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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Bari
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210003959582000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 3458/2022 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 106 2021 00039595 82 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate – SC (d'ora in avanti, Ader) per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec in data 21.6.2022.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della cartella:
a) perché inviata telematicamente da un indirizzo PEC invalido e sconosciuto;
b) per difetto di sottoscrizione;
c) per intervenuta prescrizione.
Resistevano l'Ader e la Regione Puglia.
Con sentenza n. 461/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari rigettava il ricorso, ritenendo infondate, con diffusa motivazione, le eccezioni del ricorrente sub a) e b).
Il Ricorrente_1 interponeva appello.
Resistevano l'Ader e la Regione Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione.
Precisa il Ricorrente_1:
che < prescrizionale, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento del 14.12.2018, come ritenuto in sentenza, o più correttamente dal sessantesimo giorno successivo, termina con la data del 14.12.2021 oppure l'altra del 13.02.2022. Pertanto, la cartella risulta di fatto notificata allorquando in termine prescrizionale triennale era già decorso e il diritto di esigere il tributo era già caduto in prescrizione.
La sentenza sul punto omette ogni motivazione ed è, pertanto, radicalmente nulla per difetto assoluto di motivazione>>.
Il motivo è infondato.
Va premesso che l'omessa pronuncia su un capo della domanda costituisce motivo di nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione.
E, nella specie, effettivamente la Corte di primo grado nulla ha statuito al riguardo.
Tuttavia, l'accertato difetto di motivazione non è motivo di rimessione della causa al primo giudice (perché non rientra nelle ipotesi tassative di cui all'art. 59, comma 1, d. lgs. 546/1992) ma impone solo al giudice di gravame di decidere nel merito (comma 2, art. cit.).
Orbene, l'avviso di accertamento, per stessa allegazione del ricorrente, è stato notificato il 14.12.2018.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cui spetta istituzionalmente il compito di assicurare l'esatta e uniforme interpretazione della legge) in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto.
Inoltre, il termine triennale per la riscossione va calcolato considerando il dies a quo, coincidente con la definitività dell'avviso di accertamento con cadenza alla scadenza del triennio da detta data (Cass.
21915/2024; 18006/2024).
Ebbene, nella specie, l'avviso di accertamento, notificato il 14.12.2018, è divenuto definitivo il 15.2.2019.
La cartella andava notificata entro il 12.2.2022.
Deve, però, tenersi conto della sospensione delle attività di notifica di tutti gli atti di riscossione dall'8.3.2020 al 31.08.2021 disposta dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 (e successive proroghe), per un totale di 532 gg.
Pertanto, computando tale periodo di sospensione, non si è verificata alcuna prescrizione.
L'appello va, quindi, rigettato.
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, delle spese processuali, che liquida, per ciascun ente, in €.300,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2422/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Bari
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210003959582000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 3458/2022 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 106 2021 00039595 82 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate – SC (d'ora in avanti, Ader) per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec in data 21.6.2022.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della cartella:
a) perché inviata telematicamente da un indirizzo PEC invalido e sconosciuto;
b) per difetto di sottoscrizione;
c) per intervenuta prescrizione.
Resistevano l'Ader e la Regione Puglia.
Con sentenza n. 461/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari rigettava il ricorso, ritenendo infondate, con diffusa motivazione, le eccezioni del ricorrente sub a) e b).
Il Ricorrente_1 interponeva appello.
Resistevano l'Ader e la Regione Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione.
Precisa il Ricorrente_1:
che < prescrizionale, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento del 14.12.2018, come ritenuto in sentenza, o più correttamente dal sessantesimo giorno successivo, termina con la data del 14.12.2021 oppure l'altra del 13.02.2022. Pertanto, la cartella risulta di fatto notificata allorquando in termine prescrizionale triennale era già decorso e il diritto di esigere il tributo era già caduto in prescrizione.
La sentenza sul punto omette ogni motivazione ed è, pertanto, radicalmente nulla per difetto assoluto di motivazione>>.
Il motivo è infondato.
Va premesso che l'omessa pronuncia su un capo della domanda costituisce motivo di nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione.
E, nella specie, effettivamente la Corte di primo grado nulla ha statuito al riguardo.
Tuttavia, l'accertato difetto di motivazione non è motivo di rimessione della causa al primo giudice (perché non rientra nelle ipotesi tassative di cui all'art. 59, comma 1, d. lgs. 546/1992) ma impone solo al giudice di gravame di decidere nel merito (comma 2, art. cit.).
Orbene, l'avviso di accertamento, per stessa allegazione del ricorrente, è stato notificato il 14.12.2018.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cui spetta istituzionalmente il compito di assicurare l'esatta e uniforme interpretazione della legge) in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto.
Inoltre, il termine triennale per la riscossione va calcolato considerando il dies a quo, coincidente con la definitività dell'avviso di accertamento con cadenza alla scadenza del triennio da detta data (Cass.
21915/2024; 18006/2024).
Ebbene, nella specie, l'avviso di accertamento, notificato il 14.12.2018, è divenuto definitivo il 15.2.2019.
La cartella andava notificata entro il 12.2.2022.
Deve, però, tenersi conto della sospensione delle attività di notifica di tutti gli atti di riscossione dall'8.3.2020 al 31.08.2021 disposta dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 (e successive proroghe), per un totale di 532 gg.
Pertanto, computando tale periodo di sospensione, non si è verificata alcuna prescrizione.
L'appello va, quindi, rigettato.
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, delle spese processuali, che liquida, per ciascun ente, in €.300,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis