Sentenza 2 maggio 2022
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 26 reg. ord. del 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. 2.- Il rimettente è chiamato a giudicare sull'appello proposto dall'Azienda agricola Levante di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03336/2026REG.PROV.COLL.
N. 09941/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9941 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Levante di Romani F.Lli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Convertini, Gianfredo Giatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianfredo Giatti in Castiglione D/S, via B. Ordanino 48;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini, 134;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05439/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 377 del 2025;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. DE TE e uditi per le parti gli avvocati Fabiola Trombetta per delega dell'avvocato Angelo Convertini e l'avvocato Luigi Fiorillo per delega dell'avvocato Emilia Maria Moretti e Sabrina Gallonetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 5439 del 2022 del Tar Lazio, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto per l’annullamento del decreto n.7903 del 28.8.2014, identificativo n. 439 della Direzione Generale dell’Agricoltura della Regione Lombardia, notificato alla ricorrente in data 2.9.2014, con il quale veniva decretata l’approvazione e l’ammissibilità del contributo relativo agli interventi da realizzare in conseguenza agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riconosciuto (in misura inferiore) a seguito della domanda avanzata dalla ricorrente per il ristoro dei danni subiti alle proprie scorte di formaggio LA a causa delle scosse del terremoto, che avrebbero fatto cadere a terra tutte le scalere di formaggio presso il magazzino (oltre 16.000 forme del peso di circa 37 kg ciascuna), con un danno pari ad euro 1.8 milioni, come da prima perizia post sisma del luglio 2012.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- eccesso di potere per manifesta ingiustizia;
- analogo vizio nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
- eccesso o sviamento di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per presunta illegittimità costituzionale.
3. Il Ministero e la Regione appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
5. Con ordinanza n. 377 del 20 gennaio 2025 la sezione sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 lettera b - bis) decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 dell’1 agosto 2012, per violazione degli articoli 3 e 41 Cost., nella parte in cui limita la spettanza del contributo straordinario, preordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ad una sola tipologia di aziende, ossia a quelle facenti parte del Consorzio del Grana Padano o del Parmigiano Reggiano, sospendendo il presente giudizio.
6. All’esito del giudizio di costituzionalità, con la sentenza n. 164 del 4 novembre 2025 le questioni sollevate venivano dichiarate non fondate.
7. All’udienza del 15 aprile 2026, fissata all’esito dell’istanza di riassunzione, la causa passava in decisione.
8. L’appello va respinto a fronte della necessaria applicazione della normativa, fatta propria dalle amministrazioni appellate e la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla Consulta con la sentenza predetta, sul rilievo che le aziende parte del Consorzio sopra richiamato assicurino una serie di controlli e di azioni tali da giustificare un trattamento differenziato anche ai fini del riconoscimento del contributo per cui è causa, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod.proc.amm.
9. In relazione al primo motivo di appello, dedotto in termini di manifesta ingiustizia in relazione all’art. 3 Cost. assumono rilievo dirimente (anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm. – le considerazioni poste a base della sentenza costituzionale n. 164 del 2025, alle quali si fa rinvio.
10. Analoghe considerazioni vanno estese al secondo motivo di appello, in quanto il differente trattamento imposto dalla norma è stato ritenuto coerente ai parametri costituzionali evocati, non risultando quindi rilevabile la discriminazione evocata, in quanto in ogni caso discendente da una legislazione reputata legittima costituzionalmente.
11. A maggior ragione la statuizione costituzionale rileva in merito al terzo motivo di appello, dedotto proprio in termini di incostituzionalità della nomativa applicata, incostituzionalità come veduto non ravvisata tuttavia dalla Corte costituzionale.
12. Sussistono giusti motivi, anche a fronte dell’incidente di costituzionalità resosi necessario, per compensare le spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD NE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
DE TE, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DE TE | AD NE |
IL SEGRETARIO