TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dello 03 luglio
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3552/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Moretti ed elettivamente domiciliata in Solofra (AV), alla via Casapapa n.4, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
– c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Sergio Parrella, ed elett.te domiciliato in Avellino (AV), alla via Iannaccone
n. 12/14, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dopo aver lavorato dal 31.12.1989 al
31.07.2022 con la qualifica di operaio stampatore di gomma, finitura e fustellatura, ed essere stato direttamente esposto a rumore otolesivo nonché a movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi dell'arto superiore, ha chiesto il riconoscimento dell'invalidità permanente derivante dalle seguenti malattie professionali dell'Epicondilite bilaterale con maggiore deficit dell'articolarità del gomito sinistro, in percentuale pari al 5%, e dell'Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più marcata a sinistra, in percentuale del 6%, contro il mancato riconoscimento da parte dell' in via CP_1 amministrativa.
L' si è costituito. CP_1 2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalle malattie professionali per cui è causa è pari al 6% di danno biologico, con decorrenza dalla denuncia delle stesse all' . CP_1
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
Consegue l'accoglimento parziale del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di invalidità CP_1 così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e di poco superiore a quanto già accertato.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3552/2023, vertente tra nei confronti dell' ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara che è Parte_1 affetto da malattia professionale con invalidità permanente nella misura di #06#
(sei) % in relazione alle patologie in parte motiva, a decorrere dal 19.10.2021;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione degli CP_1 accessori di legge dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza dello 03 luglio 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dello 03 luglio
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3552/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Moretti ed elettivamente domiciliata in Solofra (AV), alla via Casapapa n.4, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
– c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Sergio Parrella, ed elett.te domiciliato in Avellino (AV), alla via Iannaccone
n. 12/14, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dopo aver lavorato dal 31.12.1989 al
31.07.2022 con la qualifica di operaio stampatore di gomma, finitura e fustellatura, ed essere stato direttamente esposto a rumore otolesivo nonché a movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi dell'arto superiore, ha chiesto il riconoscimento dell'invalidità permanente derivante dalle seguenti malattie professionali dell'Epicondilite bilaterale con maggiore deficit dell'articolarità del gomito sinistro, in percentuale pari al 5%, e dell'Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più marcata a sinistra, in percentuale del 6%, contro il mancato riconoscimento da parte dell' in via CP_1 amministrativa.
L' si è costituito. CP_1 2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalle malattie professionali per cui è causa è pari al 6% di danno biologico, con decorrenza dalla denuncia delle stesse all' . CP_1
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
Consegue l'accoglimento parziale del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di invalidità CP_1 così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e di poco superiore a quanto già accertato.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3552/2023, vertente tra nei confronti dell' ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara che è Parte_1 affetto da malattia professionale con invalidità permanente nella misura di #06#
(sei) % in relazione alle patologie in parte motiva, a decorrere dal 19.10.2021;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione degli CP_1 accessori di legge dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza dello 03 luglio 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE