CASS
Sentenza 21 ottobre 2020
Sentenza 21 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2020, n. 29166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29166 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CR UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26/06/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19/09/2016 in forza della quale TA IA LU è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto (capo a) e tentata rapina (capo b). 1.1. La corte di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha ritenuto accertata la responsabilità dell' imputato per il reato di furto di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29166 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 04/09/2020 elettrodomestici dismessi raccolti in un container ubicato presso .un' isola ecologica in Monza gestita dall' impresa GA & C., disattendendo la contestazione dell' imputato secondo cui trattavasi di beni privi di ogni valore, con conseguente applicazione dell' art. 49 cod. pen. che esclude la punibilità quanto l' oggetto è inesistente ovvero è impossibile l' evento dannoso, in quanto era innegabile il valore economico dei beni sottratti (due lettori DVD, un aspiratore "Folletto" ed un deumidificatore) di cui il gestore della piattaforma ecologica poteva fruire. Ha, poi, osservato che dovevano essere rigettate le difese in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo b) (tentata rapina) i in quanto sussisteva prova di una condotta violenta ed aggressiva del TA in danno delle persone offese al fine di appropriarsi anche di un televisore, e che andava confermato il trattamento sanzionatorio, non potendo operare l' invocata circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.
4. cod. pen. attesa la pluralità di beni interessati non aventi un valore esiguo. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione deducendo tre motivi : - vizio di motivazione in relazione all' art. 49 cod. pen. La difesa assume che, nella specie, trattandosi di elettrodomestici dismessi e, quindi, beni che i proprietari avevano lasciato presso i punti di raccolta, privi di qualsivoglia valore economico ed utilità, in difetto di ogni offensività della condotta doveva trovare applicazione il disposto di cui all' art. 49 comma 2 cod. pen. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, i beni in questione in quanto "rifiuti" erano privi di valore alcuno a nulla rilevando il richiamo ad una potenziale "lavorazione di riciclo", apparendo una mera congettura l' affermazione secondo cui trattavasi di beni ancora funzioni, come ritenuto dai giudici di merito;
- vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di tentata rapina. Assume che nella specie, sulla scorta di quanto emerso dalla medesime dichiarazioni delle persone offese, mancava la prova di una condotta minacciosa volta ad assicurare al ricorrente l' impossessamento della cosa altrui, dovendosi, semmai, configurare una ipotesi di furto cui era seguito un mero alterco, con reciproco scambio di minacce, fra l' imputato e tale OL IO;
- vizio di motivazione quanto all' omessa concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. non avendo i giudici di merito tenuto conto che il valore dei beni doveva ritenersi irrisorio trattandosi di meri rifiuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il collegio che l' imputato, con tutti e tre i motivi dedotti, ripropone censure 2 già sostanzialmente prospettate con i motivi di appelto, sulle quali i giudici .territoriali hanno esaurientemente risposto e questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 3. In ordine al primo motivo va evidenziato che la corte territoriale, con una motivazione congrua ed adeguata nonché esente da vizi logico-giuridici, ha accertato che i beni in questione oggetto di furto erano beni che, sebbene disnnessi dagli originari proprietari, avevano conservato un valore economico del quale poteva fruire il gestore della piattaforma ecologica ove risultavano allocati, non potendo, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all' art. 49 comma 2 cod. pen. Invero in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando l'imputato per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituisse "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia). (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015 - dep. 16/03/2015, Di Benedetto, Rv. 26310501) A fonte di tale ragionamento la difesa reitera censure in fatto e di mero merito volte a ribadire la tesi secondo cui i detti beni erano privi di valore commerciale, apparendo evidente la manifesta infondatezza del motivo a fronte dell' accertamento circa il valore dei beni in questione destinati al riciclo e contenuti all' interno di un container ubicato presso un' isola ecologica in Monza gestita dall' impresa GA & C. e, quindi, divenuti di proprietà della stessa sicchè non può parlarsi, sic et simpliciter, di res derelictae. 4. Il secondo motivo è generico, meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato. 4.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati 3 dal ricorrente come maggiormente plausibili, o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 4.2. Ciò premesso le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale, nell'esaminare il medesimo motivo di doglianza dedotto con l' odierno ricorso - con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti, logica e non contraddittoria - ha puntualmente disatteso le tesi difensiva confermando la ricostruzione operata dal primo giudice correttamente ritenendo integrata l' ipotesi di tentata rapina impropria in relazione alle modalità degli accadimenti de quibus ed, in particolare, in ragione della circostanza che il TA, con atteggiamento chiaramente minaccioso nei confronti della persona offesa consistito nel proferire le parole "ti spacco la faccia, ti aspetto fuori, ti piglio" durante il tentativo di impossessamento del televisore non si era limitato ad un mero sfogo ma aveva posto in essere, durante la dinamica dell' azione, condotte violente e minacciose finalizzate alla definitiva sottrazione del bene. 4.3 In tale contesto non coglie in alcun modo nel segno la deduzione della difesa, la quale involge profili di puro fatto, secondo cui i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato le dichiarazioni delle persone offese le quali, a dire del ricorrente, avrebbero escluso di avere subito delle minacce poste in essere dall' imputato al fine di impossessarsi della cosa altrui. 5. Anche l' ultimo motivo è manifestamente infondato. Va, invero, osservato che la corte territoriale, del tutto correttamente, ha negato la concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. in linea con l' orientamento secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del 4 c\7u. supermercato vittima del reato). (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017 - dep. 13/02/2017, Sicu, Rv. 26924101). Invero nella fattispecie in esame i giudici di appello, con ragionamento in fatto non censurabile in questa sede, hanno rilevato che certamente i numerosi beni in questione non potevano essere ritenuti di valore irrisorio. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 Settembre 2020 II consigliere estensore H presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26/06/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19/09/2016 in forza della quale TA IA LU è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto (capo a) e tentata rapina (capo b). 1.1. La corte di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha ritenuto accertata la responsabilità dell' imputato per il reato di furto di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29166 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 04/09/2020 elettrodomestici dismessi raccolti in un container ubicato presso .un' isola ecologica in Monza gestita dall' impresa GA & C., disattendendo la contestazione dell' imputato secondo cui trattavasi di beni privi di ogni valore, con conseguente applicazione dell' art. 49 cod. pen. che esclude la punibilità quanto l' oggetto è inesistente ovvero è impossibile l' evento dannoso, in quanto era innegabile il valore economico dei beni sottratti (due lettori DVD, un aspiratore "Folletto" ed un deumidificatore) di cui il gestore della piattaforma ecologica poteva fruire. Ha, poi, osservato che dovevano essere rigettate le difese in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo b) (tentata rapina) i in quanto sussisteva prova di una condotta violenta ed aggressiva del TA in danno delle persone offese al fine di appropriarsi anche di un televisore, e che andava confermato il trattamento sanzionatorio, non potendo operare l' invocata circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.
4. cod. pen. attesa la pluralità di beni interessati non aventi un valore esiguo. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione deducendo tre motivi : - vizio di motivazione in relazione all' art. 49 cod. pen. La difesa assume che, nella specie, trattandosi di elettrodomestici dismessi e, quindi, beni che i proprietari avevano lasciato presso i punti di raccolta, privi di qualsivoglia valore economico ed utilità, in difetto di ogni offensività della condotta doveva trovare applicazione il disposto di cui all' art. 49 comma 2 cod. pen. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, i beni in questione in quanto "rifiuti" erano privi di valore alcuno a nulla rilevando il richiamo ad una potenziale "lavorazione di riciclo", apparendo una mera congettura l' affermazione secondo cui trattavasi di beni ancora funzioni, come ritenuto dai giudici di merito;
- vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di tentata rapina. Assume che nella specie, sulla scorta di quanto emerso dalla medesime dichiarazioni delle persone offese, mancava la prova di una condotta minacciosa volta ad assicurare al ricorrente l' impossessamento della cosa altrui, dovendosi, semmai, configurare una ipotesi di furto cui era seguito un mero alterco, con reciproco scambio di minacce, fra l' imputato e tale OL IO;
- vizio di motivazione quanto all' omessa concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. non avendo i giudici di merito tenuto conto che il valore dei beni doveva ritenersi irrisorio trattandosi di meri rifiuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il collegio che l' imputato, con tutti e tre i motivi dedotti, ripropone censure 2 già sostanzialmente prospettate con i motivi di appelto, sulle quali i giudici .territoriali hanno esaurientemente risposto e questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 3. In ordine al primo motivo va evidenziato che la corte territoriale, con una motivazione congrua ed adeguata nonché esente da vizi logico-giuridici, ha accertato che i beni in questione oggetto di furto erano beni che, sebbene disnnessi dagli originari proprietari, avevano conservato un valore economico del quale poteva fruire il gestore della piattaforma ecologica ove risultavano allocati, non potendo, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all' art. 49 comma 2 cod. pen. Invero in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando l'imputato per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituisse "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia). (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015 - dep. 16/03/2015, Di Benedetto, Rv. 26310501) A fonte di tale ragionamento la difesa reitera censure in fatto e di mero merito volte a ribadire la tesi secondo cui i detti beni erano privi di valore commerciale, apparendo evidente la manifesta infondatezza del motivo a fronte dell' accertamento circa il valore dei beni in questione destinati al riciclo e contenuti all' interno di un container ubicato presso un' isola ecologica in Monza gestita dall' impresa GA & C. e, quindi, divenuti di proprietà della stessa sicchè non può parlarsi, sic et simpliciter, di res derelictae. 4. Il secondo motivo è generico, meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato. 4.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati 3 dal ricorrente come maggiormente plausibili, o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 4.2. Ciò premesso le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale, nell'esaminare il medesimo motivo di doglianza dedotto con l' odierno ricorso - con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti, logica e non contraddittoria - ha puntualmente disatteso le tesi difensiva confermando la ricostruzione operata dal primo giudice correttamente ritenendo integrata l' ipotesi di tentata rapina impropria in relazione alle modalità degli accadimenti de quibus ed, in particolare, in ragione della circostanza che il TA, con atteggiamento chiaramente minaccioso nei confronti della persona offesa consistito nel proferire le parole "ti spacco la faccia, ti aspetto fuori, ti piglio" durante il tentativo di impossessamento del televisore non si era limitato ad un mero sfogo ma aveva posto in essere, durante la dinamica dell' azione, condotte violente e minacciose finalizzate alla definitiva sottrazione del bene. 4.3 In tale contesto non coglie in alcun modo nel segno la deduzione della difesa, la quale involge profili di puro fatto, secondo cui i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato le dichiarazioni delle persone offese le quali, a dire del ricorrente, avrebbero escluso di avere subito delle minacce poste in essere dall' imputato al fine di impossessarsi della cosa altrui. 5. Anche l' ultimo motivo è manifestamente infondato. Va, invero, osservato che la corte territoriale, del tutto correttamente, ha negato la concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. in linea con l' orientamento secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del 4 c\7u. supermercato vittima del reato). (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017 - dep. 13/02/2017, Sicu, Rv. 26924101). Invero nella fattispecie in esame i giudici di appello, con ragionamento in fatto non censurabile in questa sede, hanno rilevato che certamente i numerosi beni in questione non potevano essere ritenuti di valore irrisorio. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 Settembre 2020 II consigliere estensore H presidente