Articolo 9 della Legge 3 marzo 1987, n. 59
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5 marzo 1987
Art. 9. 1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all' articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427 , si intendono incrementate, rispettivamente, di numero 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero 3 posti, con funzioni di direttore di divisione.
Note all'art. 9, comma 1:
- L'intero testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 e' il seguente:
"Art. 15 - 1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformita' alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, viene aumentata di complessive 35 unita', cosi' distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale);
undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potra' provvedere mediante inquadramento a domanda:
a) del personale di ruolo gia' in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianita' maturata, e' disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera e), il capo dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".
- Si riporta il quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), come modificato dalla legge n. 427/1985 :

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Entrata in vigore il 5 marzo 1987