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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8103/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160053611470000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170020565422000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180004211351000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180031221177000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4094/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 27.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha lamentato l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione della pretesa, l'omessa notifica degli atti presupposto ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi con distrazione.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio deducendo la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo sulle legittimità e sulla tempestività del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha depositato le relate di notifica delle cartelle di pagamento dalle quali risulta che:
la cartella di pagamento n. 293 2016 0053611470 (tassa auto 2013) è stata notificata in data 11.05.2017 con la consegna dell'atto ad un familiare convivente ma l'intimazione di pagamento n. 242 finale che sarebbe notificata in data 30.09.2021 con la consegna effettuata a mani del marito convivente sarebbe stata fatta oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa auto. Va comunque evidenziato che detta intimazione non è stata prodotta agli atti e non è possibile verificare la riferibilità della stessa alla cartella di pagamento indicata che quindi va annullata;
le cartelle di pagamento n. 293 2017 0020565422 (tassa auto 2014) e n. 293 2018 0004211351 (tassa auto
2015) sono state notificate rispettivamente in data 29.01.2018 ed in data 15.06.2018 mediante la consegna dei rispettivi atti ad un familiare convivente. Tuttavia l'intimazione di pagamento n. 242 finale notificata in data 30.09.2021 è stata consegnata oltre il termine di prescrizione triennale e comunque non è provata la riconducibilità della stessa alle cartelle sopra indicate che quindi vanno annullate;
la cartella di pagamento n. 293 2018 0031221177 (tassa auto 2016) sarebbe stata notificata in data
25.02.2019 ma agli atti non è provata l'avvenuta notifica della stessa che quindi va annullata.
In conclusione il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto che l'annullamento dell'intimazione opposta è conseguente alla mancata o intempestiva notifica degli atti prodromici e non è provata l'eventuale non debenza dei tributi intimati.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio. Catania, 27.novembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8103/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027251779000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160053611470000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170020565422000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180004211351000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180031221177000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4094/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 27.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha lamentato l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione della pretesa, l'omessa notifica degli atti presupposto ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi con distrazione.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio deducendo la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo sulle legittimità e sulla tempestività del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha depositato le relate di notifica delle cartelle di pagamento dalle quali risulta che:
la cartella di pagamento n. 293 2016 0053611470 (tassa auto 2013) è stata notificata in data 11.05.2017 con la consegna dell'atto ad un familiare convivente ma l'intimazione di pagamento n. 242 finale che sarebbe notificata in data 30.09.2021 con la consegna effettuata a mani del marito convivente sarebbe stata fatta oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa auto. Va comunque evidenziato che detta intimazione non è stata prodotta agli atti e non è possibile verificare la riferibilità della stessa alla cartella di pagamento indicata che quindi va annullata;
le cartelle di pagamento n. 293 2017 0020565422 (tassa auto 2014) e n. 293 2018 0004211351 (tassa auto
2015) sono state notificate rispettivamente in data 29.01.2018 ed in data 15.06.2018 mediante la consegna dei rispettivi atti ad un familiare convivente. Tuttavia l'intimazione di pagamento n. 242 finale notificata in data 30.09.2021 è stata consegnata oltre il termine di prescrizione triennale e comunque non è provata la riconducibilità della stessa alle cartelle sopra indicate che quindi vanno annullate;
la cartella di pagamento n. 293 2018 0031221177 (tassa auto 2016) sarebbe stata notificata in data
25.02.2019 ma agli atti non è provata l'avvenuta notifica della stessa che quindi va annullata.
In conclusione il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto che l'annullamento dell'intimazione opposta è conseguente alla mancata o intempestiva notifica degli atti prodromici e non è provata l'eventuale non debenza dei tributi intimati.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio. Catania, 27.novembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo