Art. 11. 1. Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le universita' e gli istituti di istruzione superiore statali.
Articolo 10Articolo 12
Articolo 11 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
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11 marzo 1987
11 marzo 1987