amici del bambino, entrambi i genitori potranno parteciparvi.
5. Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola elementare, frequenterà la scuola privata Parte_5 di Milano “Istituto Santa Gemma”, in via Baldinucci 88, con pagamento della retta scolastica interamente a carico della madre per i primi due anni;
dal terzo anno, una rata della retta sarà a carico del padre, mentre due rate della retta saranno a carico della madre.
6. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile avendo entrambe stabile attività lavorativa.
7. I coniugi si danno reciproco e preventivo assenso e autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio e comunque dei documenti validi per l'espatrio.
8. Spese compensate.
Le parti, all'udienza del 27.11.2025, hanno chiesto inoltre che la causa sia trattata ex art. 473 bis 51 cpc con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte, sottoscritte personalmente, depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. nonché all'impugnazione della emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le conclusioni congiunte dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 30/6/2018 tra e (Atto di Matrimonio, atto n. 130, Parte_1 Parte_3
Reg. II, P. II, S. A Anno 2018);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arese dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) , , (C.F. , nata a [...] Parte_1 Parte_2 C.F._1 il 16/5/1985 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Paola Re del Foro di Milano (C.F. PEC C.F._2 Email_1
e
2) , (C.F.: ) nato a [...] il Parte_3 Parte_4 C.F._3
27.9.1981 e residente Sale (AL) Via Vecchia di San Romano n. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Romano del Foro di Milano (C.F. PEC C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni contratto in data 30/6/2018 nel Comune di Milano (MI) (Atto di Matrimonio, atto n. 130, Reg. II, P. II, S. A Anno 2018),
separati consensualmente con verbale in data 10.5.2022 omologato con decreto del 11.5.2022 del Tribunale di Busto Arsizio (RG 362/2022 – Cron 2329/2022)
con il seguente figlio: nato il [...], Cittadini Parte_5 Pt_4
FATTO La signora , con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. depositato in data 26.3.2025 Parte_1 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio indicando le condizioni. Si è costituto in giudizio il Sig. non opponendosi alla richiesta di divorzio ma rassegnando Parte_3 quanto al mantenimento ed ai rapporti con il figlio conclusioni parzialmente differenti. All'udienza del 27.11.2025 innanzi al Giudice Delegato, aderendo alla proposta conciliativa, hanno raggiunto un accordo come meglio precisato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza sottoscritte personalmente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) Legge 1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in regime di separazione dei beni (Atto di Matrimonio, atto n. 130, Reg. II,
P. II, S. A Anno 2018), contratto in data 30/6/2018 nel comune di Milano (MI) dal Sig. Pt_3
e dalla Sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente
[...] Parte_1 di procedere all'annotazione della sentenza.
2. Confermare l'affidamento condiviso di (nato a [...] il [...]) ad entrambi i Parte_5 genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Ciascun genitore potrà adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il figlio minore, con l'obbligo di decidere di comune accordo tutte le questioni di maggiore importanza per la sua educazione, istruzione e salute. La madre comuncherà la data di eventuali visite mediche di affinchè il padre possa essere presente. Parte_5
3. il sig. verserà alla sig.ra 300 euro al mese (rivalutabili annualmente Parte_3 Parte_1 secondo l'indice ISTAT), con scadenza il giorno 5 del mese, quale contributo al mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Parte_5
Milano attualmente in vigore;
l'AUU sarà percepito per intero dalla madre. Al fine di accedere ad ogni eventuale sussidio/agevolazione/detrazione, il padre collaborerà tempestivamente alla compilazione della DSU e della richiesta della certificazione ISEE nei termini utili. In caso contrario Egli sarà tenuto a provvedere alla differenza economica per il mancato beneficio/agevolazione.
4. Riguardo al diritto di visita del padre:
-vacanze estive: una settimana a giugno, una a luglio e due ad agosto continuative con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 30 aprile;
vacanze invernali: un anno il Natale con la mamma e la
Vigilia di Natale con il papà, dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alternati. Durante la settimana: il papà vedrà il giorno Parte_5 infrasettimanale del mercoledì, dall'uscita da scuola, e con riaccompagnamento a casa entro le ore
20:30 durante il periodo scolastico (entro le h.21 al di fuori del periodo scolastico); i weekend alternati e starà con il papà dal venerdì all'uscita da scuola (lo prenderà il papà) fino al Parte_5 lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Il padre come di consueto lascerà che la madre raggiunga telefonicamente il bimbo con una videochiamata. Anche la madre lascerà come di consueto che il padre possa raggiungere telefonicamente il figlio con possibilità di una videochiamata al giorno da effettuarsi tendenzialmente nella fascia oraria tra le 18.30 e le 19.30.
Durante i periodi di vacanza, i genitori si comunicheranno vicendevolmente l'indirizzo e il recapito telefonico della struttura dove soggiorneranno con il figlio e il nominativo e il recapito delle persone a cui potrebbe essere affidato, previo accordo di entrambi. Il punto di prelevamento e riaccompagnamento di è la casa di Milano via Legnone 88, salvo migliore e diverso Parte_5 accordo tra le Parti.
-Nelle vacanze di Pasqua, ad anni alterni i primi giorni di chiusura scolastica (giovedì, venerdì e metà della giornata di sabato) starà con un genitore;
gli ulteriori giorni (restante metà Parte_5 della giornata di sabato, domenica e lunedì) con l'altro genitore.
-Per i giorni Festivi del 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti,
i genitori definiranno entro il 30.9 i giorni in cui starà con ciascuno di loro, garantendosi Parte_5 pari giorni. Fino al 30.9.2026 i coniugi definiranno il calendario nel più breve tempo possibile.
- Il giorno del compleanno lo trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascun Parte_5 genitore, applicando gli orari previsti per la visita infrasettimale se tale giorno cade infrasettimanalmente. Il genitore che non festeggia con il bambino potrà raggiungerlo per trascorrere un momento con lui. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui venga organizzata una festa con gli amici del bambino, entrambi i genitori potranno parteciparvi.
5. Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola elementare, frequenterà la scuola privata Parte_5 di Milano “Istituto Santa Gemma”, in via Baldinucci 88, con pagamento della retta scolastica interamente a carico della madre per i primi due anni;
dal terzo anno, una rata della retta sarà a carico del padre, mentre due rate della retta saranno a carico della madre.
6. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile avendo entrambe stabile attività lavorativa.
7. I coniugi si danno reciproco e preventivo assenso e autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio e comunque dei documenti validi per l'espatrio.
8. Spese compensate.
Le parti, all'udienza del 27.11.2025, hanno chiesto inoltre che la causa sia trattata ex art. 473 bis 51 cpc con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte, sottoscritte personalmente, depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. nonché all'impugnazione della emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le conclusioni congiunte dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 30/6/2018 tra e (Atto di Matrimonio, atto n. 130, Parte_1 Parte_3
Reg. II, P. II, S. A Anno 2018);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arese dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG