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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice, viste le note scritte depositate dalla ricorrente, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 734/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
CO MP e NI NA.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha esposto: Parte_1
-d'essere docente precaria di Scuola Superiore I Grado con attuale sede di servizio presso l'IC Littardi – Imperia;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
-a.s. 2018/19: dal 5/10/2018 al 30/6/2019. Ferie maturate = 22,42 + 2 per festività soppresse;
-a.s. 2019/20: dal 24/09/2019 al 30/06/2020 ad orario completo. Ferie maturate = 23,42 + 3 per festività soppresse
-a.s. 2020/21: dal 28/9/2020 al 30/06/2021. Ferie maturate = 23,00 ; + 3 per festività soppresse;
-a.s. 2021/22: dal 6/9/2021 al 30/06/2022. Ferie maturate = 24,83 + 3 per festività soppresse;
a.s. 2022/23: dal 1/9/2022 al 30/06/2023. Ferie maturate = 25,25 + 3 per festività soppresse;
a.s. 2023/24: dal 1/9/2022 al 30/06/2024. Ferie maturate = 27,33 + 3 per festività soppresse;
-di non aver usufruito per ciascuno dei suddetti anni rispettivamente di 24,42;
17,42; 24; 27,83; 28,25 e 27,33 giorni di ferie;
-di non essere stata informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitata a goderne, così come di non essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione;
-ai sensi dell'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ex art. 19 dello stesso CCNL, “
8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
-l'art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024 (doc. 4) ha sostanzialmente confermato la previgente disciplina contrattuale delle ferie basata sul principio secondo cui i docenti, sia di ruolo che assunti a tempo determinato, fruiscono delle ferie non d'ufficio, ma previa espressa richiesta al dirigente scolastico
-con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
-secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato— gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
-il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
-le disposizioni normative sopra citate non stabiliscono che tutti i giorni di sospensione delle lezioni siano automaticamente considerati come ferie ma si limitano a specificare che i dirigenti scolastici hanno il dovere di garantire agli insegnanti la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di “sospensione delle lezioni”.
-la richiesta del docente è, infatti, necessaria per la effettiva fruizione delle ferie così come è stato è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione la quale, con l'ordinanza n. 14268/22 (doc. 3 cit.), ha esaminato proprio il caso di un docente a termine che “non aveva chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni” e, quindi, ne chiedeva la monetizzazione proprio sul presupposto dell'assenza di qualsiasi automatismo nella collocazione in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
-la Corte di Cassazione ha pertanto affermato che “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
-la distinzione tra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nei periodi in cui non si svolgono le lezioni) e giorni di ferie fruibili facoltativamente (durante la rimanente parte dell'anno), dunque, riguarda il regime autorizzatorio delle ferie, nel senso che il dirigente scolastico non può negare l'autorizzazione delle ferie richieste dal docente nel periodo in cui le lezioni sono sospese e non sono previste altre attività indifferibili (scrutini, esami di Stato e attività valutative); di contro, l'autorizzazione delle ferie può essere negata per esigenze di servizio nel periodo in cui si svolgono le lezioni oppure quando sono previsti scrutini, esami di Stato e attività valutative.
-la CGUE ha, infatti, statuito la necessità di disapplicare l'articolo 5 del dl. n.
95/2012, in quanto “introduce una condizione ulteriore a quelle espressamente previste all'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/8. [...]
Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite» (Così: CGUE 18 gennaio 2024, causa C-218/22), mentre gli Stati membri «devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva. 29- Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali
«retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, punto 29 … 31- Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre
2018, , C- Controparte_3
684/16, punto 23 e giurisprudenza citata).
-soltanto le “lezioni frontali” e le “attività funzionali all'insegnamento a carattere collegiale ex art. 29, c. 3, lett. a) e b) CCNL 2006/09” si svolgono secondo un determinato orario e con la presenza fisica nei locali della scuola, mentre le rimanenti obbligazioni lavorative, definite funzionali alla prestazione di insegnamento (ossia “tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi) si svolgono senza richiedere la presenza fisica a scuola.
-ciò significa che l'insegnante, nel periodo di sospensione delle lezioni compreso nel più vasto arco temporale destinato alle attività didattiche (01 settembre - 30 giugno);
rimane in servizio, a disposizione dell'Istituzione scolastica, ed è contrattualmente impegnato per lo svolgimento di tutte le “obbligazioni funzionali all'insegnamento” che non richiedono la presenza fisica a scuola, ossia per lo svolgimento di “tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali ex art. 29 CCNL. -secondo l'univoco insegnamento della Cassazione, v. ex multis, Cass. sez. lav., 29/10/2020, n. 23934 (doc. 5) «la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio- temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
…
d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
-secondo la Corte di Cassazione nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il docente, anche nei giorni di interruzione delle lezioni e in assenza dell'obbligo di presenza fisica a scuola, se non ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione a godere delle ferie, rimane comunque in servizio e a disposizione del per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL.
-la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14268 del 05.05.2022, in cui, esaminando proprio il caso di un docente con contratto sino al 30 giugno che “non aveva chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni”, ha affermato che la normativa nazionale va interpretata in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come chiarito dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (nelle sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause accorpate C-569/16 e C-570/16, e nelle cause C-619/16 e C-684/16),
e che da ciò si deduce quanto segue:
“a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. nr.15652 del 2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
-da ultimo, le ordinanze nn. 16715/24, 13440/24, 13447/24 e 15445/24
(docc. 6-9) che, esaminando il caso di un docente con contratto sino al 30 giugno hanno pienamente confermato tale orientamento.
Ciò premesso, la ricorrente ha così concluso: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della somma di € 10.189,52 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
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Ai fini della decisione occorre esaminare la normativa di settore in relazione al periodo lavorativo dedotto in giudizio ovvero in primo luogo le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009, prorogato sino al 2019 nonché la normativa di legge sulle ferie emanata nel 2012.
Avendo la ricorrente prestato attività di docenza sempre a tempo indeterminato, occorre fare riferimento all'art. 19 del CCNL il quale recitava: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico
e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”.
L'art. 13 del CCNL, relativo alle ferie del dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece, prevedeva al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.” Il tenore dell'art. 19 era del tutto chiaro e lineare: il personale docente a termine non era tenuto a godere delle ferie nei periodi di “sospensione delle lezioni”.
Il relativo potere/competenza di sospensione spetta pacificamente alle varie
Regioni, le quali fissano un calendario dei giorni, compresi tra il primo e l'ultimo di scuola, in cui l'attività d'insegnamento è sospesa.
Se ne deduce che, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Inoltre, è espressamente prevista la cd. monetizzazione delle ferie.
Su tale disciplina è intervenuta la L. n. 228/2012.
In particolare, l'art. 54 così dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
L'art. 55, a sua volta prevede che: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Il testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, era il seguente:“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi….Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”, testo al quale è stata aggiunta la succitata previsione di cui all'art. 55 L. n. 228/2012:
“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Così, a propria volta: l'art. 56 L. n. 228/2012: “Le disposizioni di cui ai commi 54
e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”
A fronte di ciò deve concludersi che il Legislatore abbia equiparato tendenzialmente il docenti precari a quelli a tempo indeterminato, stabilendo che le ferie “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, salvo contemplare per i primi la possibilità d'ottenere un'indennità sostitutiva delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie”, disapplicando, pertanto, a partire dal 1° settembre 2013, parzialmente l'art. 19 del CCNL nella parte in cui sanciva: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria”, ma lasciando ferma la possibilità, per il personale docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni di monetizzarle.
Il successivo CCNL relativo al periodo 2019-2022, firmato in via definitiva il
18 gennaio 2024, contiene la seguente disciplina.
Art. 35: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43
e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.”
Art. 38:
1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19/04/2018”
Dichiarazione Congiunta n. 2 In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello
Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui
l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”
In virtù di tale ultima precisazione, deve ritenersi che nulla sia mutato nella specifica disciplina posta dalla L. n. 228/2012, peraltro dichiarata espressamente inderogabile da parte di qualsiasi CCNL.
In tale quadro s'inserisce la giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Quest'ultima è costituita, in particolare, dalla recente sentenza Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715, pienamente confermativa di Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13440, le quali richiamano entrambe Cass. n.
14268 del 5 maggio 2022,
In tali pronunce s'afferma che:
-la questione… deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art.
1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
-la CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
-in particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” -pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
La Suprema Corte soggiunge:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”;
“-in realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”, per poi esprimere il seguente conclusivo dictum:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16
e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
In senso del tutto conforme è la recentissima Cass. ord. n. 11968/2025.
A dispetto di ciò sulla questione per cui è causa militano orientamenti di merito divergenti.
Secondo una determinata opinione, le pronunce in questione sarebbero riferite esclusivamente al lasso di tempo compreso tra il giorno della fine delle lezioni e il 30 giugno, data di scadenza del contratto a termine, periodo nel quale, pur essendo le lezioni sospese i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie poiché essi sono ancora a disposizione dell'istituto scolastico per eventuali adempimenti funzionali all'insegnamento, quali, ad, quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, ecc, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi oppure per la correzione dei compiti e per la preparazione delle lezioni, ecc. cosicchè, in assenza di richiesta, è onere del dirigente scolastico invitare il docente ad usufruirne e avvertirlo che, ove ciò non accada, egli le perderà senza aver diritto a indennità alcuna (in tal senso l'orientamento maggioritario dei
Tribunali di Torino e Milano).
Quanto agli altri periodi dell'anno in cui l'attività didattica è sospesa, si sostiene che occorre far riferimento al dettato dell'art. 54 L. secondo cui “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
Dal lemma “fruisce” si desumerebbe che l'insegnante sarebbe ex lege in ferie in tutti i periodi di chiusura delle scuole e cioè in quelli delle vacanze natalizie, dal 23 (dal 22) al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
il 1° novembre, 8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno del Santo Patrono, nonché in 1 o 2 giorni nel periodo del Carnevale e negli eventuali giorni antecedenti al sabato di Pasqua, come stabilito dai calendari regionali.
Si soggiunge, infatti, che l'essersi il Legislatore espresso con il modo indicativo presente starebbe a significare che egli avrebbe scelto di predeterminare i lassi di tempo in cui i docenti sono (devono essere) posti automaticamente in ferie.
In tal senso deporrebbe sia, per l'appunto, l'assenza d'ogni riferimento alla necessità d'una specifica domanda (o d'una una apposita sollecitazione in da parte del dirigente), il che starebbe a significare che i giorni di sospensione delle lezioni sono ex lege destinati alle ferie del personale docente - rendendosi così superflua la presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione – sia il fatto che in tali giorni agli insegnanti non sarebbe richiesta prestazione alcuna, stante la chiusura delle scuole, non dovendo essi essere presenti sul luogo di lavoro né restare reperibili;
ciò non consentirebbe di considerare tale periodo come “lavorato”.
Lo scrivente ritiene di condividere in gran parte tale seconda tesi in quanto conforme all'interpretazione del dato testuale “fruisce”, che depone più nel senso che il Legislatore abbia inteso porre un “ordine” ossia un obbligo al dipendente – salvo che egli alleghi e dimostri di non aver potuto godere delle stesse, come, ad es., in caso di malattia – che nella diversa accezione, la quale dovrebbe contenere l'implicito sottinteso, stranamente non espresso, “di regola”, il che onererebbe il dirigente scolastico di rivolgere il relativo invito ai docenti e il contestuale avviso.
Inoltre, coglie nel segno il rilievo contenuto in Tribunale di Milano del 10-6-
2026 (causa F.P. + ), secondo cui “…secondo la normativa comunitaria, i suddetti periodi di chiusura delle scuole, nell'ambito dei quali ciascun docente non si reca certamente sul luogo di lavoro, non possono considerarsi come “orario di lavoro”. Infatti, secondo la Corte di giustizia il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore sia costretto
a essere “fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro” e a tenersi “a disposizione” del medesimo per poter “immediatamente” fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. par. 59 della CGUE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C-
258/10; CGUE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel - C - 437/05, par. 28).
Va soggiunto che il calendario regionale è predeterminato in anticipo è appare del tutto remota la eventualità che il personale docente non ne sia informato dal dirigente scolastico (o tramite affissione all'interno dell'istituto) cosicchè egli ben conosce in anticipo quali saranno i periodi di sospensione dell'attività di insegnamento, nei quali, pertanto, non gli è richiesta, né è possibile, alcuna prestazione lavorativa.
Essendo pertanto gli insegnanti in ferie “in re ipsa”, ossia in tali lassi temporali, non v'è alcun motivo per cui il datore di lavoro pubblico sia onerato di sollecitare i dipendenti a porsi in congedo ordinario.
Ne consegue che la pretesa è accoglibile nei soli limiti del versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nella sola misura relativa alla differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione poiché, non essendosi il costituito, non v'è prova che la docente sia stata invitata dal dirigente scolastico a domandare d'essere collocata in ferie, né tantomeno del correlativo avviso dell'impossibilità di monetizzarle successivamente al termine dell'incarico.
Non si concorda, invece, sull'opinione secondo cui le ferie sarebbero
“automatiche” anche nei giorni del 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e il 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno del Santo Patrono.
Tutte le succitate festività, infatti non sono riconducibili alla scelta discrezionale delle Regioni di sospendere o meno la frequentazione scolastica in quanto d'esse usufruiscono tutti i dipendenti pubblici (nonché non pochi privati), quale sia il comparto d'appartenenza.
Non si tratta, pertanto, di sospensioni delle lezioni in senso tecnico, bensì di meri “riposi” stabiliti dalla Legge per tutti i lavoratori subordinati (salvo la facoltà, o l'obbligo prescritto dal datore, dei dipendenti privati di lavorare egualmente).
Diversi rilievi valgono per le festività soppresse Tali ex festività ricadevano il 19 marzo, il 40° giorno successivo dopo la
Pasqua, il giorno del Corpus Domini, che ricorre il giovedì successivo alla festa della Santissima Trinità, celebrata la domenica successiva alla
Pentecoste, ossia 49 giorni dopo la Pasqua, e il 29 giugno.
La relativa disciplina legislativa risiede nell'art. dall'art. 1 legge n. 937/1977, il quale recita: “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
In termini conformi l'art. 14 del precedente CCNL stabiliva che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Nel nuovo CCNL 2019-2022 è l'art. 95 a regolarle, senza però nulla innovare.
L'art. 6 dispone, infatti, che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977”, confermandosi, dunque, l'onere del dipendente di richiederle espressamente.
Ebbene, atteso che il CCNL prevede che le giornate di riposto sono attribuite
“ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937” e che l'art. 1 comma 1, lett. b di tale legge prescrive “b)… a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.”, va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale di merito, secondo cui “condizione” per il godimento dei giorni di festività soppresse è la richiesta del dipendente.
L'espresso rimando da parte della disposizione del CCNL – che, pertanto, nella fattispecie non integra o non deroga a questa– alla disciplina legislativa in toto, legittima l'interpretazione per cui, se non richiesti in tempo utile, i riposi in questione non possono essere più goduti.
In chiave processuale da ciò discende che, diversamente dalle ferie, è il pubblico dipendente ad essere onerato d'allegare e provare d'aver fatto domanda e che questa sia stata respinta per ragioni organizzative.
Nel caso di specie ciò non è stato né dedotto, né provato.
Occorre, pertanto, verificare quali siano stati i periodi di sospensione disposti dai calendari regionali negli anni dedotti in causa.
Ebbene, nell'anno 2018/2019 le scuole della Liguria rimasero inoperose nei giorni del 2, 3 novembre, del 18 19, 20, 26, 27, 29, 31 dicembre, del 2, 3, 4, 5 gennaio 2016 e del 24, 25, 26 marzo 2016, per complessivi 16 giorni.
Ne consegue che alla attrice compete l'indennità per 6,42 giorni di ferie non godute.
Quanto all'a.s. 2019/2020, i soli giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative stabiliti dalla Regione Liguria sono stati il 23, 24, 27, 29, 30, 31 dicembre 2025, il 2 ,3, 4, 5, gennaio 2020, il 9, 10, 11, 12, 13, 13, aprile, e il 2 maggio, per complessivi 17 giorni.
Nulla, pertanto, compete alla avendo ella fruito di 9 giorni di ferie. Pt_1
Riguardo l'a.s. scolastico 2020/21 i giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative stabiliti dalla Regione Liguria sono stati il 7 dicembre
24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020, 2, 4, 5 gennaio 2021, 1, 2, 3, 6 aprile 2021, per un totale di 13 giorni.
Dovendosi escludere le festività nazionali e quelle soppresse (per le ragioni testè dette), la ricorrente vanta n. 8 giorni di ferie, attesa la fruizione di 2.
Per l'a.s. 2021/22 gli istituti scolastici della Liguria rimasero chiusi nei giorni del 4, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2021, 3, 4, 5, 7, 8 gennaio, 14, 15, 16, 19 aprile 2022, 3, 4 giugno 2022: 17 giorni.
Alla ricorrente residuano pertanto 7,83 giorni di ferie.
Nell'a.s. 2022/2023 la sospensione regionale ha interessato i giorni del 31 ottobre 2022, del 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2022, del 2, 3, 4, 5, 7 gennaio
202, del 6, 7, 8, 11 24 aprile 2023: 17 giorni.
Alla ricorrente competono, pertanto, 8,25 giorni di ferie.
Infine, nell'a.s. 2023/2024 i giorni di chiusura sono stati il 27, 28, 29 e 30 dicembre 2023, 2, 3, 4, 5 gennaio 2024, 28, 29, 30 marzo, 2, 29, 30 aprile
2024, per complessivi 14 giorni.
Residuano pertanto 10,33 giorni di ferie, avendo la usufruito di 1. Pt_1
Il totale finale dei giorni di ferie non godute è, pertanto, pari a 41,83 giorni
(6,42 + 8+ 7,83 + 8,25 + 10,33), di cui 31,53 sino al 30-6-2023.
La relativa indennità ammonta a 2256,60 (€ 71, 57 al giorno).
Per l'a.s. 2023/2024 l'importo è di € 773,40 (€ 74,87 al giorno). In sintesi, il va condannato al pagamento della somma complessiva di
€ 3030,00, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'entità della somma riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo Controparte_4
di € 3030,00 a titolo d'indennità sostituita delle ferie non godute negli anni scolastici 2018/2019 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 800,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 734/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
CO MP e NI NA.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha esposto: Parte_1
-d'essere docente precaria di Scuola Superiore I Grado con attuale sede di servizio presso l'IC Littardi – Imperia;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
-a.s. 2018/19: dal 5/10/2018 al 30/6/2019. Ferie maturate = 22,42 + 2 per festività soppresse;
-a.s. 2019/20: dal 24/09/2019 al 30/06/2020 ad orario completo. Ferie maturate = 23,42 + 3 per festività soppresse
-a.s. 2020/21: dal 28/9/2020 al 30/06/2021. Ferie maturate = 23,00 ; + 3 per festività soppresse;
-a.s. 2021/22: dal 6/9/2021 al 30/06/2022. Ferie maturate = 24,83 + 3 per festività soppresse;
a.s. 2022/23: dal 1/9/2022 al 30/06/2023. Ferie maturate = 25,25 + 3 per festività soppresse;
a.s. 2023/24: dal 1/9/2022 al 30/06/2024. Ferie maturate = 27,33 + 3 per festività soppresse;
-di non aver usufruito per ciascuno dei suddetti anni rispettivamente di 24,42;
17,42; 24; 27,83; 28,25 e 27,33 giorni di ferie;
-di non essere stata informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitata a goderne, così come di non essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione;
-ai sensi dell'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ex art. 19 dello stesso CCNL, “
8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
-l'art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024 (doc. 4) ha sostanzialmente confermato la previgente disciplina contrattuale delle ferie basata sul principio secondo cui i docenti, sia di ruolo che assunti a tempo determinato, fruiscono delle ferie non d'ufficio, ma previa espressa richiesta al dirigente scolastico
-con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
-secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato— gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
-il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
-le disposizioni normative sopra citate non stabiliscono che tutti i giorni di sospensione delle lezioni siano automaticamente considerati come ferie ma si limitano a specificare che i dirigenti scolastici hanno il dovere di garantire agli insegnanti la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di “sospensione delle lezioni”.
-la richiesta del docente è, infatti, necessaria per la effettiva fruizione delle ferie così come è stato è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione la quale, con l'ordinanza n. 14268/22 (doc. 3 cit.), ha esaminato proprio il caso di un docente a termine che “non aveva chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni” e, quindi, ne chiedeva la monetizzazione proprio sul presupposto dell'assenza di qualsiasi automatismo nella collocazione in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
-la Corte di Cassazione ha pertanto affermato che “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
-la distinzione tra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nei periodi in cui non si svolgono le lezioni) e giorni di ferie fruibili facoltativamente (durante la rimanente parte dell'anno), dunque, riguarda il regime autorizzatorio delle ferie, nel senso che il dirigente scolastico non può negare l'autorizzazione delle ferie richieste dal docente nel periodo in cui le lezioni sono sospese e non sono previste altre attività indifferibili (scrutini, esami di Stato e attività valutative); di contro, l'autorizzazione delle ferie può essere negata per esigenze di servizio nel periodo in cui si svolgono le lezioni oppure quando sono previsti scrutini, esami di Stato e attività valutative.
-la CGUE ha, infatti, statuito la necessità di disapplicare l'articolo 5 del dl. n.
95/2012, in quanto “introduce una condizione ulteriore a quelle espressamente previste all'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/8. [...]
Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite» (Così: CGUE 18 gennaio 2024, causa C-218/22), mentre gli Stati membri «devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva. 29- Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali
«retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, punto 29 … 31- Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre
2018, , C- Controparte_3
684/16, punto 23 e giurisprudenza citata).
-soltanto le “lezioni frontali” e le “attività funzionali all'insegnamento a carattere collegiale ex art. 29, c. 3, lett. a) e b) CCNL 2006/09” si svolgono secondo un determinato orario e con la presenza fisica nei locali della scuola, mentre le rimanenti obbligazioni lavorative, definite funzionali alla prestazione di insegnamento (ossia “tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi) si svolgono senza richiedere la presenza fisica a scuola.
-ciò significa che l'insegnante, nel periodo di sospensione delle lezioni compreso nel più vasto arco temporale destinato alle attività didattiche (01 settembre - 30 giugno);
rimane in servizio, a disposizione dell'Istituzione scolastica, ed è contrattualmente impegnato per lo svolgimento di tutte le “obbligazioni funzionali all'insegnamento” che non richiedono la presenza fisica a scuola, ossia per lo svolgimento di “tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali ex art. 29 CCNL. -secondo l'univoco insegnamento della Cassazione, v. ex multis, Cass. sez. lav., 29/10/2020, n. 23934 (doc. 5) «la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio- temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
…
d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
-secondo la Corte di Cassazione nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il docente, anche nei giorni di interruzione delle lezioni e in assenza dell'obbligo di presenza fisica a scuola, se non ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione a godere delle ferie, rimane comunque in servizio e a disposizione del per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL.
-la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14268 del 05.05.2022, in cui, esaminando proprio il caso di un docente con contratto sino al 30 giugno che “non aveva chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni”, ha affermato che la normativa nazionale va interpretata in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come chiarito dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (nelle sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause accorpate C-569/16 e C-570/16, e nelle cause C-619/16 e C-684/16),
e che da ciò si deduce quanto segue:
“a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. nr.15652 del 2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
-da ultimo, le ordinanze nn. 16715/24, 13440/24, 13447/24 e 15445/24
(docc. 6-9) che, esaminando il caso di un docente con contratto sino al 30 giugno hanno pienamente confermato tale orientamento.
Ciò premesso, la ricorrente ha così concluso: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della somma di € 10.189,52 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
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Ai fini della decisione occorre esaminare la normativa di settore in relazione al periodo lavorativo dedotto in giudizio ovvero in primo luogo le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009, prorogato sino al 2019 nonché la normativa di legge sulle ferie emanata nel 2012.
Avendo la ricorrente prestato attività di docenza sempre a tempo indeterminato, occorre fare riferimento all'art. 19 del CCNL il quale recitava: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico
e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”.
L'art. 13 del CCNL, relativo alle ferie del dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece, prevedeva al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.” Il tenore dell'art. 19 era del tutto chiaro e lineare: il personale docente a termine non era tenuto a godere delle ferie nei periodi di “sospensione delle lezioni”.
Il relativo potere/competenza di sospensione spetta pacificamente alle varie
Regioni, le quali fissano un calendario dei giorni, compresi tra il primo e l'ultimo di scuola, in cui l'attività d'insegnamento è sospesa.
Se ne deduce che, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Inoltre, è espressamente prevista la cd. monetizzazione delle ferie.
Su tale disciplina è intervenuta la L. n. 228/2012.
In particolare, l'art. 54 così dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
L'art. 55, a sua volta prevede che: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Il testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, era il seguente:“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi….Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”, testo al quale è stata aggiunta la succitata previsione di cui all'art. 55 L. n. 228/2012:
“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Così, a propria volta: l'art. 56 L. n. 228/2012: “Le disposizioni di cui ai commi 54
e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”
A fronte di ciò deve concludersi che il Legislatore abbia equiparato tendenzialmente il docenti precari a quelli a tempo indeterminato, stabilendo che le ferie “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, salvo contemplare per i primi la possibilità d'ottenere un'indennità sostitutiva delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie”, disapplicando, pertanto, a partire dal 1° settembre 2013, parzialmente l'art. 19 del CCNL nella parte in cui sanciva: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria”, ma lasciando ferma la possibilità, per il personale docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni di monetizzarle.
Il successivo CCNL relativo al periodo 2019-2022, firmato in via definitiva il
18 gennaio 2024, contiene la seguente disciplina.
Art. 35: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43
e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.”
Art. 38:
1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19/04/2018”
Dichiarazione Congiunta n. 2 In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello
Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui
l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”
In virtù di tale ultima precisazione, deve ritenersi che nulla sia mutato nella specifica disciplina posta dalla L. n. 228/2012, peraltro dichiarata espressamente inderogabile da parte di qualsiasi CCNL.
In tale quadro s'inserisce la giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Quest'ultima è costituita, in particolare, dalla recente sentenza Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715, pienamente confermativa di Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13440, le quali richiamano entrambe Cass. n.
14268 del 5 maggio 2022,
In tali pronunce s'afferma che:
-la questione… deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art.
1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
-la CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
-in particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” -pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
La Suprema Corte soggiunge:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”;
“-in realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”, per poi esprimere il seguente conclusivo dictum:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16
e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
In senso del tutto conforme è la recentissima Cass. ord. n. 11968/2025.
A dispetto di ciò sulla questione per cui è causa militano orientamenti di merito divergenti.
Secondo una determinata opinione, le pronunce in questione sarebbero riferite esclusivamente al lasso di tempo compreso tra il giorno della fine delle lezioni e il 30 giugno, data di scadenza del contratto a termine, periodo nel quale, pur essendo le lezioni sospese i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie poiché essi sono ancora a disposizione dell'istituto scolastico per eventuali adempimenti funzionali all'insegnamento, quali, ad, quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, ecc, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi oppure per la correzione dei compiti e per la preparazione delle lezioni, ecc. cosicchè, in assenza di richiesta, è onere del dirigente scolastico invitare il docente ad usufruirne e avvertirlo che, ove ciò non accada, egli le perderà senza aver diritto a indennità alcuna (in tal senso l'orientamento maggioritario dei
Tribunali di Torino e Milano).
Quanto agli altri periodi dell'anno in cui l'attività didattica è sospesa, si sostiene che occorre far riferimento al dettato dell'art. 54 L. secondo cui “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
Dal lemma “fruisce” si desumerebbe che l'insegnante sarebbe ex lege in ferie in tutti i periodi di chiusura delle scuole e cioè in quelli delle vacanze natalizie, dal 23 (dal 22) al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
il 1° novembre, 8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno del Santo Patrono, nonché in 1 o 2 giorni nel periodo del Carnevale e negli eventuali giorni antecedenti al sabato di Pasqua, come stabilito dai calendari regionali.
Si soggiunge, infatti, che l'essersi il Legislatore espresso con il modo indicativo presente starebbe a significare che egli avrebbe scelto di predeterminare i lassi di tempo in cui i docenti sono (devono essere) posti automaticamente in ferie.
In tal senso deporrebbe sia, per l'appunto, l'assenza d'ogni riferimento alla necessità d'una specifica domanda (o d'una una apposita sollecitazione in da parte del dirigente), il che starebbe a significare che i giorni di sospensione delle lezioni sono ex lege destinati alle ferie del personale docente - rendendosi così superflua la presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione – sia il fatto che in tali giorni agli insegnanti non sarebbe richiesta prestazione alcuna, stante la chiusura delle scuole, non dovendo essi essere presenti sul luogo di lavoro né restare reperibili;
ciò non consentirebbe di considerare tale periodo come “lavorato”.
Lo scrivente ritiene di condividere in gran parte tale seconda tesi in quanto conforme all'interpretazione del dato testuale “fruisce”, che depone più nel senso che il Legislatore abbia inteso porre un “ordine” ossia un obbligo al dipendente – salvo che egli alleghi e dimostri di non aver potuto godere delle stesse, come, ad es., in caso di malattia – che nella diversa accezione, la quale dovrebbe contenere l'implicito sottinteso, stranamente non espresso, “di regola”, il che onererebbe il dirigente scolastico di rivolgere il relativo invito ai docenti e il contestuale avviso.
Inoltre, coglie nel segno il rilievo contenuto in Tribunale di Milano del 10-6-
2026 (causa F.P. + ), secondo cui “…secondo la normativa comunitaria, i suddetti periodi di chiusura delle scuole, nell'ambito dei quali ciascun docente non si reca certamente sul luogo di lavoro, non possono considerarsi come “orario di lavoro”. Infatti, secondo la Corte di giustizia il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore sia costretto
a essere “fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro” e a tenersi “a disposizione” del medesimo per poter “immediatamente” fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. par. 59 della CGUE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C-
258/10; CGUE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel - C - 437/05, par. 28).
Va soggiunto che il calendario regionale è predeterminato in anticipo è appare del tutto remota la eventualità che il personale docente non ne sia informato dal dirigente scolastico (o tramite affissione all'interno dell'istituto) cosicchè egli ben conosce in anticipo quali saranno i periodi di sospensione dell'attività di insegnamento, nei quali, pertanto, non gli è richiesta, né è possibile, alcuna prestazione lavorativa.
Essendo pertanto gli insegnanti in ferie “in re ipsa”, ossia in tali lassi temporali, non v'è alcun motivo per cui il datore di lavoro pubblico sia onerato di sollecitare i dipendenti a porsi in congedo ordinario.
Ne consegue che la pretesa è accoglibile nei soli limiti del versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nella sola misura relativa alla differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione poiché, non essendosi il costituito, non v'è prova che la docente sia stata invitata dal dirigente scolastico a domandare d'essere collocata in ferie, né tantomeno del correlativo avviso dell'impossibilità di monetizzarle successivamente al termine dell'incarico.
Non si concorda, invece, sull'opinione secondo cui le ferie sarebbero
“automatiche” anche nei giorni del 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e il 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno del Santo Patrono.
Tutte le succitate festività, infatti non sono riconducibili alla scelta discrezionale delle Regioni di sospendere o meno la frequentazione scolastica in quanto d'esse usufruiscono tutti i dipendenti pubblici (nonché non pochi privati), quale sia il comparto d'appartenenza.
Non si tratta, pertanto, di sospensioni delle lezioni in senso tecnico, bensì di meri “riposi” stabiliti dalla Legge per tutti i lavoratori subordinati (salvo la facoltà, o l'obbligo prescritto dal datore, dei dipendenti privati di lavorare egualmente).
Diversi rilievi valgono per le festività soppresse Tali ex festività ricadevano il 19 marzo, il 40° giorno successivo dopo la
Pasqua, il giorno del Corpus Domini, che ricorre il giovedì successivo alla festa della Santissima Trinità, celebrata la domenica successiva alla
Pentecoste, ossia 49 giorni dopo la Pasqua, e il 29 giugno.
La relativa disciplina legislativa risiede nell'art. dall'art. 1 legge n. 937/1977, il quale recita: “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
In termini conformi l'art. 14 del precedente CCNL stabiliva che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Nel nuovo CCNL 2019-2022 è l'art. 95 a regolarle, senza però nulla innovare.
L'art. 6 dispone, infatti, che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977”, confermandosi, dunque, l'onere del dipendente di richiederle espressamente.
Ebbene, atteso che il CCNL prevede che le giornate di riposto sono attribuite
“ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937” e che l'art. 1 comma 1, lett. b di tale legge prescrive “b)… a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.”, va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale di merito, secondo cui “condizione” per il godimento dei giorni di festività soppresse è la richiesta del dipendente.
L'espresso rimando da parte della disposizione del CCNL – che, pertanto, nella fattispecie non integra o non deroga a questa– alla disciplina legislativa in toto, legittima l'interpretazione per cui, se non richiesti in tempo utile, i riposi in questione non possono essere più goduti.
In chiave processuale da ciò discende che, diversamente dalle ferie, è il pubblico dipendente ad essere onerato d'allegare e provare d'aver fatto domanda e che questa sia stata respinta per ragioni organizzative.
Nel caso di specie ciò non è stato né dedotto, né provato.
Occorre, pertanto, verificare quali siano stati i periodi di sospensione disposti dai calendari regionali negli anni dedotti in causa.
Ebbene, nell'anno 2018/2019 le scuole della Liguria rimasero inoperose nei giorni del 2, 3 novembre, del 18 19, 20, 26, 27, 29, 31 dicembre, del 2, 3, 4, 5 gennaio 2016 e del 24, 25, 26 marzo 2016, per complessivi 16 giorni.
Ne consegue che alla attrice compete l'indennità per 6,42 giorni di ferie non godute.
Quanto all'a.s. 2019/2020, i soli giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative stabiliti dalla Regione Liguria sono stati il 23, 24, 27, 29, 30, 31 dicembre 2025, il 2 ,3, 4, 5, gennaio 2020, il 9, 10, 11, 12, 13, 13, aprile, e il 2 maggio, per complessivi 17 giorni.
Nulla, pertanto, compete alla avendo ella fruito di 9 giorni di ferie. Pt_1
Riguardo l'a.s. scolastico 2020/21 i giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative stabiliti dalla Regione Liguria sono stati il 7 dicembre
24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020, 2, 4, 5 gennaio 2021, 1, 2, 3, 6 aprile 2021, per un totale di 13 giorni.
Dovendosi escludere le festività nazionali e quelle soppresse (per le ragioni testè dette), la ricorrente vanta n. 8 giorni di ferie, attesa la fruizione di 2.
Per l'a.s. 2021/22 gli istituti scolastici della Liguria rimasero chiusi nei giorni del 4, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2021, 3, 4, 5, 7, 8 gennaio, 14, 15, 16, 19 aprile 2022, 3, 4 giugno 2022: 17 giorni.
Alla ricorrente residuano pertanto 7,83 giorni di ferie.
Nell'a.s. 2022/2023 la sospensione regionale ha interessato i giorni del 31 ottobre 2022, del 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2022, del 2, 3, 4, 5, 7 gennaio
202, del 6, 7, 8, 11 24 aprile 2023: 17 giorni.
Alla ricorrente competono, pertanto, 8,25 giorni di ferie.
Infine, nell'a.s. 2023/2024 i giorni di chiusura sono stati il 27, 28, 29 e 30 dicembre 2023, 2, 3, 4, 5 gennaio 2024, 28, 29, 30 marzo, 2, 29, 30 aprile
2024, per complessivi 14 giorni.
Residuano pertanto 10,33 giorni di ferie, avendo la usufruito di 1. Pt_1
Il totale finale dei giorni di ferie non godute è, pertanto, pari a 41,83 giorni
(6,42 + 8+ 7,83 + 8,25 + 10,33), di cui 31,53 sino al 30-6-2023.
La relativa indennità ammonta a 2256,60 (€ 71, 57 al giorno).
Per l'a.s. 2023/2024 l'importo è di € 773,40 (€ 74,87 al giorno). In sintesi, il va condannato al pagamento della somma complessiva di
€ 3030,00, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'entità della somma riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo Controparte_4
di € 3030,00 a titolo d'indennità sostituita delle ferie non godute negli anni scolastici 2018/2019 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 800,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli