Articolo 11 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 marzo 1987
Art. 11. 1. Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le universita' e gli istituti di istruzione superiore statali.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987