Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 256
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione

    La Corte rileva che l'omessa pronuncia sulla prescrizione è un vizio di motivazione che impone al giudice di gravame di decidere nel merito. Applicando la giurisprudenza della Cassazione in materia di tasse automobilistiche, la Corte stabilisce che il termine triennale per la riscossione decorre dalla definitività dell'avviso di accertamento. Considerando la notifica dell'avviso di accertamento il 14.12.2018, divenuto definitivo il 15.02.2019, la cartella doveva essere notificata entro il 12.02.2022. Tuttavia, tenendo conto della sospensione delle attività di notifica dal 08.03.2020 al 31.08.2021, non si è verificata la prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per invio da indirizzo PEC invalido

    La Corte di primo grado ha ritenuto infondata tale eccezione.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione

    La Corte di primo grado ha ritenuto infondata tale eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 256
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 256
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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